Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00968/2025REG.PROV.COLL.
N. 00212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2025, proposto da O.R.M.I. Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mandolfo e Gregorio Panetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea - Catania, Commissario Straordinario per gli Interventi della Metropolitana di Catania, Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 03762/2024, resa tra le parti, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 558/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di Catania;
Vista l’atto depositato il 23 luglio 2025, con il quale la parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. IA FR ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in appello, notificato il 12 febbraio 2025 e depositato data 25 febbraio 2025, la O.R.M.I. SUD S.R.L. ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, n. 3762 del 2024, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento:
a) del decreto n. CS\240108.1 in data 8 gennaio 2024, con cui il Commissario Straordinario per gli interventi della metropolitana di Catania ex art. 4 del decreto legge n. 32/ 2019 ha disposto, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione dei beni indicati nell’accluso elenco (nell’ambito degli interventi di “potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta suburbana fino a Paternò - Tratta compresa tra l’uscita della stazione di Misterbianco Centro e la stazione di Paternò compreso il deposito di Ardizzone”);
b) del decreto n. CS\230330.1 del 30 marzo 2023, con cui il Commissario Straordinario ha approvato, con effetto di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto definitivo relativo al “prolungamento della tratta Metropolitana di Catania dalla stazione di Misterbianco Centro alla Stazione di Paternò compreso il deposito di Ardizzone”;
c) del decreto dirigenziale n. 170 in data 27 maggio 2022, con cui il Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha autorizzato, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/1981, la realizzazione del progetto riguardante gli interventi di potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea da realizzarsi nei Comuni di Misterbianco, Camporotondo Etneo, Belpasso e Paternò, con effetto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai lavori;
d) del verbale di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza in data 22 gennaio 2024;
e) ove occorra e per quanto di interesse: - del parere n. 6 in data 26 maggio 2022 del Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica; - della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 13732/21 del 27 dicembre 2021; - del voto n. 169/CTP/FCE in data 22 marzo 2023 del Comitato Tecnico Permanente per la Sicurezza dei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi istituito con decreto ministeriale n. 27 in data 30 gennaio 2013; - del decreto dirigenziale n. 134 in data 24 marzo 2023; - del piano particellare (con le varie Tavole di cui esso si compone) e dell’elenco delle ditte, tramessi alla ricorrente tramite posta elettronica certificata del 9 gennaio 2024; - della comunicazione di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza trasmessa alla ricorrente in data 9 gennaio 2024 dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
2. Nel presente giudizio si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente, il Ministero infrastrutture e trasporti - Gestione Governativa ferrovia circumetnea di Catania.
3. L’appellante, con atto depositato il 23 luglio 2025 (in atti: verbale d’ incontro del 10 giugno 2025; nota della Gestione Governativa ferrovia circumetnea di Catania di restituzione di aree - rinuncia al contenzioso e acconto di indennità del 19 giugno 2025; verbale di restituzione delle aree del 7 luglio 2025), ha chiesto espressamente al Collegio di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso iscritto al numero 212/2025 R.G., in quanto è stata apportata una modifica progettuale soddisfacente per le proprie esigenze e tale da garantire l’accesso ai propri immobili; è avvenuta altresì la restituzione di alcune aree.
All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025, dopo avere udito i difensori delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, in conformità a quanto richiesto della parte appellante, dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 212/2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese processuali del grado di appello compensate
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER de RA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IA FR ET, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA FR ET | ER de RA |
IL SEGRETARIO