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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/08/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.1815/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza delL'11/06/2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.Valerio Libratti ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in
Perugia, Via Cesare Caporali n.19, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
-RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473 bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Svolgimento del fatto
Con ricorso depositato il 16.12.2024 esponeva che aveva contratto Parte_1 matrimonio civile con in Roma in data 9 gennaio 1997, trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Roma con atto n.00039, Parte I, Serie 01, anno 1997; che a seguito del matrimonio i coniugi avevano stabilito la propria residenza familiare in Spoleto Via Mongalli n.4; che pagina 1 di 4 dall'unione erano nati due figli (16.5.97) maggiorenne, autosufficiente attualmente Persona_1 residente in Olanda e (31.08.1999) studentessa presso l'Università di Padova e Parte_2 beneficiaria di un contributo per il mantenimento a carico dei genitori;
che i due coniugi si erano consensualmente separati nel 2021 alle condizioni stabilite dal decreto di omologazione del Tribunale di Spoleto del 25 febbraio 2021 (RG 1188/2020) ; che la missiva che la stessa aveva inviato Parte_1
a mezzo legale al in data 15.10.2024 per chiedere di procedere consensualmente anche alla CP_1 pronuncia di divorzio, era rimasta senza effetto per cui si era determinata a procedere unilateralmente;
che, comunque, con la separazione erano già stati definiti i rapporti economici tra le parti, in quanto la casa coniugale in comproprietà era stata venduta e con il ricavato si era provveduto al saldo dei debiti familiari;
che tutti i beni in comune tra i coniugi erano stati divisi e che entrambe i coniugi sono titolari di redditi propri e non necessitano di nessuna forma di mantenimento reciproco. Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio con conferma del provvedimento già adottato in sede di separazione con riferimento al contributo in favore della figlia , sino al Pt_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa .
Il Presidente fissava per la comparizione delle parti per l'udienza del 26 marzo 2025.
Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a mezzo posta a il 23.12.2024 e CP_1 ricevuti il successivo 2 gennaio 2025.
L'udienza del 26 marzo 2025 veniva d'ufficio differita all'11 giugno 2025 e in quella data compariva soltanto la ricorrente, la quale si riportava al contenuto del ricorso e nessuno per il convenuto.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto al convenuto , va CP_1 in primo luogo dichiarata la sua contumacia dello stesso .
Constatato che è decorso più di un anno dalla data della separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Spoleto il 25.02.2021 (R.G. 1188/2020 ), che i coniugi dalla data di emissione del decreto di omologa ad oggi, sono sempre vissuti separati e non sussistono le condizioni per la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, va accolta la domanda di scioglimento del matrimonio civile trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Roma con atto n. 00039, Parte I, Serie 01, anno
1997 tra la Signora ed il Sig. e ordinato all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
pagina 2 di 4 Si prende atto del fatto che in sede di separazione erano già stati definiti tutti i rapporti patrimoniali tra coniugi con rinuncia reciproca ad ogni richiesta di contributo al mantenimento.
Permane invece la situazione di non raggiunta indipendenza economica della figlia Parte_2 maggiorenne, ancora studentessa, per cui , in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti, deve essere confermato il contributo al mantenimento a favore della predetta nella misura concordata dalla e dal , in sede di separazione consensuale, di euro 150,00, ciascuno da versare Parte_1 CP_1 direttamente nelle mani della stessa, somma che andrà rivalutata annualmente, al quale dovrà aggiungersi il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica .
Le spese sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1815/2024 R.G. così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi e Parte_1
celebrato in Roma in data 09.01.1997 e trascritto nei registri dello stato Civile del CP_1
Comune di Roma con atto n. 00039, Parte I, Serie 01, anno 1997e ordina all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Roma di procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza dei coniugi;
CONFERMA il contributo al mantenimento , a carico di e di , a Parte_1 CP_1 favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente , nella misura di euro Pt_2
150.00 ciascuno da versarsi direttamente alla stessa , come concordato , in sede di separazione, somma da rivalutare annualmente, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% , sino all'indipendenza economica della stessa .
CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
1696,00 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Spoleto 11.8.2025
Il Presidente pagina 3 di 4 Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.1815/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza delL'11/06/2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.Valerio Libratti ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in
Perugia, Via Cesare Caporali n.19, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
-RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473 bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Svolgimento del fatto
Con ricorso depositato il 16.12.2024 esponeva che aveva contratto Parte_1 matrimonio civile con in Roma in data 9 gennaio 1997, trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Roma con atto n.00039, Parte I, Serie 01, anno 1997; che a seguito del matrimonio i coniugi avevano stabilito la propria residenza familiare in Spoleto Via Mongalli n.4; che pagina 1 di 4 dall'unione erano nati due figli (16.5.97) maggiorenne, autosufficiente attualmente Persona_1 residente in Olanda e (31.08.1999) studentessa presso l'Università di Padova e Parte_2 beneficiaria di un contributo per il mantenimento a carico dei genitori;
che i due coniugi si erano consensualmente separati nel 2021 alle condizioni stabilite dal decreto di omologazione del Tribunale di Spoleto del 25 febbraio 2021 (RG 1188/2020) ; che la missiva che la stessa aveva inviato Parte_1
a mezzo legale al in data 15.10.2024 per chiedere di procedere consensualmente anche alla CP_1 pronuncia di divorzio, era rimasta senza effetto per cui si era determinata a procedere unilateralmente;
che, comunque, con la separazione erano già stati definiti i rapporti economici tra le parti, in quanto la casa coniugale in comproprietà era stata venduta e con il ricavato si era provveduto al saldo dei debiti familiari;
che tutti i beni in comune tra i coniugi erano stati divisi e che entrambe i coniugi sono titolari di redditi propri e non necessitano di nessuna forma di mantenimento reciproco. Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio con conferma del provvedimento già adottato in sede di separazione con riferimento al contributo in favore della figlia , sino al Pt_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa .
Il Presidente fissava per la comparizione delle parti per l'udienza del 26 marzo 2025.
Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a mezzo posta a il 23.12.2024 e CP_1 ricevuti il successivo 2 gennaio 2025.
L'udienza del 26 marzo 2025 veniva d'ufficio differita all'11 giugno 2025 e in quella data compariva soltanto la ricorrente, la quale si riportava al contenuto del ricorso e nessuno per il convenuto.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto al convenuto , va CP_1 in primo luogo dichiarata la sua contumacia dello stesso .
Constatato che è decorso più di un anno dalla data della separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Spoleto il 25.02.2021 (R.G. 1188/2020 ), che i coniugi dalla data di emissione del decreto di omologa ad oggi, sono sempre vissuti separati e non sussistono le condizioni per la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, va accolta la domanda di scioglimento del matrimonio civile trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Roma con atto n. 00039, Parte I, Serie 01, anno
1997 tra la Signora ed il Sig. e ordinato all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
pagina 2 di 4 Si prende atto del fatto che in sede di separazione erano già stati definiti tutti i rapporti patrimoniali tra coniugi con rinuncia reciproca ad ogni richiesta di contributo al mantenimento.
Permane invece la situazione di non raggiunta indipendenza economica della figlia Parte_2 maggiorenne, ancora studentessa, per cui , in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti, deve essere confermato il contributo al mantenimento a favore della predetta nella misura concordata dalla e dal , in sede di separazione consensuale, di euro 150,00, ciascuno da versare Parte_1 CP_1 direttamente nelle mani della stessa, somma che andrà rivalutata annualmente, al quale dovrà aggiungersi il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica .
Le spese sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1815/2024 R.G. così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi e Parte_1
celebrato in Roma in data 09.01.1997 e trascritto nei registri dello stato Civile del CP_1
Comune di Roma con atto n. 00039, Parte I, Serie 01, anno 1997e ordina all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Roma di procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza dei coniugi;
CONFERMA il contributo al mantenimento , a carico di e di , a Parte_1 CP_1 favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente , nella misura di euro Pt_2
150.00 ciascuno da versarsi direttamente alla stessa , come concordato , in sede di separazione, somma da rivalutare annualmente, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% , sino all'indipendenza economica della stessa .
CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
1696,00 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Spoleto 11.8.2025
Il Presidente pagina 3 di 4 Claudia Matteini
pagina 4 di 4