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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2277/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Francesca
Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2277 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 29.05.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 domicilio professionale in Pescara (PE), Via Campo Felice n.28, ed elettivamente domiciliato in
Pescara alla via Misticoni n. 3 presso lo studio dell'Avv. Christopher Leone, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
Attore
CONTRO
, (c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Pescara al C.so Vittorio Emanuele II, n. 334, presso lo studio dell'Avv. Prof. Domenico Russo, dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in atti
Convenuta
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo il 5.07.2019, l'Arch. Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo la sig.ra per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “A. Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'avvenuto recesso per giusta da parte dell'Arch.
[...] dal contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso con la IG.ra ; B. Parte_1 Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto dell'Arch. al rimborso delle spese fatte e al pagamento Parte_1 del compenso per l'attività professionale svolta fino alla data del recesso;
C. per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 15.000,00, oltre accessori di legge
(Inarcassa 4%, IVA 22%), a titolo di compenso maturato per l'attività professionale svolta o della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di valutazione equitativa;
D. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- di aver stipulato in data 13.11.2017 con contratto di prestazione d'opera Controparte_1 professionale per la redazione del progetto di ristrutturazione interna ed a sanatoria del locale commerciale sito in Pescara, alla via Firenze n. 192, nonché per ulteriori prestazioni (direzione dei lavori, ricerca presso gli uffici comunali e archivio di stato della documentazione originaria, redazione del progetto di variante in corso d'opera, espletamento della pratica per il nulla osta dell'ASL, assistenza ai contratti, redazione computo metrico dei lavori richiesti, consulenza presso i legali di fiducia, redazione dell'APE e altre prestazioni pure indicate nel contratto);
- di aver pattuito per la suddetta attività professionale il corrispettivo nella misura complessiva di euro
20.000,00, oltre iva e oneri di legge;
- di aver eseguito, ad espletamento dell'incarico, come da contratto, le seguenti prestazioni: 1) sopralluoghi per il rilievo grafico e fotografico dello stato dei luoghi e relative misurazioni (compenso pattuito di € 500,00); 2) ricerca presso gli uffici comunali, gli uffici catastali e presso l'archivio di stato della documentazione riguardante l'immobile oggetto di intervento (compenso pattuito di € 600,00); 3) pratica per l'ottenimento del nulla osta AS (compenso di € 750,00); 4) redazione del progetto da presentare in Comune per l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria (compenso pattuito di €
4.600,00); 5) redazione del progetto di variante in corso d'opera (compenso di €1.500,00); 6) assistenza ai contratti (compenso di € 1.300,00); 7) direzione lavori svolta per un totale di ¾ del totale previsto
(compenso complessivo di € 4.600,00); 8) consulenza continua sulla scelta delle imprese e reperimento preventivi;
9) progetto di calcolo termico (compenso di € 1.500,00); 10) redazione del computo metrico estimativo delle opere da eseguire (compenso di € 750,00); 11) variazione catastale (compenso di €
500,00); 14) redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica per l'immobile sito in Montesilvano
(compenso di € 450,00); 15) consulenza presso il legale della committente (compenso di € CP_1
1.000,00);
- che in data 15 maggio 2018 aveva controfirmato per accettazione il progetto relativo Controparte_1 al permesso di costruire in sanatoria, a dimostrazione della piena condivisione dell'operato del professionista incaricato;
- che il giorno 06 agosto 2018 mentre l'attore, all'interno del locale commerciale sito in Pescara alla via
Firenze n. 192, stava procedendo al controllo del pagamento dei lavori eseguiti dall'idraulico, era stato insultato dalla convenuta e dalla figlia le quali, alla presenza di terze persone, ne Parte_2 avevano contestato l'operato e lo avevano invitato a lasciare il locale ed a non entrare più all'interno dello stesso, rivolgendogli insulti gravissimi e finanche l'accusa di essere un Parte_2 truffatore e di essere colluso con l'idraulico;
- che in ragione della grave condotta attuata da e dalla di lei figlia Controparte_1 [...]
e della conseguente impossibilità di proseguire nel rapporto professionale, egli - con Parte_2 raccomandata del 07.08.2018 - aveva comunicato la propria volontà di recedere dal contratto d'opera e, in seguito al recesso formalizzato, aveva incaricato l'Arch. per il Controparte_1 Controparte_2 subentro nell'incarico e la prosecuzione dell'attività professionale avviata dall'attore;
- che in data 13.08.2018 l'attore aveva comunicato a ed alla figlia Controparte_1 Parte_2 di aver firmato anche il passaggio dell'incarico in favore dell'Arch. al fine di Controparte_2 permetterne il regolare subentro, e allo stesso tempo aveva chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali nella misura di euro 15.000,00, oltre accessori di legge;
- che, nonostante la risoluzione del rapporto professionale, non aveva provveduto al Controparte_1 pagamento delle competenze dovute all'Arch. Parte_1
- che secondo quanto disposto dall'art. 2237 comma 2 c.c. il prestatore d'opera che recede dal contratto per giusta causa ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente;
- che nella fattispecie in esame il compenso per l'opera svolta in favore di poteva Controparte_1 quantificarsi nella misura di euro 15.000,00, oltre accessori di legge (Inarcassa 4%, IVA 22%);
- che i plurimi tentativi da parte dell'esponente di ottenere il pagamento delle proprie competenze erano risultati vani, come vano si era rivelato il tentativo di trovare una soluzione stragiudiziale della vicenda.
Tanto premesso l'attore ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio per , a seguito di apertura di amministrazione di sostegno in Controparte_1 suo favore, la nominata amministratrice, la quale ha eccepito, in sintesi e per quanto di ragione:
- l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
- l'invalidità dell'avversa documentazione ed in particolare del contratto allegato sub 1, contestato quanto a sottoscrizione, data certa, provenienza, emissione, opponibilità, contenuto, valore probatorio, non ricordando ella di aver mai sottoscritto un tale documento il quale riportava una data (13 novembre
2017) antecedente i lavori sopravvenuti ed ivi richiamati, con evidente inattendibilità dello stesso;
- che il prezzo ivi indicato, oltre ad essere smisurato, non era mai stato pattuito, neppure verbalmente;
- che anche le lettere del 7 agosto, 14 agosto, 18 settembre 2018, andavano contestate quanto a opponibilità, veridicità del contenuto, valore probatorio;
così come la relazione tecnica/calcolo termico quanto a opponibilità, data certa, valore probatorio ed anche tutti gli altri documenti privi di valore probatorio poiché non riferibili a (e-mail, sms); Controparte_1 - che , nel momento in cui aveva instaurato i rapporti evocati, aveva da poco perso il Controparte_1 marito, trovandosi pertanto in una situazione di estrema vulnerabilità, della quale diverse persone avevano approfittato, compreso l'attore, la cui parcella superava i costi dell'intera ristrutturazione e che non aveva mai sottoscritto l'incarico ex adverso prodotto, né mai era stato pattuito, Controparte_1 neppure verbalmente, il compenso ivi riportato;
- che ella aveva più volte richiesto un preventivo che tuttavia non le era stato mai fornito, come dimostravano anche le richieste avanzate prima dell'instaurazione del giudizio, rimaste prive di riscontro;
- che non erano mai stati pattuiti compensi specifici come riportato nell'avversa citazione e che i compensi richiesti dal professionista erano stati unilateralmente, ex post, determinati dall'attore solo per supportare l'esorbitante richiesta qui avanzata;
- che l'arch. prima di cominciare la causa, aveva quantificato il proprio compenso Parte_1 richiedendo euro 19.032,00, mentre in giudizio aveva domandato euro 15.000,00;
- che da un lato il documento sub. 1 mancava, pur volendolo riferire all'esponente, di criteri chiari e trasparenti volti alla quantificazione delle singole voci, dall'altro le quantificazioni, solo ora operate dall'attore, erano in toto arbitrarie e venivano, pertanto, contestate in toto;
- che il professionista aveva violato le disposizioni di cui all'art. 9 c. 4 del D.l. 1/2012, non avendo preventivamente comunicato alla Cliente il compenso per le prestazioni, poiché nessun preventivo scritto era stato fornito e le voci di costo erano state evidenziate ed arbitrariamente quantificate solo con la citazione;
né aveva fornito alcuna informazione circa gli oneri ipotizzabili dal Parte_1 momento del conferimento e fino alla conclusione dell'incarico; né aveva indicato i dati della polizza assicurativa per i danni;
- che quanto preteso in pagamento dall'Architetto era palesemente esorbitante in relazione all'importanza dell'opera (trattandosi di una ristrutturazione di circa 20.000,00 euro) e che il contratto sottoscritto era comunque affetto da nullità per difetto di consenso e/o di forma e/o di causa e/o di equità del contenuto o l'annullabilità anche per errore;
- che, oltre alla quantificazione, si contestava che le attività relative fossero state prestate o correttamente prestate, in quanto l'attore strumentalmente aveva sottaciuto i reali motivi della crisi del suo rapporto con la committente, omettendo i propri gravi inadempimenti e cioè che il progetto redatto si era rivelato in toto inadeguato, rendendo necessario il progetto di variante, con conseguenziali ingenti danni alla committente, da compensarsi in toto con le eventuali spettanze dell'attore;
- che nonostante per la ristrutturazione del bagno l'architetto avesse sostenuto la congruità del costo preventivato dall'idraulico per oltre euro 5.000,00, inducendo così la committente ad accettare la proposta, egli non si era poi premurato di controllare la buona esecuzione di tali lavorazioni ad opera dell'idraulico, ed anzi: aveva autorizzato il posizionamento del pavimento sopra quello esistente senza il consenso della committente;
non aveva controllato la scadente qualità dei sanitari distante dalla qualità media, né che lo scaldabagno era stato posizionato in un punto errato;
- che, denunciate dalla committente le gravi inadempienze all'idraulico ed al professionista, questi, anziché supportare le doglianze della committente, aveva sollecitato il pagamento di quanto preteso dall'idraulico e si era presentato il giorno fissato per il pagamento accompagnando l'artigiano, per cui ella, intimorita, si era determinata a pagare;
- che la committente e sua figlia – ferme le contestazioni - avevano richiesto Parte_2
l'esatto adempimento delle prestazioni e non la risoluzione del contratto;
- che le prestazioni inesatte del professionista incaricato avevano comportato alla committente una serie di danni ammontanti ad almeno euro 33.930,00, danni che la convenuta si riservava di chiedere e che in questa sede poneva solo in compensazione con quanto eventualmente spettante all'attore; il cui credito, per quanto detto, in ragione e della invalidità dell'allegato contratto e dell'inesecuzione delle prestazioni in realtà espletate dall'Arch. era tutto da determinare. CP_2
Tanto eccepito, la convenuta ha chiesto: “rigettare le avverse conclusioni;
• accertare e dichiarare, ferma la contestazione in ordine alla firma, emissione, data certa, provenienza, opponibilità etc., in subordine rispetto alle eccezioni preliminari, la nullità anche per difetto di consenso, di forma, di causa, di equità o in subordine l'annullamento, anche per errore o dolo, totale o parziale, del contratto, ex adverso prodotto sub 1, datato 13.11.2017 se del caso anche ex artt. 2 let. c) e let. e), 34 e 36 cod. cons.;
• accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Arch. in relazione alle prestazioni che lo Parte_1 stesso dimostrerà di avere eseguito, l'abusività della sua condotta, l'assenza di giusta causa del suo recesso;
• accertato e dichiarato il diritto della IG.ra al risarcimento dei danni Controparte_1 derivanti dagli inadempimenti dell'arch. sopra compendiati nella misura di euro 33.930,00 o Parte_1 nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia si opus sit determinata equitativamente, pronunciare se del caso la compensazione giudiziale totale o parziale del credito della IG.ra CP_1 con il credito che venisse accertato in capo all'Arch. Con vittoria delle spese di
[...] Parte_1 lite.”
Così radicatosi il contraddittorio tra le parti, regolarizzato poi in seguito alla apertura di procedura di amministrazione di sostegno in favore della convenuta, con la costituzione dell'ads pro tempore la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento della consulenza grafologica affidata alla Dott.ssa Rinviata all'udienza del 29.05.2025 ai sensi dell'art. Persona_1
127 ter c.p.c., ed ivi precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice appare fondata nella misura e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
È prioritario, anche perché funzionale alla corretta delibazione della controversia, ricostruire i fatti di causa, per come emersi dalle allegazioni difensive e dalle produzioni documentali delle parti. In data
13.11.2017 le parti sottoscrivono contratto di prestazione opera professionale per lavori di ristrutturazione e risanamento interessanti un locale commerciale di proprietà della convenuta sito in Pescara alla via Firenze. Il professionista incaricato svolge una serie di prestazioni CP_1 inerenti il mandato ricevuto, finché i rapporti fra le parti degenerano fino ad interrompersi bruscamente in data 7.08.2018 (recesso arch. con reciproche contestazioni di responsabilità. Segue la Parte_1 sostituzione dell'arch. con altro professionista e la conseguente richiesta di quest'ultimo di Parte_1 ottenere il compenso per l'attività professionale fino ad allora espletata. L'attore produce documentazione attestante il conferimento dell'incarico con determinazione preventiva del compenso per le singole attività affidate, documentazione certificante le effettive prestazioni professionali svolte in adempimento degli accordi e l'esercitato recesso con conseguenziale richiesta di pagamento. La difesa di parte convenuta smentisce la dinamica degli accadimenti come riportati in atto introduttivo e disconosce la riferibilità della sottoscrizione del contratto del 13.11.2017 alla persona di CP_1
, invocandone la nullità, così come contesta l'autenticità delle scritture offerte in produzione
[...] dalla difesa attorea.
Chiarita la vicenda in punto di fatto, osserva il Tribunale innanzitutto che, in punto di diritto, attesa l'avvenuta contestazione da parte convenuta, tra l'altro, della sottoscrizione del doc. 1, denominato contratto d'opera, ed atteso che parte attrice, pur opponendosi alle generiche modalità di attuazione della contestazione, ha prontamente dedotto di volersi avvalere in ogni caso di detto documento, riservando istanza di verificazione, con allegazione ex art. 216 cpc dei mezzi di prova e delle scritture di comparazione, è apparsa necessaria ed in via del tutto preliminare, la disposizione della Ctu grafologica sulle firme disconosciute.
Alla dott.ssa è stato posto dunque il quesito relativo alla verifica se la firma apposta in Persona_1 calce al documento preventivo/contratto di prestazione d'opera del 13.11.2017, (prodotto in copia e poi consegnato in originale al CTU), fosse riconducibile o meno alla mano di Controparte_1 avvalendosi quali documenti di comparazione di quelli già depositati nel fascicolo telematico da entrambe le parti.
Ad evasione dell'incarico, l'Ausiliare – con risultanze alle quali il Giudice non ritiene di doversi discostare per l'esauriente indagine espletata in conformità al dato scientifico e con ragionamento supportato da un rigore logico privo di contraddittorietà - ha concluso che è possibile riferire: “che la sottoscrizione in verifica è riconducibile al grafismo della signora . Controparte_1
Il decidente ha preso poi atto delle osservazioni critiche della difesa di parte convenuta, non analizzate in prima battuta dalla CTU, le quali deducevano la nullità dell'elaborato peritale rilevando che il documento riversato nel fascicolo telematico non era conforme all'originale oggetto del quesito, per forma e per contenuto della pagina numero 1 della scrittura denominata doc. 1 (contratto di prestazione d'opera professionale del 13.11.2017). Va peraltro rilevato, in ciò riportandosi a quanto già delibato con la ordinanza del 14.02.2024, che il CTU doveva verificare se la firma apposta in calce al documento preventivo/contratto di prestazione d'opera del 13.11.2017 - in corso di causa consegnatogli in originale - fosse riconducibile o meno alla mano della sig.ra avvalendosi quali Controparte_1 documenti di comparazione di quelli già depositati nel fascicolo telematico da entrambe le parti, come indicati nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc di parte attrice”; e che il consulente, in risposta al quesito assegnato, aveva accertato la conformità della sottoscrizione apposta alla pagina n. 2 della scrittura denominata doc. 1 contratto di prestazione d'opera professionale del 13.11.2017 al grafismo della convenuta . Controparte_1 Pertanto, si ritiene che la difformità della pagina numero 1 della scrittura denominata doc. 1 (contratto di prestazione d'opera professionale del 13.11.2017) all'originale oggetto del quesito non si è riverberata sull'atto conclusivo dell'accertamento, consistente nella relazione di consulenza sopra richiamata, e che il vizio non si è tradotto in una nullità che possa assumere rilevanza ai fini della decisione.
Vanno dunque accolte le conclusioni cui perviene il CTU e cioè che la sottoscrizione del doc. sub.1 è riferibile alla convenuta e che pertanto ha validamente conferito un incarico Controparte_1 professionale all'arch. Il perimetro delle prestazioni richieste è facilmente deducibile dalle Parte_1 scritture prodotte dall'attore che attestano l'entità dell'opera da questi svolta in favore della committente.
Il mancato pagamento dei compensi al professionista per le prestazioni di cui al conferimento d'incarico del 13.11.2017, non appare sorretto da alcuna giustificazione. Ed infatti, la parte convenuta si è sottratta al pagamento sul presupposto che l'arch. avesse tenuto una condotta contraria Parte_1 all'adempimento.
Ora, in punto di diritto, è certamente noto che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Nel caso di specie, difettano i presupposti dettati dalla norma.
Ed infatti, nessun inadempimento è stato posto in essere dall'attore, atteso che risulta documentalmente che la committente abbia ricevuto dal professionista le prestazioni di cui questi invoca il pagamento del compenso.
I numerosi documenti prodotti dal professionista e disconosciuti dalla committente confermano per tabulas l'effettiva esecuzione delle opere in favore della ed il compenso richiesto, nella CP_1 quantificazione analitica delle singole voci come prospettate in citazione, appare congruo rispetto all'opera prestata, mentre le eccezioni formulate dalla difesa non appaiono sufficienti, per la loro globalità e genericità, a scalfire la congruità delle prestazioni affermate come eseguite e dei corrispettivi richiesti per quelle attività.
Alla luce di quanto finora esposto, il rifiuto di pagare il compenso dovuto all'attore appare del tutto illegittimo e la domanda del medesimo va accolta.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda. Va invece respinta la eccezione di compensazione delle somme pretese in pagamento dall'attore con eventuali danni da eccepire in compensazione, stante l'assoluta genericità dell'assunto sguarnito di alcun supporto probatorio se non quello di un'invocata CTU del tutto esplorativa e pertanto inaccoglibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 15.000,00 oltre accessori di legge (Inarcassa 4%, IVA 22%), a titolo di compenso maturato per l'attività professionale svolta;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dell'attore in Controparte_1
€ 2.540,00 per compensi, oltre euro 237,00 per esborsi, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Christopher Leone, suo procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Teramo, 25.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Bellomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Francesca
Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2277 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 29.05.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 domicilio professionale in Pescara (PE), Via Campo Felice n.28, ed elettivamente domiciliato in
Pescara alla via Misticoni n. 3 presso lo studio dell'Avv. Christopher Leone, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
Attore
CONTRO
, (c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Pescara al C.so Vittorio Emanuele II, n. 334, presso lo studio dell'Avv. Prof. Domenico Russo, dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in atti
Convenuta
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo il 5.07.2019, l'Arch. Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo la sig.ra per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “A. Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'avvenuto recesso per giusta da parte dell'Arch.
[...] dal contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso con la IG.ra ; B. Parte_1 Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto dell'Arch. al rimborso delle spese fatte e al pagamento Parte_1 del compenso per l'attività professionale svolta fino alla data del recesso;
C. per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 15.000,00, oltre accessori di legge
(Inarcassa 4%, IVA 22%), a titolo di compenso maturato per l'attività professionale svolta o della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di valutazione equitativa;
D. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- di aver stipulato in data 13.11.2017 con contratto di prestazione d'opera Controparte_1 professionale per la redazione del progetto di ristrutturazione interna ed a sanatoria del locale commerciale sito in Pescara, alla via Firenze n. 192, nonché per ulteriori prestazioni (direzione dei lavori, ricerca presso gli uffici comunali e archivio di stato della documentazione originaria, redazione del progetto di variante in corso d'opera, espletamento della pratica per il nulla osta dell'ASL, assistenza ai contratti, redazione computo metrico dei lavori richiesti, consulenza presso i legali di fiducia, redazione dell'APE e altre prestazioni pure indicate nel contratto);
- di aver pattuito per la suddetta attività professionale il corrispettivo nella misura complessiva di euro
20.000,00, oltre iva e oneri di legge;
- di aver eseguito, ad espletamento dell'incarico, come da contratto, le seguenti prestazioni: 1) sopralluoghi per il rilievo grafico e fotografico dello stato dei luoghi e relative misurazioni (compenso pattuito di € 500,00); 2) ricerca presso gli uffici comunali, gli uffici catastali e presso l'archivio di stato della documentazione riguardante l'immobile oggetto di intervento (compenso pattuito di € 600,00); 3) pratica per l'ottenimento del nulla osta AS (compenso di € 750,00); 4) redazione del progetto da presentare in Comune per l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria (compenso pattuito di €
4.600,00); 5) redazione del progetto di variante in corso d'opera (compenso di €1.500,00); 6) assistenza ai contratti (compenso di € 1.300,00); 7) direzione lavori svolta per un totale di ¾ del totale previsto
(compenso complessivo di € 4.600,00); 8) consulenza continua sulla scelta delle imprese e reperimento preventivi;
9) progetto di calcolo termico (compenso di € 1.500,00); 10) redazione del computo metrico estimativo delle opere da eseguire (compenso di € 750,00); 11) variazione catastale (compenso di €
500,00); 14) redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica per l'immobile sito in Montesilvano
(compenso di € 450,00); 15) consulenza presso il legale della committente (compenso di € CP_1
1.000,00);
- che in data 15 maggio 2018 aveva controfirmato per accettazione il progetto relativo Controparte_1 al permesso di costruire in sanatoria, a dimostrazione della piena condivisione dell'operato del professionista incaricato;
- che il giorno 06 agosto 2018 mentre l'attore, all'interno del locale commerciale sito in Pescara alla via
Firenze n. 192, stava procedendo al controllo del pagamento dei lavori eseguiti dall'idraulico, era stato insultato dalla convenuta e dalla figlia le quali, alla presenza di terze persone, ne Parte_2 avevano contestato l'operato e lo avevano invitato a lasciare il locale ed a non entrare più all'interno dello stesso, rivolgendogli insulti gravissimi e finanche l'accusa di essere un Parte_2 truffatore e di essere colluso con l'idraulico;
- che in ragione della grave condotta attuata da e dalla di lei figlia Controparte_1 [...]
e della conseguente impossibilità di proseguire nel rapporto professionale, egli - con Parte_2 raccomandata del 07.08.2018 - aveva comunicato la propria volontà di recedere dal contratto d'opera e, in seguito al recesso formalizzato, aveva incaricato l'Arch. per il Controparte_1 Controparte_2 subentro nell'incarico e la prosecuzione dell'attività professionale avviata dall'attore;
- che in data 13.08.2018 l'attore aveva comunicato a ed alla figlia Controparte_1 Parte_2 di aver firmato anche il passaggio dell'incarico in favore dell'Arch. al fine di Controparte_2 permetterne il regolare subentro, e allo stesso tempo aveva chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali nella misura di euro 15.000,00, oltre accessori di legge;
- che, nonostante la risoluzione del rapporto professionale, non aveva provveduto al Controparte_1 pagamento delle competenze dovute all'Arch. Parte_1
- che secondo quanto disposto dall'art. 2237 comma 2 c.c. il prestatore d'opera che recede dal contratto per giusta causa ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente;
- che nella fattispecie in esame il compenso per l'opera svolta in favore di poteva Controparte_1 quantificarsi nella misura di euro 15.000,00, oltre accessori di legge (Inarcassa 4%, IVA 22%);
- che i plurimi tentativi da parte dell'esponente di ottenere il pagamento delle proprie competenze erano risultati vani, come vano si era rivelato il tentativo di trovare una soluzione stragiudiziale della vicenda.
Tanto premesso l'attore ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio per , a seguito di apertura di amministrazione di sostegno in Controparte_1 suo favore, la nominata amministratrice, la quale ha eccepito, in sintesi e per quanto di ragione:
- l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
- l'invalidità dell'avversa documentazione ed in particolare del contratto allegato sub 1, contestato quanto a sottoscrizione, data certa, provenienza, emissione, opponibilità, contenuto, valore probatorio, non ricordando ella di aver mai sottoscritto un tale documento il quale riportava una data (13 novembre
2017) antecedente i lavori sopravvenuti ed ivi richiamati, con evidente inattendibilità dello stesso;
- che il prezzo ivi indicato, oltre ad essere smisurato, non era mai stato pattuito, neppure verbalmente;
- che anche le lettere del 7 agosto, 14 agosto, 18 settembre 2018, andavano contestate quanto a opponibilità, veridicità del contenuto, valore probatorio;
così come la relazione tecnica/calcolo termico quanto a opponibilità, data certa, valore probatorio ed anche tutti gli altri documenti privi di valore probatorio poiché non riferibili a (e-mail, sms); Controparte_1 - che , nel momento in cui aveva instaurato i rapporti evocati, aveva da poco perso il Controparte_1 marito, trovandosi pertanto in una situazione di estrema vulnerabilità, della quale diverse persone avevano approfittato, compreso l'attore, la cui parcella superava i costi dell'intera ristrutturazione e che non aveva mai sottoscritto l'incarico ex adverso prodotto, né mai era stato pattuito, Controparte_1 neppure verbalmente, il compenso ivi riportato;
- che ella aveva più volte richiesto un preventivo che tuttavia non le era stato mai fornito, come dimostravano anche le richieste avanzate prima dell'instaurazione del giudizio, rimaste prive di riscontro;
- che non erano mai stati pattuiti compensi specifici come riportato nell'avversa citazione e che i compensi richiesti dal professionista erano stati unilateralmente, ex post, determinati dall'attore solo per supportare l'esorbitante richiesta qui avanzata;
- che l'arch. prima di cominciare la causa, aveva quantificato il proprio compenso Parte_1 richiedendo euro 19.032,00, mentre in giudizio aveva domandato euro 15.000,00;
- che da un lato il documento sub. 1 mancava, pur volendolo riferire all'esponente, di criteri chiari e trasparenti volti alla quantificazione delle singole voci, dall'altro le quantificazioni, solo ora operate dall'attore, erano in toto arbitrarie e venivano, pertanto, contestate in toto;
- che il professionista aveva violato le disposizioni di cui all'art. 9 c. 4 del D.l. 1/2012, non avendo preventivamente comunicato alla Cliente il compenso per le prestazioni, poiché nessun preventivo scritto era stato fornito e le voci di costo erano state evidenziate ed arbitrariamente quantificate solo con la citazione;
né aveva fornito alcuna informazione circa gli oneri ipotizzabili dal Parte_1 momento del conferimento e fino alla conclusione dell'incarico; né aveva indicato i dati della polizza assicurativa per i danni;
- che quanto preteso in pagamento dall'Architetto era palesemente esorbitante in relazione all'importanza dell'opera (trattandosi di una ristrutturazione di circa 20.000,00 euro) e che il contratto sottoscritto era comunque affetto da nullità per difetto di consenso e/o di forma e/o di causa e/o di equità del contenuto o l'annullabilità anche per errore;
- che, oltre alla quantificazione, si contestava che le attività relative fossero state prestate o correttamente prestate, in quanto l'attore strumentalmente aveva sottaciuto i reali motivi della crisi del suo rapporto con la committente, omettendo i propri gravi inadempimenti e cioè che il progetto redatto si era rivelato in toto inadeguato, rendendo necessario il progetto di variante, con conseguenziali ingenti danni alla committente, da compensarsi in toto con le eventuali spettanze dell'attore;
- che nonostante per la ristrutturazione del bagno l'architetto avesse sostenuto la congruità del costo preventivato dall'idraulico per oltre euro 5.000,00, inducendo così la committente ad accettare la proposta, egli non si era poi premurato di controllare la buona esecuzione di tali lavorazioni ad opera dell'idraulico, ed anzi: aveva autorizzato il posizionamento del pavimento sopra quello esistente senza il consenso della committente;
non aveva controllato la scadente qualità dei sanitari distante dalla qualità media, né che lo scaldabagno era stato posizionato in un punto errato;
- che, denunciate dalla committente le gravi inadempienze all'idraulico ed al professionista, questi, anziché supportare le doglianze della committente, aveva sollecitato il pagamento di quanto preteso dall'idraulico e si era presentato il giorno fissato per il pagamento accompagnando l'artigiano, per cui ella, intimorita, si era determinata a pagare;
- che la committente e sua figlia – ferme le contestazioni - avevano richiesto Parte_2
l'esatto adempimento delle prestazioni e non la risoluzione del contratto;
- che le prestazioni inesatte del professionista incaricato avevano comportato alla committente una serie di danni ammontanti ad almeno euro 33.930,00, danni che la convenuta si riservava di chiedere e che in questa sede poneva solo in compensazione con quanto eventualmente spettante all'attore; il cui credito, per quanto detto, in ragione e della invalidità dell'allegato contratto e dell'inesecuzione delle prestazioni in realtà espletate dall'Arch. era tutto da determinare. CP_2
Tanto eccepito, la convenuta ha chiesto: “rigettare le avverse conclusioni;
• accertare e dichiarare, ferma la contestazione in ordine alla firma, emissione, data certa, provenienza, opponibilità etc., in subordine rispetto alle eccezioni preliminari, la nullità anche per difetto di consenso, di forma, di causa, di equità o in subordine l'annullamento, anche per errore o dolo, totale o parziale, del contratto, ex adverso prodotto sub 1, datato 13.11.2017 se del caso anche ex artt. 2 let. c) e let. e), 34 e 36 cod. cons.;
• accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Arch. in relazione alle prestazioni che lo Parte_1 stesso dimostrerà di avere eseguito, l'abusività della sua condotta, l'assenza di giusta causa del suo recesso;
• accertato e dichiarato il diritto della IG.ra al risarcimento dei danni Controparte_1 derivanti dagli inadempimenti dell'arch. sopra compendiati nella misura di euro 33.930,00 o Parte_1 nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia si opus sit determinata equitativamente, pronunciare se del caso la compensazione giudiziale totale o parziale del credito della IG.ra CP_1 con il credito che venisse accertato in capo all'Arch. Con vittoria delle spese di
[...] Parte_1 lite.”
Così radicatosi il contraddittorio tra le parti, regolarizzato poi in seguito alla apertura di procedura di amministrazione di sostegno in favore della convenuta, con la costituzione dell'ads pro tempore la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento della consulenza grafologica affidata alla Dott.ssa Rinviata all'udienza del 29.05.2025 ai sensi dell'art. Persona_1
127 ter c.p.c., ed ivi precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice appare fondata nella misura e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
È prioritario, anche perché funzionale alla corretta delibazione della controversia, ricostruire i fatti di causa, per come emersi dalle allegazioni difensive e dalle produzioni documentali delle parti. In data
13.11.2017 le parti sottoscrivono contratto di prestazione opera professionale per lavori di ristrutturazione e risanamento interessanti un locale commerciale di proprietà della convenuta sito in Pescara alla via Firenze. Il professionista incaricato svolge una serie di prestazioni CP_1 inerenti il mandato ricevuto, finché i rapporti fra le parti degenerano fino ad interrompersi bruscamente in data 7.08.2018 (recesso arch. con reciproche contestazioni di responsabilità. Segue la Parte_1 sostituzione dell'arch. con altro professionista e la conseguente richiesta di quest'ultimo di Parte_1 ottenere il compenso per l'attività professionale fino ad allora espletata. L'attore produce documentazione attestante il conferimento dell'incarico con determinazione preventiva del compenso per le singole attività affidate, documentazione certificante le effettive prestazioni professionali svolte in adempimento degli accordi e l'esercitato recesso con conseguenziale richiesta di pagamento. La difesa di parte convenuta smentisce la dinamica degli accadimenti come riportati in atto introduttivo e disconosce la riferibilità della sottoscrizione del contratto del 13.11.2017 alla persona di CP_1
, invocandone la nullità, così come contesta l'autenticità delle scritture offerte in produzione
[...] dalla difesa attorea.
Chiarita la vicenda in punto di fatto, osserva il Tribunale innanzitutto che, in punto di diritto, attesa l'avvenuta contestazione da parte convenuta, tra l'altro, della sottoscrizione del doc. 1, denominato contratto d'opera, ed atteso che parte attrice, pur opponendosi alle generiche modalità di attuazione della contestazione, ha prontamente dedotto di volersi avvalere in ogni caso di detto documento, riservando istanza di verificazione, con allegazione ex art. 216 cpc dei mezzi di prova e delle scritture di comparazione, è apparsa necessaria ed in via del tutto preliminare, la disposizione della Ctu grafologica sulle firme disconosciute.
Alla dott.ssa è stato posto dunque il quesito relativo alla verifica se la firma apposta in Persona_1 calce al documento preventivo/contratto di prestazione d'opera del 13.11.2017, (prodotto in copia e poi consegnato in originale al CTU), fosse riconducibile o meno alla mano di Controparte_1 avvalendosi quali documenti di comparazione di quelli già depositati nel fascicolo telematico da entrambe le parti.
Ad evasione dell'incarico, l'Ausiliare – con risultanze alle quali il Giudice non ritiene di doversi discostare per l'esauriente indagine espletata in conformità al dato scientifico e con ragionamento supportato da un rigore logico privo di contraddittorietà - ha concluso che è possibile riferire: “che la sottoscrizione in verifica è riconducibile al grafismo della signora . Controparte_1
Il decidente ha preso poi atto delle osservazioni critiche della difesa di parte convenuta, non analizzate in prima battuta dalla CTU, le quali deducevano la nullità dell'elaborato peritale rilevando che il documento riversato nel fascicolo telematico non era conforme all'originale oggetto del quesito, per forma e per contenuto della pagina numero 1 della scrittura denominata doc. 1 (contratto di prestazione d'opera professionale del 13.11.2017). Va peraltro rilevato, in ciò riportandosi a quanto già delibato con la ordinanza del 14.02.2024, che il CTU doveva verificare se la firma apposta in calce al documento preventivo/contratto di prestazione d'opera del 13.11.2017 - in corso di causa consegnatogli in originale - fosse riconducibile o meno alla mano della sig.ra avvalendosi quali Controparte_1 documenti di comparazione di quelli già depositati nel fascicolo telematico da entrambe le parti, come indicati nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc di parte attrice”; e che il consulente, in risposta al quesito assegnato, aveva accertato la conformità della sottoscrizione apposta alla pagina n. 2 della scrittura denominata doc. 1 contratto di prestazione d'opera professionale del 13.11.2017 al grafismo della convenuta . Controparte_1 Pertanto, si ritiene che la difformità della pagina numero 1 della scrittura denominata doc. 1 (contratto di prestazione d'opera professionale del 13.11.2017) all'originale oggetto del quesito non si è riverberata sull'atto conclusivo dell'accertamento, consistente nella relazione di consulenza sopra richiamata, e che il vizio non si è tradotto in una nullità che possa assumere rilevanza ai fini della decisione.
Vanno dunque accolte le conclusioni cui perviene il CTU e cioè che la sottoscrizione del doc. sub.1 è riferibile alla convenuta e che pertanto ha validamente conferito un incarico Controparte_1 professionale all'arch. Il perimetro delle prestazioni richieste è facilmente deducibile dalle Parte_1 scritture prodotte dall'attore che attestano l'entità dell'opera da questi svolta in favore della committente.
Il mancato pagamento dei compensi al professionista per le prestazioni di cui al conferimento d'incarico del 13.11.2017, non appare sorretto da alcuna giustificazione. Ed infatti, la parte convenuta si è sottratta al pagamento sul presupposto che l'arch. avesse tenuto una condotta contraria Parte_1 all'adempimento.
Ora, in punto di diritto, è certamente noto che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Nel caso di specie, difettano i presupposti dettati dalla norma.
Ed infatti, nessun inadempimento è stato posto in essere dall'attore, atteso che risulta documentalmente che la committente abbia ricevuto dal professionista le prestazioni di cui questi invoca il pagamento del compenso.
I numerosi documenti prodotti dal professionista e disconosciuti dalla committente confermano per tabulas l'effettiva esecuzione delle opere in favore della ed il compenso richiesto, nella CP_1 quantificazione analitica delle singole voci come prospettate in citazione, appare congruo rispetto all'opera prestata, mentre le eccezioni formulate dalla difesa non appaiono sufficienti, per la loro globalità e genericità, a scalfire la congruità delle prestazioni affermate come eseguite e dei corrispettivi richiesti per quelle attività.
Alla luce di quanto finora esposto, il rifiuto di pagare il compenso dovuto all'attore appare del tutto illegittimo e la domanda del medesimo va accolta.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda. Va invece respinta la eccezione di compensazione delle somme pretese in pagamento dall'attore con eventuali danni da eccepire in compensazione, stante l'assoluta genericità dell'assunto sguarnito di alcun supporto probatorio se non quello di un'invocata CTU del tutto esplorativa e pertanto inaccoglibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 15.000,00 oltre accessori di legge (Inarcassa 4%, IVA 22%), a titolo di compenso maturato per l'attività professionale svolta;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dell'attore in Controparte_1
€ 2.540,00 per compensi, oltre euro 237,00 per esborsi, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Christopher Leone, suo procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Teramo, 25.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Bellomo