Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Turarolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento di archiviazione prot. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 2 dicembre 2024, che ha concluso il procedimento archiviando l'istanza presentata dall'odierno ricorrente tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale-OMISSIS-scaduto il-OMISSIS- in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. IC TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 8 gennaio 2026 e depositato in data 7 febbraio 2026 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. L’interessato ha ricevuto un provvedimento della Questura di -OMISSIS- che ha archiviato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rilevando che il ricorrente ha presentato l’istanza di conversione alla Questura e non alla Prefettura, come previsto dal combinato disposto degli artt. 24, co. 10 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
3. Con un unico articolato motivo d’impugnazione il ricorrente ha dedotto l’insussistenza di legittimi presupposti per archiviare la domanda in questione, per il fatto che essa sia stata presentata ad un’articolazione diversa della medesima Amministrazione (alla Questura anziché alla Prefettura) e per la mancata emissione del preavviso di rigetto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al gravame.
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza-OMISSIS- e, alla successiva udienza di discussione del 23 aprile 2026, ha trattenuto in decisione la causa.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Costituisce principio generale del procedimento amministrativo quello per il quale, quando un’Amministrazione riceve un'istanza per la quale sia incompetente, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, se previsto, a fornire all'amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 19 settembre 2019, n.11098; T.A.R. Marche, Sez. I, 20 agosto 2014, n. 778). Di tale principio questo Tribunale ha fatto applicazione proprio con riguardo al caso dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno erroneamente presentata alla Questura (T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 gennaio 2024, n. 23).
4.2. Ne consegue che la Questura di -OMISSIS-, destinataria dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, l’ha illegittimamente archiviata anziché inviarla alla competente Prefettura.
5. Il ricorso, dunque, può essere accolto con annullamento dell’atto impugnato, con obbligo della Questura di trasmettere l’istanza alla Prefettura, che dovrà pronunciarsi sulla stessa. Per completezza va precisato che, ai fini della tempestività dell’istanza, deve essere considerata la data di presentazione presso la Questura.
6. In considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, posto che, altrimenti, si porrebbe in essere una mera partita di giro contabile (T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 giugno 2024, n. 429). La liquidazione degli onorari della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe SO, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
IC TI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IC TI | Giuseppe SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.