TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 495
TAR
Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
>
TAR
Decreto presidenziale 31 marzo 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione del modulo procedimentale della Conferenza dei servizi

    Il ricorso è infondato. Il procedimento di VIA integrato nel PAUR ha portata vincolante per il rilascio del provvedimento autorizzatorio finale. Anche a voler diversamente ritenere, il diniego non è irragionevole o carente di motivazione/istruttoria data la sussistenza di un parere negativo di impatto ambientale.

  • Accolto
    Violazione dell'istituto della Conferenza dei servizi e dell'obbligo del dissenso costruttivo

    Le censure sono fondate. La Provincia ha agito in contrasto con il principio di leale collaborazione rifiutando di considerare una modifica progettuale marginale (diversa localizzazione del cavidotto) e precludendo la possibilità di apportare miglioramenti per superare le criticità riscontrate, violando l'art. 14-ter, comma 3, della L. n. 241/1990.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata dall'illegittimità del parere negativo di VIA

    Le censure sono infondate. I limiti del sindacato giurisdizionale in materia di VIA sono ristretti alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento di fatti, macroscopico difetto di istruttoria o carenza di motivazione. L'area non è considerata idonea a causa dell'interferenza del cavidotto con il Regio AT NT. La natura agrivoltaica è stata correttamente disconosciuta dalla Provincia. Il progetto non è compatibile con il PPTR. L'interesse pubblico prevalente non può essere invocato prima dell'ottenimento dell'autorizzazione unica. I pareri negativi degli enti preposti alla tutela del paesaggio e dell'ambiente sono stati correttamente valorizzati rispetto ai pareri favorevoli.

  • Rigettato
    Illegittimità dei pareri della Soprintendenza, della EG e dell'ARPA

    Le censure sono infondate. La motivazione della determina n. 1127 ha dato prevalenza alle osservazioni degli enti preposti alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, ritenendo ragionevole tale giudizio di prevalenza ai fini della valutazione complessiva dell'impatto ambientale.

  • Inammissibile
    Note della EG IA

    Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da EG IA sono fondate. I pareri resi da EG IA, pur impugnati, sono confluiti nell'atto finale della Provincia e non hanno autonoma rilevanza.

  • Inammissibile
    Nota della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo

    Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla Soprintendenza sono fondate. I pareri resi dalla Soprintendenza, pur impugnati, sono confluiti nell'atto finale della Provincia e non hanno autonoma rilevanza.

  • Inammissibile
    Note di ARPA IA

    Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da ARPA IA sono fondate. I pareri resi da ARPA IA, pur impugnati, sono confluiti nell'atto finale della Provincia e non hanno autonoma rilevanza.

  • Inammissibile
    Verbali della Conferenza dei Servizi

    I verbali della Conferenza dei Servizi sono atti endoprocedimentali che confluiscono nella determinazione finale e non sono autonomamente impugnabili. Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle amministrazioni sono fondate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 495
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 495
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo