Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
Decreto presidenziale 31 marzo 2025
Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2024, proposto da
Urba-I 130107 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mirella Trisolini, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;Arpa IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta n. 2;EG IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 1127 del 24.09.2024, con la quale la Provincia di Taranto ha determinato di esprimere giudizio negativo di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto agro-voltaico della Società odierna ricorrente e, sulla base del suddetto giudizio negativo, che non sussistono le condizioni per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi inclusi, ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse in questa sede azionato:
- delle note della EG IA - Sezione Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica prot. nn. 145/9511 del 16.11.2023, 190580 del 18.04.2024 e 355991 del 17.07.2024;
- della nota della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo - Taranto n. 2411-A del 19.03.2024;
- delle note di ARPA IA prot. nn. 55793 dell’11.07.2024 e 25832 del 17.04.2024;
- dei verbali della Conferenza dei Servizi del 18.04.2024 e del 17.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, della Provincia di Taranto, di A.R.P.A. IA e della EG IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. PA SA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 15.10.2024 e depositato il successivo 21.10.2024, la ricorrente Urba-I 130107 S.r.l. espone:
- di aver presentato presso la Provincia di Taranto, con nota acquisita al prot. n. 8555 del 15.3.2022, istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito, anche solo “P.A.U.R.”) ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico da ubicare nel territorio del Comune di Taranto;
- che tale intervento, da installare in area reputata idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- ter , n. 1, del d.lgs. n. 199/2021, afferiva a un progetto strategico per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed eurounitari di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- che, a seguito dell’istanza della Società, la Provincia provvedeva a convocare la Conferenza di Servizi in modalità sincrona, nel corso della quale veniva acquisito tra l’altro, con nota n. 15173 del 17.4.2024, il parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Provinciale per l’Ambiente con prescrizione di “ collocare tutto l’impianto all’interno delle aree idonee di cui al D.lgs 199/2021, C.ter, ovvero 500 m dall’area industriale come perimetrato nel PRG del Comune di Taranto vigente ”;
- che successivamente, alla terza seduta di conferenza del 18.4.2024, la Provincia, obliterando il predetto parere positivo, esprimeva un parere negativo di valutazione dell’impatto ambientale (“V.I.A.”) del progetto, rilevando, tra l’altro: a) che l’impianto in questione non era qualificabile come agrivoltaico ai sensi delle “ Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici ”; b) che lo stesso non era, altresì, conforme alle previsioni dalle Linee Guida del Piano Paesaggistico Territoriale della EG IA (“P.P.T.R.”); c) che l’area di realizzazione dell’impianto non era classificabile come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- ter e c- quater , del d.lgs. n. 199/2021 a causa della presenza, tra l’altro, di un Regio AT NT collocato entro 500 metri dal perimetro di impianto; d) che, inoltre, la Soprintendenza e la EG IA, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, avevano reso pareri negativi rispetto al progetto in questione;
- che la Società istante presentava dunque le proprie osservazioni, proponendo, tra l’altro, di “ spostare tutti i moduli fotovoltaici in area idonea (c-ter) al fine di far ricadere l’impianto nella sua interezza in area idonea ”;
- che tuttavia la Provincia, oltre a non considerare le osservazioni della richiedente, negava alla stessa la possibilità di presentare proposte migliorative al progetto;
- che, con nota prot. n. 17373 del 3.5.2024, la medesima Provincia trasmetteva a mezzo PEC il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 18.4.2024, cui rispondeva la Società in data 13.05.2024, trasmettendo ai sensi dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990 apposita nota di osservazioni, con cui formulava la proposta di localizzare l’impianto e la cabina di consegna interamente in area ex lege idonea, significando alla Provincia l’obbligo di valutare tale proposta;
- che, all’ultima seduta della Conferenza, tenutasi il 17.7.2024, l’Amministrazione procedente riteneva tuttavia tale proposta non sufficiente a modificare quanto già rappresentato dall’Ente - evidenziando che “ solo l’impianto fotovoltaico e la cabina di consegna risultano compresi all’interno del buffer di 500 m dalla zona a destinazione industriale (C4-D4 Zona industriale di espansione del PRG del Comune di Taranto), lasciando inalterato il restante tratto di connessione alla rete elettrica, che interessa direttamente il AT NT ” - e che inoltre, per effetto di detta proposta, il progetto era stato “ riqualificato ” dalla Società in impianto fotovoltaico con moduli a terra;
- che conseguentemente la Provincia, non ammettendo nuove variazioni progettuali, dichiarava chiusi i lavori, adottando infine la determinazione n. 1127 del 24.9.2024, con cui esprimeva giudizio negativo di Valutazione di Impatto Ambientale in relazione al progetto proposto dalla Società istante, concludendo, in ragione di tale giudizio negativo, per l’insussistenza dei presupposti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
Con il ricorso in esame, la Urba-I 130107 S.r.l. impugna in questa sede gli atti in epigrafe meglio indicati - tra cui, in particolare, la citata determina n. 1127 - lamentandone l’illegittimità sulla base di plurimi motivi di doglianza, come di seguito compendiati:
I. “ Sulla violazione del modulo procedimentale della Conferenza dei servizi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis, 14 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione della D.G.R. IA n. 997 del 17.07.2023. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2577/2022. Violazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del PNRR. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione dell’art. 41 CDFUE e dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta ”.
II. “ Sulla violazione, sotto diverso profilo, dell’istituto della Conferenza dei servizi. Eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria e di motivazione. Manifesta illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione dell’obbligo di dissenso costruttivo ”.
III. “ Sulla violazione dell’obbligo del dissenso costruttivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. e falsa applicazione dell’art. 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/90. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del TUA. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa ”.
IV. “ Sull’illegittimità in via derivata dall’illegittimità del parere negativo di VIA. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 4/2013 e dell’art. 10 del Quadro di Assetto dei Tratturi approvato con D.G.R. n. 819 del 2.05.2019. Violazione e falsa applicazione del PPTR della EG IA. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione dell’’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per difetto, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Sviamento di potere ”; motivo articolato, a sua volta, nelle seguenti cinque sottocensure: IV.1. “ Sull’idoneità dell’area di Progetto ”; IV.2. “ Sulla natura agri-voltaica del Progetto ”; IV.3. “ Sul richiamo alle previsioni del PPTR e sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento ”; IV.4. “ Sull’interesse pubblico prevalente alla realizzazione del Progetto ”; IV.5. “ Sul difetto di istruttoria e motivazione in merito ai pareri espressi dagli altri Enti ”.
V. “ Sulla illegittimità dei pareri della Soprintendenza, della EG e dell’ARPA. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del PPTR della EG IA. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per difetto, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione ”.
Sulla base delle citate censure, la Urba-I 130107 S.r.l. ha chiesto al Tribunale, previa concessione di idonee misure cautelari, di annullare tutti gli atti e i provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell’Amministrazione al riesercizio del potere e/o al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
2. Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto in data 23.10.2024, nonché la Provincia di Taranto e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale della IA (“A.R.P.A. IA”), rispettivamente, il 25.10.2024 e del 4.11.2024.
3. Con successiva memoria del 6.11.2024, A.R.P.A. IA, oltre a contestare nel merito le censure della Società, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso nei propri riguardi, costituendo i pareri dell’Agenzia impugnati meri atti interni privi di autonoma rilevanza.
4. Con memoria del 7.11.2024, la Provincia di Taranto ha chiesto parimenti il rigetto delle pretese attoree.
5. Si è costituita nel presente giudizio, con atto di mero rito, la EG IA in data 11.11.2024.
6. All’esito dell’udienza camerale del 13.11.2024, il Tribunale, con ordinanza n. 716 del 14.11.2024, ha fissato ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. l’udienza pubblica al 7.7.2025 per la trattazione di merito del ricorso.
7. In vista di tale udienza, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
7.1. Con memoria del 6.6.2025, il Ministero della Cultura ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
7.2. Analoga eccezione è stata sollevata dalla EG con memoria di replica del 16.6.2025.
8. All’esito dell’udienza pubblica del 7.7.2025, il Tribunale ha disposto attività istruttoria con ordinanza n. 1233 del 22.7.2025, ordinando alla Provincia di Taranto di depositare in giudizio l’impugnato parere endoprocedimentale negativo espresso dalla EG IA, Sezione Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 145/9511 del 16.11.2023, e fissando per il prosieguo l’udienza pubblica del 9.2.2026.
9. L’Amministrazione ha ottemperato all’adempimento richiesto con deposito effettuato il 29.7.2025.
10. In data 8.1.2026, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
11. All’esito dell’udienza pubblica del 9.2.2026, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
12. In via preliminare occorre esaminare (cfr., ex multis , Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 4/11, 9/14 e 5/2015) l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dalle resistenti A.R.P.A. IA (con memoria del 6.11.2024), Ministero della Cultura (memoria del 6.6.2025) e EG IA (memoria del 16.6.2026).
12.1. Le eccezioni sono fondate.
12.1.1. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, la conferenza di servizi integra un modulo procedimentale incentrato sull’esame contestuale e in contraddittorio di tutte le valutazioni delle amministrazioni portatrici di interessi pubblici coinvolti sull’intervento che il privato intende attuare, che l’amministrazione procedente deve prendere in considerazione per addivenire alle sue determinazioni sull’istanza del privato (cfr. Cons. Stato, V, nn. 4191/2018 e 2488/2012; T.A.R. Roma, Lazio, II, n. 13974/2019).
Le amministrazioni citate per la partecipazione alla conferenza di servizi vengono dunque individuate quali amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici coinvolti dall’istanza, limitandosi ad esprimere il parere circa la compatibilità del progetto del privato con gli interessi pubblici della cui cura sono rispettivamente titolari; e tali pareri resi (in forma espressa o per silentium ) da ciascuna delle autorità partecipanti convergono nella determinazione finale, che è imputabile esclusivamente all’amministrazione procedente, la quale costituisce conseguentemente l’unica legittimata passiva nel giudizio istaurato dall’istante (cfr. T.A.R. Roma, n. 13974 cit.).
12.1.2. In ragione di tali considerazioni, vanno dunque accolte le eccezioni sollevate dalle resistenti, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di A.R.P.A. IA, del Ministero della Cultura e della EG IA, essendo i relativi pareri, pur oggetto di gravame in questa sede, confluiti nell’atto finale adottato all’esito della conferenza di servizi dall’amministrazione procedente Provincia di Taranto.
13. Ciò premesso, passando al merito del giudizio, il ricorso promosso da Urba-I 130107 S.r.l. è parzialmente fondato, dovendo tuttavia essere accolto nei limiti e alla luce delle argomentazioni che seguono.
Giova preliminarmente rilevare, ai fini di una migliore comprensione delle considerazioni che verranno svolte nel prosieguo della motivazione, che il ricorso in esame, come sopra accennato, consta di cinque ordini di censure, i primi tre dei quali attengono a una supposto violazione, ad opera dell’Amministrazione procedente, della disciplina regolante la conferenza di servizi, il quarto è volto a contestare la legittimità della valutazione negativa del progetto effettuata dalla medesima Autorità, mentre il restante è teso a sindacare la bontà di taluni pareri non favorevoli espressi delle amministrazioni intervenienti in sede conferenziale e poi recepiti nella determina conclusiva della Provincia.
14. Orbene, partendo dunque dal primo motivo di ricorso, con esso la Società lamenta in sintesi che la Provincia di Taranto, motivando il proprio diniego al rilascio del P.A.U.R. unicamente in ragione dell’esistenza del parere negativo di V.I.A., avrebbe di fatto attribuito a quest’ultimo un’efficacia vincolante, violando così il modello decisorio della conferenza di servizi, in particolare con riferimento al “ principio delle posizioni prevalenti ” caratterizzante tale modulo procedimentale.
Secondo ricostruzione di parte attrice, la determina n. 1127 del 24.9.2024 risulterebbe quindi altresì illegittima per eccesso di potere, sub specie di difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo l’Autorità procedente svolto alcuna autonoma valutazione rispetto ai presupposti di rilasciabilità del P.A.U.R., limitandosi a richiamare il parere negativo di V.I.A. e obliterando, invece, tutti gli ulteriori pareri favorevoli resi da altre Autorità (tra cui, in primis , quello rilasciato dal suo stesso organo tecnico, ossia dal Comitato Tecnico Provinciale per l’Ambiente) nel corso dell’effettuata conferenza di servizi.
14.1. La censura è infondata, dovendosi ritenere, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, che il procedimento di valutazione di impatto ambientale integrato nel procedimento ex art. 27- bis del D.lgs. n. 152/2006 abbia portata vincolante nel rilascio del provvedimento autorizzatorio unico finale.
14.2. Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza, infatti, “ L’elemento qualificante della disciplina recata dall’art. 27- bis del Codice dell’ambiente è rappresentata dalla circostanza che l’Autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla Conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili; con l’unico limite rappresentato dal fatto che la determinazione finale deve essere assunta sulla base del provvedimento di VIA ” (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1831/2025).
14.3. Nel caso di specie, quindi, parte ricorrente non può dolersi che il diniego impugnato si fondi, in asserita violazione del principio delle posizioni prevalenti, esclusivamente sull’esito negativo del procedimento di V.I.A., costituendo tale provvedimento in chiave positiva, di fatto, un requisito necessario per l’adozione anche dell’autorizzazione conclusiva gravata.
14.4. Del resto, anche a voler diversamente ritenere, ossia volendo aderire alla tesi per cui il provvedimento positivo di V.I.A. non è da considerare quale presupposto in senso tecnico ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in ogni caso nessuna irragionevolezza, né carenza motivazionale o istruttoria, potrebbe ravvisarsi rispetto alla scelta dell’Amministrazione procedente di negare il rilascio di tale provvedimento positivo, attesa, appunto, la sussistenza di un parere negativo emesso in punto di impatto ambientale del progetto oggetto di valutazione.
14.5. Ne discende l’integrale infondatezza della doglianza in esame.
15. Con il secondo motivo di ricorso, la Società si duole invece dell’irragionevolezza e dell’illogicità del rifiuto opposto dalla Provincia a consentire all’istante un ulteriore aggiornamento progettuale, tenuto conto che nel corso della conferenza svoltasi il dibattito si era incentrato sull’interferenza di un tratto del cavidotto di connessione dell’impianto con un bene tutelato dalla seconda parte del d.lgs. n. 42/2004 - id est , il Regio AT NT - e che la ricorrente si era resa espressamente disponibile a delocalizzare detto tracciato, chiedendo anche all’Amministrazione, nella seduta del 17.7.2024, “ in luogo di un rigetto completo del progetto, la prescrizione di un diverso percorso di connessione ”.
15.1. Similmente, con il terzo ordine di censure, la parte prospetta la violazione del principio del “dissenso costruttivo” ad opera dell’Amministrazione procedente, avendo quest’ultima concluso in termini negativi il procedimento in esame essenzialmente in virtù dell’asserita localizzazione del progetto al di fuori delle aree idonee ex lege di cui all’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 in ragione della ravvisata interferenza di un tratto del cavidotto di connessione dell’impianto con un Regio AT, rifiutandosi però di prescrivere la pur chiesta delocalizzazione del relativo tracciato ovvero di ricercare soluzioni alternative di minor impatto, ignorando al contempo la peculiare natura dell’impianto in questione.
15.2. Le due censure, che possono trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connesse, meritano adesione.
15.2.1. Nel verbale della conferenza di servizi del 17.7.2024 si legge, infatti, che la Società ha così dichiarato: “ In ogni caso, se la Provincia ritiene che sia necessario salvaguardare ulteriormente il bene archeologico rappresentato dal Tratturo, sarebbe auspicabile, in luogo di un rigetto completo del progetto, la prescrizione di un diverso percorso di connessione adiacente (ad esempio in parallelo allo stesso ma fuori dal sedime vincolato), che rappresenterebbe una modifica non sostanziale ” (cfr. doc. 8, fascicolo di parte ricorrente, p. 9).
15.2.2 A tale proposta, la Provincia ha però replicato che “ la richiesta di ascrivere una ‘prescrizione di un diverso percorso di connessione adiacente (ad esempio in parallelo allo stesso ma fuori dal sedime vincolato)’ non può essere accolta in quanto la Società avrebbe dovuto già proporre tale modifica al progetto in oggetto nella documentazione trasmessa con le osservazioni alla nota prot. prov.le n. 17373 del 03.05.2024, e che la stessa costituirebbe, peraltro, un ulteriore aggiornamento progettuale e non una modifica non sostanziale ” ( ibidem , p. 10).
15.2.3. La posizione assunta dall’Amministrazione contrasta, come correttamente eccepito dalla ricorrente, con il principio di leale collaborazione che informa l’ agere pubblicistico e che deve costantemente caratterizzare il rapporto con il privato.
Ciò non solo in ragione della portata relativamente marginale della modifica suggerita dalla proponente rispetto al progetto complessivamente considerato, ma anche alla luce dei caratteri tipici del modulo procedimentale di cui si discute.
Invero, l’istituto della conferenza di servizi si caratterizza per una “ natura flessibile ”, ammettendo e contemplando “ un dialogo costante e continuo tra le Amministrazioni competenti e il privato richiedente, in modo da pervenire alla conclusione favorevole del procedimento autorizzativo e coniugare tutti gli interessi (pubblici e privati) che vengono in rilievo ”, consentendo quindi sempre la possibilità per il richiedente di apportare modifiche al progetto presentato (in tali termini cfr., tra le molte, T.A.R. IA, Bari, II, n. 528/2023) qualora a ciò non osti il pubblico interesse.
Del resto, in tal senso depone lo stesso art. 14- ter , comma 3, della L. n. 241/1990, applicabile anche all’odierna fattispecie di causa, secondo cui “ Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso ”.
Disposizione da cui si ricava, appunto, che il dissenso dell’Amministrazione, per essere validamente espresso all’interno della conferenza dei servizi, deve essere sempre “ sorretto, tra l’altro, da una congrua motivazione e contenere, altresì, la critica ‘construens’, volta cioè ad indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso ” (si veda Cons. Stato, III, n. 350/2014).
15.2.4. Alla luce delle esposte argomentazioni, è da considerarsi viziata la condotta della Provincia di Taranto nella parte in cui, non solo non ha espressamente indicato alla Società se vi fossero eventuali soluzioni alternative per consentire l’approvazione del progetto, ma addirittura ha precluso alla medesima di modificarne utilmente il contenuto in tale eventuale direzione, sì da poter tentare di superare le criticità riscontrate con riguardo alla realizzabilità dell’impianto.
15.3. Con conseguente l’illegittimità, per ciò solo, dell’atto conclusivo della conferenza di cui alla determina n. 1127 del 24.9.2024 e accoglimento in parte qua del ricorso.
16. Con il quarto ordine di doglianze, la Urba-I 130107 S.r.l. contesta la legittimità del giudizio negativo di V.I.A. espresso dall’Autorità procedente nella determina gravata rispetto al progetto avanzato dalla Società.
16.1. Prima di passare al vaglio delle singole censure formulate dalla parte, appare a questo punto utile richiamare gli approdi della consolidata giurisprudenza amministrativa con riferimento ai limiti del sindacato giurisdizionale in tema di provvedimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale.
Vale infatti la pena rammentare che la giurisprudenza muove dalla considerazione secondo cui tale tipologia di valutazione non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica dell’Autorità circa l’astratta compatibilità ambientale della singola opera esaminata, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa da parte dell’Amministrazione tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dall’opera rispetto all’utilità socio-economica del progetto (in termini si veda già Cons. Stato, IV, n. 1423/2019 e, ancor prima, Id., n. 361/2013), sì da condurre all’adozione di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo in riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici - urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale - e privati (cfr., ex multis , Cons. Stato, IV, nn. 7987/2024 e 6190/2023; Id ., II, n. 2248/2020; C.G.A.R.S., n. 271/2021).
E, nel formulare tale giudizio, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità, che non si fonda su oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5517/2025).
Ne discende che, nella materia di cui si discute, il sindacato del giudice amministrativo è necessariamente limitato, potendo essere vagliati soltanto la manifesta illogicità e incongruità dell’atto, il travisamento di fatti, un macroscopico difetto di istruttoria ovvero la carenza di idonea motivazione (cfr. sempre Cons. Stato, IV, n. 5517/2025, nonché, nei medesimi termini, Cons. Stato, VII, n. 6550/2025; Id., IV, nn. 7987/2024, 3204/2024, 7714/2021, 3112/2021; II, n. 2248/2020; VI, n. 4484/2018; IV, n. 1240/2018).
16.2. Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche va quindi esaminato il quarto motivo di ricorso proposto dalla Urba-I 130107 S.r.l., motivo che, come già sopra evidenziato, si articola in verità in cinque distinte sottocensure, a loro volta composte da plurimi argomenti di doglianza.
17. Orbene, con la prima di tali sottocensure (“ IV.1. Sull’idoneità dell’area di Progetto ”), la Società deduce che l’installazione dell’impianto, per come da ultimo rimodulata dalla richiedente, ricadrebbe in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- ter , del d.lgs. n. 199/2021, non coinvolgendo beni culturali ricadenti nella tutela della II parte del d.lgs. n. 42/2004 ed essendo interamente localizzato entro 500 metri dall’area industriale del Comune di Taranto.
Secondo la ricorrente non rileverebbe infatti in senso contrario, come invece ritenuto dall’Amministrazione, la presenza del cavidotto interrato dell’impianto, posto che, ai fini della nozione di “ area idonea ”, occorre guardare unicamente alla localizzazione dell’impianto in sé, non già a quella anche delle relative connessioni di rete, come si evincerebbe peraltro dall’art. 22, comma 1- ter , del d.lgs. n. 199/2021, che prevede espressamente che la disciplina sulle aree idonee “ si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti ”.
Inoltre, sempre secondo prospettazione della ricorrente, il Regio tratturello indicato dall’Amministrazione, nel tratto interessato dal cavidotto interrato di connessione, sarebbe oramai trasformato in una strada pubblica completamente asfaltata (ossia la Strada Provinciale n. 38), non potendo dunque più ritenersi un’area vincolata ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. R. n. 4/2013, come implicitamente confermato anche dalla Soprintendenza nel proprio parere del 19.3.2024, che ha affermato che l’area di impianto e il cavidotto interrato non ricadono in perimetrazioni pertinenti a vincoli.
17.1. Le predette doglianze, ad avviso del Collegio, sono infondate.
17.1.1. Va anzitutto premesso, come si evince dalla documentazione in atti, che il progetto di cui si discute afferisce alla realizzazione di un impianto di potenza complessiva pari a 5,995MWn 7,04814 MWp e di estensione 19,24 ha, da collocarsi nell’agro del Comune di Taranto, in località AV NU (in area catastalmente individuata al Foglio 134, Particelle 335, 337, 339 e 341 del Comune di Taranto), in adiacenza alla Strada Provinciale n. 38.
Sempre secondo quanto ricavabile ex actis , e in linea con le deduzioni delle parti, il problema fondamentale per ritenere l’impianto de quo collocato all’interno di area ex lege idonea non riguarderebbe l’integralità del progetto, ma unicamente l’interferenza dello stesso - rectius , di un cavidotto interrato di connessione di tale impianto - con il Regio AT NT n. 75, essendo tale tratturello sussumibile nell’ambito dei beni archeologici protetti e tutelati dal d.lgs. n. 42/2004.
E di tale circostanza, a dispetto di quanto dedotto dalla parte, dà conto anche la Soprintendenza all’interno del proprio parere n. 2441-A del 19.3.2024, sottolineando che “ Le sole opere di connessione interferiscono direttamente con beni archeologici tutelati, e nello specifico con il sedime del Regio AT NT (sottoposto a vincolo con D. M. 22.12.2023), che si estende lungo i margini meridionali dell’impianto, e sotto lungo il quale è previsto il passaggio del cavidotto interrato per circa m 240) ” (cfr. doc. 4, fascicolo di parte ricorrente).
17.1.2. Inoltre, con riguardo al profilo de quo , ritiene il Tribunale di non poter condividere la tesi attorea secondo cui, ai fini della verifica dell’idoneità ex lege dell’area di installazione ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, non si dovrebbe tener conto delle opere di connessione dell’impianto autorizzando .
Una simile impostazione è infatti già stata smentita da condivisibile giurisprudenza amministrativa - cui questo Collegio ritiene di dover aderire anche in questa sede - la quale ha rilevato, peraltro proprio in tema di valutazione di impatto ambientale, che “ l’impianto di progetto in quanto tale non potrebbe assolvere alla funzione per la quale è progettato senza le opere di connessione che ne costituiscono parte integrante, sicché non è possibile considerare queste ultime come escluse dalla concezione complessiva dell’impianto ” (cfr. T.A.R. IA, Bari, II, n. 1151/2023).
Né la richiamata ricostruzione attorea può trovare adeguato fondamento normativo nell’invocata disciplina posta dal comma 1- ter dell’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021, considerato che tale disposizione (“ La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1 ”), letta congiuntamente al comma 1 del medesimo articolo (“ La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo ”), tradisce invero una diversa ratio teleologica, ossia imporre l’acquisizione di un parere dell’Autorità paesaggistica, prevedendo una tempistica più celere, per qualsiasi procedimento autorizzatorio avente per oggetto un impianto da fonte rinnovabile collocato in area legislativamente reputata idonea, a prescindere dalla collocazione delle relative infrastrutture elettriche interrate di connessione (in tal senso si veda anche T.A.R. IA, Lecce, II, n. 11/2025).
17.1.3. Quanto poi alla rappresentata circostanza per cui l’operata trasformazione del Regio tratturello escluderebbe in radice la sussistenza di un’area qualificabile come vincolata ai sensi della L.R. n. 4/2013, una simile prospettazione non pare idonea ad intaccare la ben più articolata valutazione operata in proposito dall’Amministrazione, in particolare ove viene dato atto che tale trasformazione ha riguardato solo parzialmente il bene archeologico in questione, permanendo dunque in parte l’originaria consistenza di bene tutelabile.
Si legge, in particolare, nel verbale della conferenza di servizi del 18.4.2024: “ Il tratturello ‘NT’ è classificato dal Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, come appartenente alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, ovvero tra i tratturi che ‘conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo’. Come indicato nella relazione generale del QAT, ‘le aree appartenenti formalmente ai tronchi tratturali classificati sub. a), se destinate, di fatto, ad opere pubbliche o di pubblico interesse (es. coincidenti con strade, ferrovie, piste ciclabili, ecc), sono da considerarsi automaticamente sussumibili sub b) ‘aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico’, pertanto la sola parte occupata dal sedime della SP 38 è da ritenersi classificata sub b) mentre la restante parte dell’area tratturale resta classificata come area a). Dalla consultazione del webgis relativo al QAT, sovrapponendo ortofoto, catastale e layer indicante la individuazione fisica del tratturo, risulta chiaro come, proprio nella zona a sud dell’area di progetto, così come in altri tratti, vi sia una differenza tra il sedime della S.P. 38 e il tratturo stesso; pertanto, si configurano diverse aree classificate come a). I tratturi regionali di cui alla lettera a), cui il QAT riserva il massimo grado di tutela, costituiscono il ‘Parco dei Tratturi di IA’ ai sensi dell’art. 8 c. 1 della L.R. 4/2013; difatti i suoli tratturali classificati in a) dal QAT sono vincolati quali beni di interesse storico-artistico-archeologico ai sensi del D.M. del 22.12.1983, e dunque sottoposti alla disciplina del D. Lgs. 42/2004 parte II, per i quali valgono le indicazioni di cui all’art. 20 D.Lgs. 199/2021 ” (cfr. doc. 7, fascicolo di parte ricorrente; in termini anche la determina n. 1127, p. 16, al paragrafo relativo alla “ Descrizione area oggetto di intervento ”).
17.1.4. In ragione delle considerazioni che precedono, non essendo comprovata l’assenza di qualsivoglia vincolo di cui alla II parte del d.lgs. n. 42/2004 con riferimento all’area oggetto di intervento, non è possibile ritenere che il progetto di cui si discute ricada integralmente in area idonea ex art. 20, comma 8, lett. c- ter , n. 1, del d.lgs. n. 199/2021, come invece sostenuto dalla ricorrente.
18. Ancora, con la seconda sottocensura (“ IV.2. Sulla natura agri-voltaica del Progetto ”), la Società istante prospetta che la Provincia, nei provvedimenti impugnati, avrebbe ingiustamente negato la natura agrivoltaica del progetto presentato dalla Società, evidenziando che le superfici indicate dall’istante erano già destinate ad agrumeto ed uliveto, senza però considerare che la proponente ne avrebbe assicurato comunque la continuità colturale, come richiesto dal par. 2.3 delle “ Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici ”, e senza valorizzare altresì il fatto che il progetto agronomico includeva anche la coltivazione di un prato di erbe officinali e mellifere.
La parte contesta, poi, la presunta riqualificazione a mero fotovoltaico con moduli a terra operata dall’Amministrazione.
18.1. Anche tale doglianza non merita accoglimento.
18.2. Va anzitutto osservato che, a prescindere dalla diversa qualificazione dell’impianto sostenuta dalla ricorrente, non risulta tuttavia che quest’ultima abbia posto in evidenza errori effettuati dall’Amministrazione circa l’indicazione delle specifiche caratteristiche oggettive del progetto ricavabili dal corpo della determina n. 1127 ovvero dagli atti ad essa presupposti.
Ne consegue che anche l’eventuale diversa natura riscontrata dalla Provincia con riguardo a detto impianto - fotovoltaico con moduli a terra, in luogo di agrivoltaico - non assume una connotazione di per sé sufficiente ad integrare un vizio per travisamento di fatto ovvero per carenza istruttoria del provvedimento, non emergendo - né essendo stato, in verità, neppure prospettato dalla parte - che l’Amministrazione abbia comunque tenuto conto di caratteristiche del progetto difformi, sul piano oggettivo, da quelle indicate in progetto dalla richiedente.
18.3. A ciò si aggiunga che la Provincia di Taranto, all’interno del corpo della determina n. 1127, ha analiticamente motivato con riguardo alle ragioni per le quali ha disconosciuto la natura agrivoltaica del progetto presentato da Urba-I 130107 S.r.l.
In particolare, l’Ente territoriale nel proprio provvedimento ha sottolineato il mancato riscontro di uno dei requisiti previsti al par. 2.2 delle “ Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici ”, vale a dire la necessaria sussistenza di una determinata percentuale minima, pari ad almeno il 70%, dell’area da destinare a coltivazione agricola rispetto alla superficie totale del sistema agrivoltaico dell’impianto (cfr. doc. 1, fascicolo di parte ricorrente, paragrafo “ Verifica Agrivoltaico ”, pp. 14 e 15).
Da parte sua, la ricorrente, nel sostenere l’erroneità di tale conclusione, ha dedotto che il progetto avrebbe in verità garantito la continuità agricola della predetta percentuale, atteso che doveva essere contemplata, nei conteggi dell’area complessiva oggetto di coltivazione, anche la superficie già adibita ad agrumeto ed uliveto (cfr. ricorso, p. 21, che rinvia alla relazione di cui al doc. 16, fascicolo di parte ricorrente).
È tuttavia pacifico, in quanto rappresentato anche dalla stessa parte attrice, che le suddette colture, come correttamente rilevato dall’autorità procedente, riguardano “ coltivazioni esterne ” rispetto all’area oggetto di installazione (cfr. anche la relazione di cui al doc. 16, cit., p. 26), insistendo le stesse su terreni perimetrali adiacenti a quest’ultima.
Di tal che non può reputarsi irragionevole la valutazione effettuata dall’Amministrazione, tenuto conto, da un lato, che le sopra citate Linee Guida definiscono l’impianto agrivoltaico un impianto che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale “ sul sito di installazione ” (cfr. par. 1.1, lett. d), e, dall’altro, che, a fronte della differente qualificazione effettuata dalla Provincia, gravava comunque sulla richiedente l’onere di dimostrare puntualmente in questa sede la natura agrivoltaica dell’impianto proposto (cfr. T.A.R. IA, Lecce, III, n. 1302/2023).
19. Le considerazioni che precedono portano a rigettare, altresì, la terza sottocensura articolata dalla Società (“ IV.3. Sul richiamo alle previsioni del PPTR e sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento ”), con cui la stessa si duole che i rilievi svolti dalla Provincia sulla compatibilità paesaggistica del progetto proposto sarebbero viziati da un radicale difetto di istruttoria e di motivazione, nonché dalla violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento, posto che:
- il giudizio dell’Amministrazione muoverebbe da una mera ricognizione delle componenti paesaggistiche presenti nell’area oggetto di intervento, ravvisando un contrasto meramente formale con le “ Linee Guida del PPTR della EG IA ”, senza tuttavia mai specificare i concreti profili di interferenza dell’impianto con tali contesti e fermo restando, comunque, che le previsioni dettate dalle Linee Guida del P.P.T.R. non assumo portata vincolante ai sensi dell’art. 6 delle N.T.A. del medesimo Piano;
- la natura agrivoltaica e la sua collocazione in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- ter , del d.lgs. n. 199/2021 escluderebbero a priori la sussistenza di impatti negativi sia a carico del suolo, sia in termini di pregiudizio paesaggistico (essendo, peraltro, l’impianto completamente circondato da agrumeti e la linea di connessione interamente interrata); anzi, l’iniziativa agrivoltaica costituirebbe elemento di riqualificazione ambientale, garantendo una produzione combinata di energia pulita e attività agricola in un’area altamente compromessa dalla presenza nel raggio di pochi chilometri di fonderie, impianti smaltimento di rifiuti, discariche, raffinerie, cementifici e l’acciaieria “ex ILVA”;
- in definitiva, il progetto in questione risulterebbe del tutto compatibile con il contesto di riferimento, insistendo su un’area priva di pregio paesaggistico, nonché qualificata ex lege come idonea dalla normativa primaria statale.
19.1. Anche le presenti doglianze non colgono nel segno.
19.2. Rimandando, infatti, agli argomenti già sopra espressi per quel che riguarda i profili attinenti alla natura agrivoltaica del progetto e alla presunta collocazione dello stesso in area idonea ex art. 20, comma 8, citato, per quel che concerne la censura relativa al riscontrato contrasto dell’impianto installando con talune previsioni del P.P.T.R. si osserva che detta circostanza, come emerge chiaramente dalla documentazione in atti, costituisce solo uno dei tanti elementi valutativi considerati e valorizzati dall’Amministrazione procedente al fine di concludere, in termini negativi, sulla valutazione dell’impatto ambientale del progetto proposto dalla Società.
19.3. Emblematico in tal senso è il contenuto, cui rinvia anche la stessa determina n. 1127 del 24.9.2024, del parere della EG IA, Sezione Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, di cui alla nota prot. n. 145/9511 del 16.11.2023 (cfr. il documento depositato dalla Provincia all’interno del proprio fascicolo telematico in data 29.7.2025).
In tale parere - nella sostanza confermato anche dai successivi pareri resi dal medesimo Ente (cfr. n. 190580 del 18.4.2024 e n. 27511 del 15.7.2024) - oltre a rappresentarsi preliminarmente che il sito interessato dalla realizzazione dell’impianto è posto all’interno dell’ambito paesaggistico “ Arco ionico tarantino ”, interferendo con le “ Aree appartenenti alla rete dei tratturi ” e con la “ Area di rispetto delle componenti culturali e insediative ”, soggette agli indirizzi di cui all’art. 77, alle direttive di cui all’art. 78 e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle N.T.A. del P.P.T.R., viene ulteriormente evidenziato che “ il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria ”; che “ il fotovoltaico costituisce l’entità preponderante della proposta progettuale, relegando l’attività agricola a mero elemento residuale ”; che “ la previsione di mantenere e potenziare l’impianto di agrumeto già esistente non comporta una riduzione dell’impatto del nuovo impianto da realizzare, il quale assume un carattere indipendente e autonomo rispetto alle coltivazioni sulle particelle limitrofe ”; che “ L’impianto sottrae ulteriore suolo non solo in termini quantitativi delle potenzialità agricole produttive del terreno, ma anche come sottrazione di spazio identitario ai luoghi, mutandone la forma attualmente visibile ”, in quanto, “ pur prevedendo nelle interfile coltivazioni e mantenendo la permeabilità del terreno agricolo, contribuisce a creare un impatto paesaggistico e una trasformazione percettiva notevole in un comprensorio territoriale caratterizzato da una presenza consistente e continua di testimonianze, oltre a precludere la coltivazione sotto i pannelli alla luce della scarsa altezza dei pannelli stessi ”; che “ l’inserimento dell’impianto costituisce una trasformazione, non finalizzata all’attività agricola, che snatura l’area, portandola da agricola naturale ad infrastrutturata ”; che “ L’impianto progettato non valorizza i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata, né tutela le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali interessati ed, in definitiva, non riqualifica i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi di artificializzazione delle attività agricole, ma anzi ne acuisce le criticità ”; che “ L’installazione dell’agrovoltaico comporterebbe una trasformazione dei terreni perdurante nel tempo con inibizione alla coltivazione meritevole di tutela, anche solo potenziale, di prodotti agroalimentari tipici di qualità ”; che “ il campo compromette la struttura estetico – percettiva dei paesaggi dell’Arco ionico tarantino interessati dall’intervento, essendo (…) adiacente al ‘regio tratturello tarantino’, nelle vicinanze di diverse masserie individuate come testimonianze della stratificazione insediativa ”; ancora, che “ l’impianto è posto a breve distanza dal fiume Tara e da un’area umida, compromettendo le aree nelle quali attivare, invece, continuità ed integrazione territoriale al fine di evitare impatti negativi come interruzioni di visuali, di continuità ecologica e frammentazione di habitat ” (cfr., in particolare, pp. 12 e seguenti del parere citato).
19.4. È dunque evidente, anche solo alla luce dei passaggi argomentativi appena richiamati, che l’Amministrazione procedente, rinviando per relationem alle valutazioni operate della EG - ma identico discorso può essere fatto anche in riferimento alla “ valutazione non favorevole ” espressa dalla Soprintendenza con nota del 19.3.2024 - non si è limitata a ravvisare un mero contrasto di tipo formale del progetto con le disposizioni del P.P.T.R., ma ha aderito alle conclusioni espresse da tale Ente con riguardo alla complessiva incidenza negativa dell’impianto rispetto al contesto di riferimento, operando proprio quel vaglio di comparazione, tra i plurimi interessi pubblici che vengono in rilievo e quello contrapposto di tipo privatistico, che caratterizza la tipologia di provvedimento in esame, in piena coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza e più sopra già evocati.
19.5. Nessun difetto motivazionale o istruttorio è, quindi, riscontrabile con riguardo al provvedimento gravato in esame, né è possibile rilevare alcuna violazione della normativa di riferimento, come sostenuto dalla parte.
19.6. Da qui l’infondatezza delle doglianze di cui si discute.
20. Con la quarta sottocensura articolata (“ IV.4. Sull’interesse pubblico prevalente alla realizzazione del Progetto ”), la Urba-I 130107 S.r.l. deduce ulteriormente che il provvedimento negativo di V.I.A. reso dalla Provincia di Taranto sarebbe affetto da illegittimità anche perché non sarebbe stato valutato in alcun modo l’interesse pubblico prevalente sotteso alla realizzazione del progetto presentato dalla Società, rientrante tra gli interventi “ di pubblica utilità ”, oltre che “ indifferibili ed urgenti ”, compatibili ex lege con le aree a destinazione agricola, ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 7- bis , comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006.
20.1. Anche tale censura va rigettata, in quanto fondata su un’erronea lettura della disciplina normativa richiamata.
20.2. Secondo consolidato orientamento ermeneutico, infatti, l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003, nello stabilire che “ Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ”, consente di qualificare “ di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ” le infrastrutture indispensabili degli impianti alimentati da fonti rinnovabili solamente se “ autorizzate ai sensi del comma 3 ”, ossia solo ove il richiedente abbia già ottenuto l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di tale impianto; con la conseguenza che la qualificazione di pubblica utilità dell’opera è un effetto dell’acquisizione dell’autorizzazione unica, successiva ad essa e non antecedente (cfr. Cons. Stato, V, nn. 4191/2018 e 4780/2012).
A voler diversamente ritenere, infatti, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto in qualsiasi luogo in ragione della mera natura “ privilegiata ” dello stesso; assunto, questo, che si pone in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tali termini, si veda T.A.R. IA, Lecce, II, n. 167/2024; cfr. anche Id., Bari, I, n. 170/2019).
20.3. Sotto diversa prospettiva, ancorché il comma 7 del sopra citato art. 12 preveda che “ Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ”, ciò non implica tuttavia una incondizionata possibilità di collocazione per il privato, precisando comunque la medesima disposizione che “ Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 ”.
Anche in parte qua è dunque infondata la censura in esame, non potendosi condividere che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili possano sempre essere ubicati in zona agricola, dovendosi piuttosto, nella appropriata sede istruttoria, verificare sempre tra l’altro la compatibilità della localizzazione dell’impianto con le peculiari esigenze legate alla vocazione del territorio (cfr. anche Cons. Stato, IV, n. 2848/2021).
21. Non merita accoglimento neppure la residua sottocensura contenuta nel quinto motivo di ricorso (“ IV.5. Sul difetto di istruttoria e motivazione in merito ai pareri espressi dagli altri Enti ”), secondo cui il giudizio negativo di V.I.A. sarebbe illegittimo in quanto richiamerebbe apoditticamente i soli pareri negativi espressi dalla Soprintendenza e dalla EG, obliterando per converso i pareri favorevoli espressi da tutti gli altri Enti intervenuti.
21.1. Dalla motivazione della determina conclusiva n. 1127 si ricava, infatti, che l’Autorità procedente, nella valutazione dell’impatto ambientale del progetto, ha espressamente dato prevalenza alle osservazioni contenute nei pareri espressi dagli enti istituzionalmente preposti alla tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Viene in particolare sottolineato che, “ Dall’esame della documentazione agli atti, considerando anche i vari contributi pervenuti nel corso del procedimento dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) ed in ultimo nella presente conferenza, è emerso che le opere previste nel progetto oggetto di valutazione, con riferimento all’impianto fotovoltaico, hanno impatti potenziali significativi e negativi principalmente a carico delle componenti ambientali, paesaggio e suolo (area agricola). Per quanto riguarda le componenti ‘paesaggio’ e ‘suolo’ i due Enti istituzionalmente preposti alla tutela delle peculiarità paesaggistiche – EG IA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e MIC Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo – hanno espresso una valutazione che rileva un consistente impatto paesaggistico dell’opera ” (cfr. la determina n. 1127, p. 20).
E un siffatto giudizio di prevalenza appare del tutto ragionevole e coerente con l’oggetto e la natura del provvedimento di cui si discute, essendo lo stesso finalizzato, appunto, a una valutazione complessiva dell’impatto ambientale del progetto in esame.
22. La riscontrata infondatezza delle censure attoree sopra esaminate implica, per ciò solo, anche il rigetto del quinto motivo di ricorso, considerato che con tale motivo la Società ricorrente ha essenzialmente riproposto i medesimi argomenti di doglianza già in precedenza esposti, ancorché al diverso fine di contestare la legittimità dei singoli pareri negativi resi dalle diverse Amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza di servizi.
23. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso di Urba-I 130107 S.r.l. deve essere parzialmente accolto, reputandosi fondati il secondo e il terzo motivo di doglianza.
Va, invece, rigettato per il resto.
Ne deriva, in ogni caso, l’annullamento della determina adottata dalla Provincia di Taranto n. 1127 del 24.9.2024 oggetto di gravame, con conseguente obbligo per la medesima Amministrazione di rideterminarsi in merito all’istanza presentata dalla Società.
24. Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determina adottata dalla Provincia di Taranto n. 1127 del 24.9.2024.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RE MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
PA SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA SA | RE MA |
IL SEGRETARIO