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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 680/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL MA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LL Parte_2 C.F._2 MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL Parte_3 C.F._3 MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL MA e Parte_4 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5 LL MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL Parte_6 C.F._6
MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LL Parte_7 C.F._7
MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LL MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ER IA
pagina 1 di 5 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Parte_7 Controparte_1
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Sentenza immediatamente esecutiva. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Persona_1
nato il [...] in [...], doc. 2), il quale ha vissuto i primi
[...]
anni di vita in Italia dove ha contratto matrimonio con (doc. 3), prima di emigrare in Per_2
Brasile dove non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 4 e 4bis) e dove è morto nel 1924 (doc. 5); - Dalla predetta unione è nata
[...]
il giorno 13.10.1905 (doc. 6), la quale ha contratto matrimonio con Persona_3 Persona_4
(doc. 7), con cui ha generato nata il [...] (doc. 8); -
[...] Parte_8 [...]
ha contratto matrimonio con (doc. 9), con cui ha generato 1. Parte_8 Persona_5
nato il [...] (doc. 10), 2. nata il [...] (doc. 11), 3. Parte_9 Parte_10
nato il [...] (doc. 12), 4. nato il [...] (doc. 13), 5. CP_2 CP_3 CP_4
nato il [...] (doc. 14), 6. nata il [...] (doc. 15) - 1.
[...] Parte_11 Parte_9 ha contratto matrimonio con (doc. 16) generando con quest'ultima la
[...] Controparte_5
prima odierna ricorrente nata il [...] (doc. 17); - 2. Persona_6 Parte_10
ha generato un altro odierno ricorrente nato il [...] (doc. 18); - 3.
[...] Parte_2
ha contratto matrimonio con (doc. 19), con cui ha CP_2 Persona_7 Parte_12
generato altre odierni ricorrenti nata il [...] (doc. 20) e Parte_6 Parte_7
nata il [...] (doc. 21); - 4. ha contratto matrimonio con
[...] CP_3 Persona_8
(doc. 22) generando con quest'ultima l'altra odierna ricorrente nata il Parte_3
09.04.2004 (doc. 23); - 5. ha contratto matrimonio con (doc. CP_4 Persona_9
pagina 2 di 5 24) con cui ha generato l'odierno ricorrente nato il [...] (doc. 25); - Infine, 6. Parte_4 ha contratto matrimonio con (doc. 26), con cui ha generato l'altra Parte_11 Per_10
odierna ricorrente nata il [...] (doc. 27); Parte_1
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato il [...] in Persona_1
IG di AN (LU) il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla pagina 3 di 5 cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato il [...] in [...], con definitivo Persona_1
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg nata il [...] in [...]. A), residente in [...], Rua Parte_1
Palmares 686, nato il [...] in [...]. B), Parte_13 Parte_2
residente in [...], Rua da Alegria n. 48, nata il Parte_13 Parte_3
09.04.2004 in Brasile (doc. C), residente in [...], Avenida Cidade Jardim n. 3000, Parte_13
nato il [...] in [...]. D), residente in [...], Rua Sergipe n.
[...] Parte_4
46, Belo Horizonte, nata il [...] in [...]. E), residente in Parte_5
Brasile, Rua Doutor Plinio Barreto, 141, nata il Parte_13 Parte_6
08.02.1998 in Brasile (doc. F), residente in [...], Rua Jaguaribe n. 370, San Paolo, Parte_7
pagina 4 di 5 nata il [...] in [...]. G), residente in [...], Rua Santa Rosa Junior 123, San Paolo Pt_2
sono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 680/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL MA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LL Parte_2 C.F._2 MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL Parte_3 C.F._3 MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL MA e Parte_4 C.F._4 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5 LL MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL Parte_6 C.F._6
MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LL MA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LL Parte_7 C.F._7
MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
LL MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ER IA
pagina 1 di 5 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Parte_7 Controparte_1
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Sentenza immediatamente esecutiva. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Persona_1
nato il [...] in [...], doc. 2), il quale ha vissuto i primi
[...]
anni di vita in Italia dove ha contratto matrimonio con (doc. 3), prima di emigrare in Per_2
Brasile dove non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 4 e 4bis) e dove è morto nel 1924 (doc. 5); - Dalla predetta unione è nata
[...]
il giorno 13.10.1905 (doc. 6), la quale ha contratto matrimonio con Persona_3 Persona_4
(doc. 7), con cui ha generato nata il [...] (doc. 8); -
[...] Parte_8 [...]
ha contratto matrimonio con (doc. 9), con cui ha generato 1. Parte_8 Persona_5
nato il [...] (doc. 10), 2. nata il [...] (doc. 11), 3. Parte_9 Parte_10
nato il [...] (doc. 12), 4. nato il [...] (doc. 13), 5. CP_2 CP_3 CP_4
nato il [...] (doc. 14), 6. nata il [...] (doc. 15) - 1.
[...] Parte_11 Parte_9 ha contratto matrimonio con (doc. 16) generando con quest'ultima la
[...] Controparte_5
prima odierna ricorrente nata il [...] (doc. 17); - 2. Persona_6 Parte_10
ha generato un altro odierno ricorrente nato il [...] (doc. 18); - 3.
[...] Parte_2
ha contratto matrimonio con (doc. 19), con cui ha CP_2 Persona_7 Parte_12
generato altre odierni ricorrenti nata il [...] (doc. 20) e Parte_6 Parte_7
nata il [...] (doc. 21); - 4. ha contratto matrimonio con
[...] CP_3 Persona_8
(doc. 22) generando con quest'ultima l'altra odierna ricorrente nata il Parte_3
09.04.2004 (doc. 23); - 5. ha contratto matrimonio con (doc. CP_4 Persona_9
pagina 2 di 5 24) con cui ha generato l'odierno ricorrente nato il [...] (doc. 25); - Infine, 6. Parte_4 ha contratto matrimonio con (doc. 26), con cui ha generato l'altra Parte_11 Per_10
odierna ricorrente nata il [...] (doc. 27); Parte_1
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato il [...] in Persona_1
IG di AN (LU) il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla pagina 3 di 5 cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato il [...] in [...], con definitivo Persona_1
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg nata il [...] in [...]. A), residente in [...], Rua Parte_1
Palmares 686, nato il [...] in [...]. B), Parte_13 Parte_2
residente in [...], Rua da Alegria n. 48, nata il Parte_13 Parte_3
09.04.2004 in Brasile (doc. C), residente in [...], Avenida Cidade Jardim n. 3000, Parte_13
nato il [...] in [...]. D), residente in [...], Rua Sergipe n.
[...] Parte_4
46, Belo Horizonte, nata il [...] in [...]. E), residente in Parte_5
Brasile, Rua Doutor Plinio Barreto, 141, nata il Parte_13 Parte_6
08.02.1998 in Brasile (doc. F), residente in [...], Rua Jaguaribe n. 370, San Paolo, Parte_7
pagina 4 di 5 nata il [...] in [...]. G), residente in [...], Rua Santa Rosa Junior 123, San Paolo Pt_2
sono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5