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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/11/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott.ssa Longo Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4138 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. TURCO DOMENICO, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in VIA
ROMA 18 87064 CO SS
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, giusta procura in atto.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Assegno ex L.222/1984.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 02.10.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- in data 07.07.2022 presentava all' domanda per ottenere l'assegno di invalidità ex art. CP_1
1. della L. 222/1984 e veniva rigettata;
- che a seguito della reiezione della suddetta domanda da parte dell'Ente, comunicata con missiva del 25.07.2022, veniva proposto in data 13.08.2022 ricorso al Comitato Provinciale;
- che non essendosi pronunciato l' contro il suddetto ricorso nel termine di 90 giorni, CP_1
la ricorrente, presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n.
5544/2022 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale escludendo il requisito sanitario utile per ottenere l'assegno di cui sopra.
Ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in Cancelleria.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – non ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di una diminuzione funzionale della capacità lavorativa specifica superiore ai due terzi.
Dunque alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c. , come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Castrovillari, 14/11/2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott.ssa Longo Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4138 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. TURCO DOMENICO, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in VIA
ROMA 18 87064 CO SS
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, giusta procura in atto.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Assegno ex L.222/1984.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 02.10.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- in data 07.07.2022 presentava all' domanda per ottenere l'assegno di invalidità ex art. CP_1
1. della L. 222/1984 e veniva rigettata;
- che a seguito della reiezione della suddetta domanda da parte dell'Ente, comunicata con missiva del 25.07.2022, veniva proposto in data 13.08.2022 ricorso al Comitato Provinciale;
- che non essendosi pronunciato l' contro il suddetto ricorso nel termine di 90 giorni, CP_1
la ricorrente, presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n.
5544/2022 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale escludendo il requisito sanitario utile per ottenere l'assegno di cui sopra.
Ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in Cancelleria.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – non ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di una diminuzione funzionale della capacità lavorativa specifica superiore ai due terzi.
Dunque alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c. , come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Castrovillari, 14/11/2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo