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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1228/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA GA OG, AT
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3728/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Comune di Monreale - Piazza Inghilleri, 1 90046 Monreale PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 201276108 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 201376108 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.07.2024, RGA n. 3728/24, il Comune di Monreale proponeva appello avverso la sentenza n. 1349/2024 con cui la Corte di primo grado ha annullato le ingiunzioni di pagamento
IMU n. 201276108 (anno 2012) e n. 201376108 (anno 2013). Il primo giudice aveva rilevato il difetto di prova della notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento), stante la contumacia dell'Ente.
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione, depositando in questa sede la cartolina di ricevimento relativa all'annualità 2012 e deducendo che la mancata produzione in primo grado era dovuta a cause di forza maggiore (trasloco uffici).
Parte appellata non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il gravame per le ragioni che seguono.
Relativamente alla ammissibilità dei documenti in appello si applica la disciplina previgente dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, per cui è pacificamente ammissibile la produzione di documenti.
Dall'esame dell'Allegato 2 prodotto dal Comune, risulta che l'avviso di accertamento n. 20120007614 è stato regolarmente notificato in data 22.11.2017. Tale prova supera il presupposto su cui si fondava la sentenza di primo grado. Risultando regolarmente notificato l'atto prodromico, l'ingiunzione di pagamento n.
201276108, deve ritenersi legittima, non essendo stati accolti (o riproposti validamente) altri motivi di merito.
Per l'annualità 2013 invece, il Comune non ha prodotto alcuna prova certa dell'avvenuta notifica dell'accertamento, limitandosi a depositare una richiesta di copia a Banca_1. In assenza della prova del perfezionamento della notifica dell'atto presupposto, permane il vizio di nullità dell'ingiunzione n.
201376108, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
Visto l'esito della lite e la parziale soccombenza reciproca, nonché la condotta processuale dell'ente (rimasto contumace in primo grado), si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede: Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, conferma l'atto impugnato relativo al
2012 meglio indicato in epigrafe, conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA GA OG, AT
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3728/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Comune di Monreale - Piazza Inghilleri, 1 90046 Monreale PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 201276108 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 201376108 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.07.2024, RGA n. 3728/24, il Comune di Monreale proponeva appello avverso la sentenza n. 1349/2024 con cui la Corte di primo grado ha annullato le ingiunzioni di pagamento
IMU n. 201276108 (anno 2012) e n. 201376108 (anno 2013). Il primo giudice aveva rilevato il difetto di prova della notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento), stante la contumacia dell'Ente.
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione, depositando in questa sede la cartolina di ricevimento relativa all'annualità 2012 e deducendo che la mancata produzione in primo grado era dovuta a cause di forza maggiore (trasloco uffici).
Parte appellata non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il gravame per le ragioni che seguono.
Relativamente alla ammissibilità dei documenti in appello si applica la disciplina previgente dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, per cui è pacificamente ammissibile la produzione di documenti.
Dall'esame dell'Allegato 2 prodotto dal Comune, risulta che l'avviso di accertamento n. 20120007614 è stato regolarmente notificato in data 22.11.2017. Tale prova supera il presupposto su cui si fondava la sentenza di primo grado. Risultando regolarmente notificato l'atto prodromico, l'ingiunzione di pagamento n.
201276108, deve ritenersi legittima, non essendo stati accolti (o riproposti validamente) altri motivi di merito.
Per l'annualità 2013 invece, il Comune non ha prodotto alcuna prova certa dell'avvenuta notifica dell'accertamento, limitandosi a depositare una richiesta di copia a Banca_1. In assenza della prova del perfezionamento della notifica dell'atto presupposto, permane il vizio di nullità dell'ingiunzione n.
201376108, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
Visto l'esito della lite e la parziale soccombenza reciproca, nonché la condotta processuale dell'ente (rimasto contumace in primo grado), si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede: Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, conferma l'atto impugnato relativo al
2012 meglio indicato in epigrafe, conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.