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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10323 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG 6380/2023 (ex-udienza del 10/11/25)
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, nonché l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, visto il ricorso depositato il 27/2/23, decide la causa come da contestuale sentenza che segue, formante tutt'uno integrato.
Si comunichi.
Napoli, 10/11/2025
Il GI
A. AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
AT pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 6380/23, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in decisione all'udienza del 10.11.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Umberto Colabella, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Vico Vasto a Chiaia 28; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1 ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. prot. M_IT PR_NAUTG 00232175 Area III emessa dalla in data Controparte_1
19/05/2021, con cui veniva imposto il pagamento della somma di € 180,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 comma 9 e 14 CdS. Non si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 2286/2023 pubblicata in data 16.01.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto la PA non ha assolto il suo onere probatorio, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Le spese vengono compensate atteso il mancato tempestivo deposito della documentazione allegata”. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non Controparte_1 costituitasi. L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 16.01.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione perché la PA non ha assolto al suo onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante Parte_1 compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata inter partes, tra le modalità ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU 17633/25.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2286/2023 pubblicata in data 16.01.2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in Parte_1
€ 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Umberto Colabella dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 10.11.2025. Il giudice unico Antonio AT
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, nonché l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, visto il ricorso depositato il 27/2/23, decide la causa come da contestuale sentenza che segue, formante tutt'uno integrato.
Si comunichi.
Napoli, 10/11/2025
Il GI
A. AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
AT pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 6380/23, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e riservata in decisione all'udienza del 10.11.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Umberto Colabella, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Vico Vasto a Chiaia 28; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1 ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. prot. M_IT PR_NAUTG 00232175 Area III emessa dalla in data Controparte_1
19/05/2021, con cui veniva imposto il pagamento della somma di € 180,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 comma 9 e 14 CdS. Non si era costituita la Controparte_1
Con la sentenza n. 2286/2023 pubblicata in data 16.01.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto la PA non ha assolto il suo onere probatorio, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Le spese vengono compensate atteso il mancato tempestivo deposito della documentazione allegata”. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Va dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non Controparte_1 costituitasi. L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 16.01.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione perché la PA non ha assolto al suo onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante Parte_1 compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata inter partes, tra le modalità ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU 17633/25.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2286/2023 pubblicata in data 16.01.2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in Parte_1
€ 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Umberto Colabella dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 10.11.2025. Il giudice unico Antonio AT