Versione
29 dicembre 1983
29 dicembre 1983
Art. 24.
Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:
a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di qualita' dell'assistenza.
Nella definizione degli standards medi assistenziali dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;
c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all' articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.
In caso di mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attivita' fino alla costituzione della commissione definitiva.
In applicazione dei principi di contestualita' e di omogeneizzazione affermati nell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , gli accordi convenzionali, in scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985.
Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:
a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di qualita' dell'assistenza.
Nella definizione degli standards medi assistenziali dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;
c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all' articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.
In caso di mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attivita' fino alla costituzione della commissione definitiva.
In applicazione dei principi di contestualita' e di omogeneizzazione affermati nell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , gli accordi convenzionali, in scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 05/11/1984, n. 245Provvedimento: N. 245 SENTENZA 30 OTTOBRE 1984 Deposito in cancelleria: 5 novembre 1984. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 314 del 14 novembre 1984. Pres. ELIA - Rel. PALADIN LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. DO ELIA, Presidente - Prof. IE RO - Avv. NZ AL - Dott. NE LL CC - Avv. RT MA - Prof. LI PALADIN - Prof. NT LA GO - Prof. VI IO - Prof. SE FE - Prof. OV SO - Prof. TT GA - Dott. LD CORASANITI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, 19, 24, comma primo, lett. b, 25, commi secondo e terzo, 27, comma primo e ultimo, 28, 29, 31, 32, comma quinto e 35, …Leggi di più...
- legge finanziaria 1984·
- infondatezza della questione.·
- autonomia finanziaria·
- esclusione·
- insussistenza·
- illegittimita' costituzionale.·
- fondo nazionale per i trasporti·
- violazione dell'autonomia regionale·
- lesione dell'autonomia regionale·
- sent. 245/84 f. sanita' pubblica·
- operativita' nei confronti delle regioni e province autonome·
- lesione della competenza regionale in tema di controlli mediante l'introduzione di controlli anomali·
- prelievo dei mezzi finanziari·
- insussistenza.·
- insufficienza delle assegnazioni del fondo sanitario nazionale