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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1991/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
EL PI, OR
CANTINI AURORA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9015/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250023180045000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 13000/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la'estinzione del giudizio per c.m.c.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720250023180045000 notificata il 18 marzo 2025, con la quale l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione richiedeva la somma complessiva di euro 91.049,36, riferita al Modello Unico 2022 per l'anno d'imposta 2021.
La ricorrente contestava la legittimità dell'atto deducendo che l'Ufficio aveva già emesso un avviso bonario
(comunicazione n. 0215999122001) per un importo complessivo di euro 89.807,18, e che successivamente aveva presentato dichiarazione integrativa, protocollata l'11 giugno 2024, dalla quale non emergeva alcuna base imponibile da tassare.
Sulla scorta di tale documentazione, la contribuente sosteneva che nulla fosse dovuto per l'anno 2021 e chiedeva l'annullamento della cartella impugnata. Veniva inoltre formulata istanza di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992, rilevando il grave danno che l'esecuzione dell'atto avrebbe comportato per somme non nella disponibilità dell'istante.
Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma la quale chiedeva l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere. L'Ufficio evidenziava che la contribuente aveva inizialmente presentato una dichiarazione dei redditi errata, indicando al rigo RH un valore positivo di euro
159.573,00 invece del corretto valore negativo di euro 7.951,00, relativo all'utile redistribuito dalla società.
A seguito della comunicazione di irregolarità, la contribuente aveva provveduto a presentare, in data 11 giugno 2024, una dichiarazione integrativa dalla quale non emergeva alcuna base imponibile.
Sulla scorta di tale dichiarazione integrativa, l'Ufficio aveva adottato in autotutela il provvedimento di sgravio n. 2025S368022, eliminando le somme iscritte a ruolo.
Chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositando copia del provvedimento di sgravio con compensazione delle sapese di lite.
All'udienza del 15.12.2025, il Collegio preso atto del provvedimento di svravio effettuato dalla competente
Agenzia, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
SE CC UI LL
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
EL PI, OR
CANTINI AURORA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9015/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250023180045000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 13000/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la'estinzione del giudizio per c.m.c.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720250023180045000 notificata il 18 marzo 2025, con la quale l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione richiedeva la somma complessiva di euro 91.049,36, riferita al Modello Unico 2022 per l'anno d'imposta 2021.
La ricorrente contestava la legittimità dell'atto deducendo che l'Ufficio aveva già emesso un avviso bonario
(comunicazione n. 0215999122001) per un importo complessivo di euro 89.807,18, e che successivamente aveva presentato dichiarazione integrativa, protocollata l'11 giugno 2024, dalla quale non emergeva alcuna base imponibile da tassare.
Sulla scorta di tale documentazione, la contribuente sosteneva che nulla fosse dovuto per l'anno 2021 e chiedeva l'annullamento della cartella impugnata. Veniva inoltre formulata istanza di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992, rilevando il grave danno che l'esecuzione dell'atto avrebbe comportato per somme non nella disponibilità dell'istante.
Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma la quale chiedeva l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere. L'Ufficio evidenziava che la contribuente aveva inizialmente presentato una dichiarazione dei redditi errata, indicando al rigo RH un valore positivo di euro
159.573,00 invece del corretto valore negativo di euro 7.951,00, relativo all'utile redistribuito dalla società.
A seguito della comunicazione di irregolarità, la contribuente aveva provveduto a presentare, in data 11 giugno 2024, una dichiarazione integrativa dalla quale non emergeva alcuna base imponibile.
Sulla scorta di tale dichiarazione integrativa, l'Ufficio aveva adottato in autotutela il provvedimento di sgravio n. 2025S368022, eliminando le somme iscritte a ruolo.
Chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositando copia del provvedimento di sgravio con compensazione delle sapese di lite.
All'udienza del 15.12.2025, il Collegio preso atto del provvedimento di svravio effettuato dalla competente
Agenzia, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
SE CC UI LL
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)