Sentenza 6 ottobre 2022
Massime • 1
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall'art. 12 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all'art. 9 d.lgs. n. 274 del 2000).
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- 1. Art. 12 c.p.p. Casi di connessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2022, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2022 |
Testo completo
0 5676-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. 2737/22 sez. ANGELA TARDIO CC 06/10/2022- TERESA LIUNI R.G.N. 10113/2022 PALMA TALERICO CARMINE RUSSO Relatore- MARIA ELENA MELE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE BELLUNO nei confronti di: GIUDICE DI PACE BELLUNO con l'ordinanza del 07/03/2022 del TRIBUNALE di BELLUNO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Belluno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18.2.2020, il Giudice di pace di Belluno, avanti al quale era stato citato in giudizio TE FF per rispondere dei reati di cui agli artt. 81, 612 e 582 cod. pen., ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine al reato di lesioni personali, ex art. 4, d.lgs. n. 274 del 2000, avendo la persona offesa riportato una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché in ordine al reato di minaccia, sia in quanto commesso «con un'unica azione, o meglio 1 nello stesso contesto di luogo e tempo», sia in quanto la separazione dei processi non era più possibile ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 274 del 2000, essendo già stato aperto il dibattimento. Ritenuta la competenza del Tribunale, disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.
2. Il Tribunale, con ordinanza in data 7 marzo 2022, ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo che la fattispecie esuli dalle ipotesi che, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 274 del 2000, determinano la competenza per materia conseguente alla connessione. Non ricorrerebbe nella specie un'ipotesi di concorso formale di reati, che sola determina lo spostamento della competenza avanti al giudice superiore. Dalla querela proposta dalla persona offesa risulterebbe infatti che l'imputato aveva dapprima profferito la minaccia, e in un secondo momento le aveva sferrato un pugno al volto cagionandole le lesioni denunciate, sicché la diversità dei comportamenti tenuti non consentirebbe di configurare un'ipotesi di concorso formale di reati. Conseguentemente, in ordine al reato di minaccia doveva ritenersi sussistente la competenza per materia del Giudice di pace.
3. Il Giudice di Pace di Belluno ha depositato osservazioni ai sensi dell'art. 31 cod. proc. pen. nelle quali ha rilevato come il reato di cui all'art. 612 cod. pen. descritto nel capo di imputazione, doveva ritenersi integrato non già dalla frase pronunciata dall'imputato, in sé priva di significato minaccioso, ma dall'insieme degli atti posti in essere, ed in particolare dal pugno subito dopo sferrato alla persona offesa, sicché l'insieme di tali condotte comporrebbero un'unica azione in senso normativo che integrerebbe gli estremi del reato di minaccia. In secondo luogo, si osserva come dal capo di imputazione non sarebbe possibile escludere, ai fini della competenza, che la minaccia contestata sia grave, così radicandosi la competenza per materia del Tribunale.
4. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Belluno. Motivi della decisione 1. Preliminarmente il conflitto deve essere dichiarato ammissibile. Trattasi di conflitto di competenza negativo dal momento che due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo alla situazione di 2 stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.
2. Ai fini della determinazione della competenza per materia, l'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice opera soltanto quando una persona sia imputata di reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia possibile la riunione tra i procedimenti. A fronte di tale espressa previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore opera soltanto in caso di concorso formale di reati, e perciò solo se si tratta di più reati commessi con una sola azione od omissione, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale. In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la violazione delle regole sulla competenza in un caso nel quale i reati di minaccia e di lesioni contestati all'imputato non risultavano commessi con unica condotta, ma in attuazione di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911 01. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 14679 del 19/03/2008, Corrado, Rv. 239406 - 01; Sez. 1, n. 7803 del 08/02/2008, Soriano, Rv. 239240 - 01). Nella specie, l'imputato è accusato di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dapprima minacciato la persona offesa pronunciando la frase Tu devi stare attento a me», e poi di averla colpita con un pugno al volto, provocandole lesioni consistite in un trauma cranico. I due reati, per come contestati nel capo di imputazione, sono dunque integrati da due condotte naturalisticamente distinte tra loro, non potendosi escludere il carattere minaccioso della frase pronunciata dall'imputato, laddove invece per esservi concorso formale di reati, rilevante ai fini della determinazione della competenza per materia ex art. 6, d.lgs. n. 274 del 2000, è necessario che unica sia l'azione (od omissione) che realizza contemporaneamente più violazioni della stessa o di diverse norme incriminatrici. Alla affermazione della competenza del giudice di pace in ordine al reato previsto dall'art. 612 cod. pen. non può, inoltre, essere di ostacolo la previsione di cui all'art. 9, d.lgs. n. 274 del 2000, il quale consente la separazione dei processi solo fino all'apertura del dibattimento. Trattasi, infatti, di disposizione non rilevante nella fattispecie in esame, dal momento che essa disciplina il caso in cui la trattazione congiunta di processi possa pregiudicare il tentativo di conciliazione o la rapida definizione di alcuni dei processi riuniti, e dunque ipotesi del tutto 3 diverse da quelle in cui la separazione consegua alla incompetenza del giudice di pace per taluno dei reati per cui si procede. In sostanza, laddove venga in considerazione una questione di competenza per connessione, opera la previsione dell'art. 6, d.lgs. n. 274 del 2000 e non già quella dell'art. 9 dello stesso decreto. D'altra parte, si deve osservare che nel caso in esame non vengono in rilievo esigenze di economia processuale o di utilità di un'istruttoria dibattimentale unitaria, dal momento che il legislatore ha optato per la separazione dei procedimenti «nell'ambito di una strategia non irragionevole di celerità e di - semplificazione che è comune a tutte le ipotesi di connessione contemplate dal nuovo codice di procedura penale, nel cui ambito è comunque prevista la acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti (art. 238 cod. proc. pen,), onde consentire comunque un collegamento fra i procedimenti pendenti davanti a giudici diversi» (Sez. 1, n. 7803 del 08/02/2008, cit., in motivazione).
3. Risolvendo il conflitto di attribuzione, deve essere affermata la competenza in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen. del Giudice di pace di Belluno cui dispone trasmettersi gli atti.
PQM
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen., del Giudice di pace di Belluno, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022. giudice estensore Il Presidente Maria Elena Mele Angela Tardio Angle Bo DEPOSIT. IN CAI 09 FEB 2023 IL FUNZIONARIO QUIDIZIARIO Marina Ca 4