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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 817 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
nata a [...], il [...], cod fiscale : Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a Monterosi (VT) ed elettivamente dom.ta al viale Palmiro Togliatti n° 13
presso e nello studio dell'Avv. Stefania MEOLI ( cod fiscale: - COA C.F._2
di Civitavecchia tessera 69) e che la rappresenta e difende come da delega in calce al presente atto e contestualmente ai sensi di legge dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec: e al tel/fax 0766545906 Email_1
RICORRENTE
E
, in persona dell' CF , con sede in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
via Campo Marinaro snc, 00061 GU AB, Roma, rappresentata e difesa dall'avv.
RI SA ( ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, C.F._3
via Duilio 7, in virtù di delega versata in atti, domicilio digitale
Email_2
RESISTENTE
1 La (cod fiscale ) in persona del liquidatore, Controparte_3 P.IVA_2
l.r.pt. con sede in Roma, via Lima, 37 pec: Persona_1 Email_3
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.6.2020 la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di: condannare la società in solido Controparte_4 individualmente o pro quota alla società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 CP_1
c.c., a risarcire, per equivalente alla parte ricorrente, il danno causato per l'omessa contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificare in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
In ogni caso : condannare la società in solido Controparte_4 individualmente o pro quota alla società in persona del l.r.p.t. dom.to c/o la sede CP_1 legale in GU AB, via Campo Marinaro snc, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112
c.c., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 74.762,74, di cui € 53.596,49 nel periodo decorrente dal 20.03.06 al 15.06.15, in cui la prestazione lavorativa si è svolta nei confronti della (ora in liquidazione) ed € Controparte_4
21.166,24 per il periodo restante dal 15.06.15 al 10.10.19, in cui la prestazione lavorativa si è svolta nei confronti della o di quella maggiore o minore somma che risulterà CP_1 dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e
36 Cost. liquidando la somma dovuta alle parti ricorrenti, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., e dei titoli di cui in diritto ed all' allegato conteggio in subordine condannare ciascuna società al pagamento delle differenze retributive relative al periodo di rapporto di lavoro con ciascuna intercorso. condannare, in ogni caso, in persona del l.r.p.t. dom.to c/o la sede legale in CP_1
GU AB, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di mancato preavviso nella misura di 3 settimane per l'anzianità cumulativa tra i due periodi di lavoro, pari a € 1.027,93 ovvero, in subordine di 2 settimane, pari a € 678,630.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
2 - di aver iniziato a lavorare in data 20.03.2006 alle dipendenze della “La Sabatina Srl”, ora in liquidazione, ma che il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo in data 01.03.2007 con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento nel 10 livello del
CCNL Cartai, Cartotecnici - Grafici Editoriali piccole e medie imprese, con mansioni di addetta alla stampa serigrafica;
- che il rapporto di lavoro con la società “La Sabatina srl” si è solo formalmente interrotto in data 25.06.2015, in quanto la ricorrente ha continuato a lavorare nel medesimo posto e con le medesime mansioni allorché il rapporto di lavoro è stato trasferito ex art. 2112 cc alla società
, subentrata nella gestione dell'azienda e che ha formalmente assunto la sig.ra CP_1 in data 30.11.2015; Pt_1
- che il rapporto di lavoro è cessato il 10 ottobre 2019 data in cui la stessa ha presentato le dimissioni per giusta causa;
- di aver lavorato, senza soluzione di continuità, dal 20.03.2006 al 10.10.2019 presso i locali tipografici di pertinenza delle società resistenti in GU AB(RM) , in via Campo
Marinaro snc;
durante detto periodo le mansioni, la sede di lavoro, il personale, l'azienda, nonché i preposti addetti al controllo dei dipendenti sono rimasti invariati;
- che durante l'intero periodo di lavoro, dal 2006 al 2019, la sig.ra ha lavorato Pt_1 osservando le direttive di lavoro dei soci, preposti addetti al controllo dei dipendenti Sigra
, ed che gestivano e coordinavano il Controparte_2 Parte_2 Parte_3 personale impiegato e controllavano l'operato dei dipendenti;
- di essere sempre stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale delle società resistenti avendo l'obbligo di rispettare le direttive di lavoro impartite, di giustificare eventuali assenze per malattia, richiedere permessi, concordare il piano ferie e sottoposta al potere disciplinare dei medesimi
- di essere stata obbligata ad osservare il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì con orario dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 dal marzo 2006 al mese di febbraio 2007, percependo una retribuzione mensile di € 800,00
- di ave ricevuto dal momento della regolarizzazione del rapporto la retribuzione di
1.100,00/1.200,00 euro mensili come da busta paga in atti
- che dal dicembre 2015 ha dovuto rispettare l'orario dalle 8,30 alle 13,00 dalle 14,00 alle
17,30;
- di non aver mai goduto di ferie e di non aver percepito l'indennità sostitutiva delle stesse per il periodo 2006-2015 in cui ha lavorato per La Sabatina Srl;
- di non aver mai usufruito di permessi nell'intero periodo di lavoro;
3 - di aver solo usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita dal 06.08.2012 al
31.10.2012
- che nulla ha percepito a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute e tfr relativo al primo periodo dal 2006 al 2015;
-di non aver percepito negli anni 2017 e 2018, la 13^ mensilità e neanche i ratei finali nel
2019,né il pagamento delle festività lavorate.
- di non aver ricevuto il TFR al momento della formale cessazione del rapporto di lavoro con
La Sabatina Srl nel 2015;
- che non ha percepito le mensilità dovute per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre
2019, e per tale motivo di aver presentato dimissioni per giusta causa il 10.10.2019;
- di non aver ricevuto il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro con CP_1
[...]
- di non aver ricevuto una retribuzione proporzionata al lavoro svolto ai sensi dell'art 36 cost.
Si è costituita la società eccependo che la ricorrente ha reso la propria Controparte_1 prestazione lavorativa in favore de La Sabatina s.r.l., oggi in liquidazione, solo dal 1° marzo
2007 al 25 giugno 2015 ed è' stata successivamente assunta il 1° dicembre 2015 dalla resistente, ed ha lavorato per la stessa fino al 10.10.2019. La resistente ha CP_1 precisato che la ricorrente ha svolto fino al 31.7.2012 35 ore settimanali e poi dalla cessazione dell'aspettativa, fino al 30.6.2015 solo 20 ore settimanali;
infine, dal 1.12.2015 , a seguito dell'assunzione da parte della 40 ore settimanali. Secondo la CP_1 resistente, inoltre, la ricorrente ha sempre goduto delle ferie e permessi previste dal CCNL e ove ha lavorato durante le festività ha ricevuto in busta paga i dovuti emolumenti
“La Sabatina s.r.l”. nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituita e deve esserne dichiarata la contumacia.
Il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione senza successo e dopo aver escusso i testimoni intimati dalle parti, nonché all'esito di un'istruttoria di natura documentale, all'odierna udienza ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e può essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente occorre verificate se nel caso di specie si sia verificato un trasferimento di azienda tra la società la società presupposto per Controparte_5 Controparte_1
l'operatività del meccanismo della responsabilità solidale tra le resistenti indicato dall'art
2112 , secondo comma, c.c., in forza del quale “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido , per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
4 Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., si definisce trasferimento di azienda qualsiasi operazione anche non formale attuata con qualsiasi mezzo tecnico-giuridico che comporti il mutamento della titolarità di un'entità economica, intesa come complesso di beni organizzati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, e che conserva con il trasferimento la propria identità aziendale (tra le tante Cass. 25.3.2004 n. 5992).
Quest'ultima, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, deve accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate (Cass Sez. lavoro, sent. n. 8262 del 07 aprile 2010).
In siffatte ipotesi, la garanzia per il lavoratore prevista dall'art. 2112 c.c. è costituita dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti già maturati al tempo del trasferimento, in modo tale che il creditore può agire nei confronti di quest'ultimo senza chiamare in causa il cedente (Cass. 29.5.2000 n. 7089) essendo il cessionario responsabile a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità dei crediti maturati dal lavoratore (Cass.
14.2.2005 n. 2922). In altri termini, il lavoratore subordinato, nel caso di trasferimento di azienda, conserva tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro già maturati presso il cedente, sicché il rapporto prosegue immutato con il cessionario in tutti i suoi aspetti, venendo considerato unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta alla modificazione della parte datoriale (Cass.
8.9.1999 n. 9545).
Affinché possa operare tale continuazione del rapporto di lavoro e tale regime favorevole al prestatore di lavoro è, però, necessario che si accerti la sussistenza di un valido ed efficace rapporto al momento del trapasso del complesso aziendale (Cass.
4.2.2005 n.
2922).
Applicando tali principi giurisprudenziali al caso di specie, si osserva, preliminarmente che deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. perché non contestato che: la ricorrente nei periodi di lavoro con entrambe le società ha lavorato nella medesima sede, svolto le medesime mansioni ed è stata sottoposta al controllo dei medesimi preposti e che vi sia stato un trasferimento di azienda, intesa come insieme di persone e beni, tra le società resistenti.
Ciò che era oggetto di contestazione tra le parti è l'inizio del rapporto di lavoro fin dal 2006 e l'esistenza dello stesso al momento del trasferimento di azienda. Non essendo indicata nel ricorso la data del trasferimento di azienda, l'esistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente con la cedente al momento della cessione, può essere provata solo dimostrando il
5 carattere ininterrotto della prestazione della lavoratrice per le due società che si sono susseguite nello svolgimento della medesima attività produttiva.
Dall'esame complessivo delle testimonianze emerge che la ricorrente abbia lavorato senza soluzione di continuità dal 2006 al 2019 per le due società.
La teste vicina di casa della ricorrente, che ha dichiarato di aver spesso Testimone_1 accompagnato e ripreso la ricorrente dal lavoro, ha espressamente affermato di ricordare che la ricorrente ha iniziato a lavorare per la società LA SABATINA SRL nel marzo 2006. Tale circostanza è stata confermata dalla teste , sua collega che ha dichiarato di Testimone_2 aver favorito essa stessa l'inizio del lavoro della ricorrente precisando che “ero entrata un anno prima e poiché avevo una certa responsabilità all'interno della società parlai con il titolare per farla entrare in quanto serviva il personale poiché avevamo molto lavoro”.
I testi di parte resistente non hanno fornito indicazioni precise relative al periodo precedente alla formale assunzione idoneo a smentire le dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente.
La ha riferito per il periodo 2006-2019, affermando che la ricorrente era stata per Tes_2
l'intero periodo operai specializzata e che ha lavorato ininterrottamente.
, marito dell'amministratrice delle società resistenti e Testimone_3 Controparte_2 testimone di parte resistente, ha dichiarato che “la ricorrente ha lavorato sino al 25.6.2015 per conto della società La Sabatina che è stata poi liquidata. Quando è stata trasferita alla società attuale “siccome non aveva ricevuto il trattamento di fine rapporto, la nuova società CP_1 si è fatto carico di dargli il TFR per il periodo in cui ha lavorato ma non è stato erogato”.
Il teste ha riferito di un trasferimento della ricorrente e dell'assunzione del debito per TFR da parte della società subentrante, elementi tipici del trasferimento di azienda che connotano una continuità aziendale e della prestazione lavorativa.
Appurata l'esistenza della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. e la data di inizio del rapporto di lavoro, è necessario verificare l'orario di lavoro effettivamente svolto dalla ricorrente.
I testimoni hanno confermato lo svolgimento di un orario full time di otto ore al giorno, come allegato nel ricorso.
In particolare, la teste ha dichiarato che la ricorrente iniziava a lavorare Testimone_1
“verso le 8,30, sapevo che aveva una pausa pranzo, e poi la riprendevo alle ore 18.00. La teste ha confermato tali dichiarazioni riferendo che la sua collega lavorava “ Testimone_2 dalle 8.30- 12-30 e 14.00 - 18.00”.
Le mansioni svolte dalla ricorrente sono quelle indicate nel ricorso e riconducibili all'inquadramento nel decimo livello del CCNL cartai e grafici piccola industria allegato al
6 ricorso, in quanto tale circostanza affermata dalla ricorrente non è contestata dalla resistente ed è da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La retribuzione prevista dal CCNL per i lavoratori così inquadrati può essere utilizzata anche come parametro ex art 36 COST per la quantificazione della retribuzione spettante per il lavoro svolto in assenza di contratto, stante l'unicità e omogeneità della prestazione lavorativa.
Spetta quindi alla ricorrente il diritto a ricevere la retribuzione prevista per un lavoratore inquadrato nel decimo livello del CCNL sopra indicato, con un orario full time, che ha svolto la propria attività lavorativa dal 20.3.2006 al 10.10.2019, comprensiva di tredicesima mensilità disciplinata dall'ar.t 61 del CCNL e comunque emolumento riconducibile alla nozione di retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art 36 Cost, per il periodo di lavoro non regolarizzato.
Ai fini del quantum debeatur può farsi riferimento ai conteggi di parte ricorrente, solo genericamente contestati dalla resistente, nei quali si è tenuto conto delle somme già dichiarate come percepite nel ricorso a titolo della retribuzione e redatti mediante applicazione delle tabelle retributive allegate al CCNL in atti. Da tali somme devono essere decurtate le mensilità di agosto, settembre e ottobre 2012 ( pari a differenze retributive per €
1509,35) nelle quali per espressa affermazione della ricorrente, la stessa a beneficiato di un periodo di aspettativa non retribuita.
Le resistenti devono pertanto essere pagati al pagamento, in solido tra loro, della somma di €
36.489,60 a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e società “ La Sabatina S.r.l” dal 20 marzo 2006 al 25.6.2015, con applicazione di interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. con decorrenza dalla scadenza di ogni mensilità, facendo riferimento alle somme indicate come dovute mese per mese nei conteggi allegati in atti.
La società “ deve essere condannata altresì al pagamento di € 14.352,52 a titolo CP_1 di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente dal 26.6.2015 al
10.10.2019 con applicazione di interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. con decorrenza dalla scadenza di ogni mensilità, facendo riferimento alle somme indicate come dovute mese per mese nei conteggi allegati in atti.
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa all'indennità per mancato godimento di ferie e permessi dovuti e festività lavorate, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ( e analogamente per i permessi) ha l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati,
7 atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13,
26985/09, 22751/04). Analogo ragionamento deve essere svolto con riferimento alla retribuzione per i gironi festivi lavorati.
Nel caso di specie le allegazioni di parte ricorrente in merito ai giorni destinati alle ferie nei quali si è lavorato e al numero di permessi non goduti, nonché ai giorni di festa lavorati sono eccessivamente generiche e ostano all'accoglimento della domanda. Si osserva, peraltro, che i testimoni di parte resistente hanno riferito che la ricorrente ha sempre goduto delle ferie in estate, dichiarazione da sola idonea a mentire la generica affermazione contenuta nel ricorso di non aver mai goduto di ferie.
Deve essere invece riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto in quanto sono provati i presupposti di cui all'art. 2120 c.c. ovvero la cessazione dello stesso il 10.10.2019 (cfr. modulo dimissioni allegate al ricorso) e la retribuzione dovuta alla ricorrente per l'intero periodo lavorato.
Quanto all'imputazione del debito per TFR tra cedente e cessionario, è' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “ In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale”(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11479 del 14/05/2013) .
Il quantum debeatur relativo alle spettanze di fine rapporto deve essere individuato con riferimento ai conteggi di parte ricorrente non specificamente contestati da parte resistente.
Le resistenti devono pertanto essere condannate in solido tra loro al pagamento della somma di € 11.318,96 a titolo di TFR per il periodo di lavoro 20.3.2006-25.6.2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in 10.10.2019.
8 La società deve, altresì essere condannata al pagamento della somma di € Controparte_1
5.388,19 a titolo di TFR relativo al periodo di lavoro 26.6.2015- 10.10.2019, oltre interessi e rivalutazione dal 10.10.2019.
Può, altresì, essere accolta la domanda volta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (tre settimane secondo l'art 63 del CCNL) ai sensi dell'art. 2119 cc , in quanto non è oggetto di contestazioni tra le parti che il ricorrente abbia consegnato le dimissioni perché non aveva ricevuto la retribuzione delle ultime mensilità lavorate.
La società . deve pertanto essere altresì condannata al pagamento della CP_1 somma di € 1.027,93 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre interessi e rivalutazione dal 10.10.2019.
Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi si rileva che la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile la domanda volta ad ottenere una condanna generica del lavoratore al risarcimento del danno da irregolarità contributiva prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, poiché “il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l'accesso alla prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11730 del 02/05/2024 )
Nel caso di specie, pertanto la domanda risarcitoria, seppur genericamente formulata, può essere accolta in quanto a fronte dell'allegazione di parte ricorrente del mancato versamento di tutti i contributi spettanti da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
All'esito degli accertamenti compiuti non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti antecedenti al 2015. A tal proposito assume rilievo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” ( Cass. Sez. L - , Sentenza n.
29981 del 13/10/2022).
Nel caso di specie il rapporto di lavoro si è svolto con imprese di piccole dimensioni e non è mai stato assistito da tutela reale (c.f.r. visure allegate al ricorso). Quanto alla data di
9 cessazione del rapporto di lavoro va considerato nel caso di specie il 10.10.2019, data in cui
è terminato il rapporto con (cessionaria), in quanto la previsione dell'art. 2112 CP_1
c.c. secondo la quale “in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario”, induce a considerate unitariamente il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e le resistenti.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, devono essere poste a carico di parte resistente in applicazione del principio della soccombenza.
PQM
ACCERTA l'esistenza di un rapporto di lavoro tra “LA BA s.r.l e la ricorrente dal
20.3.2006 al 25.6.2015, e il trasferimento di azienda tra la suddetta società e a Controparte_1 decorrere dal 26.6.2015, con applicazione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c.
CONDANNA “ LA SABTINA s.r.l.” in solido con “ al pagamento a CP_1 favore della ricorrente della somma di € 36.489,60 a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e società “ La Sabatina S.r.l” dal 20 marzo 2006 al 25.6.2015, con applicazione di interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. con decorrenza dalla scadenza di ogni mensilità, facendo riferimento alle somme indicate come dovute mese per mese nei conteggi allegati in atti.
CONDANNA la società al pagamento a favore della ricorrente di € CP_1
14.352,52 a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente dal 25.6.2015 al 10.10.2019 con applicazione di interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. con decorrenza dalla scadenza di ogni mensilità, facendo riferimento alle somme indicate come dovute mese per mese nei conteggi allegati in atti.
CONDANNA “ LA SABTINA s.r.l.” in solido con “ al pagamento a CP_1 favore della ricorrente della somma di € 11.318,96 a titolo di TFR per il periodo di lavoro
20.3.2006-25.6.2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in 10.10.2019.
CONDANNA la società al pagamento a favore della ricorrente della CP_1 somma di € 5.388,19 a titolo di TFR relativo al periodo di lavoro 26.6.2015- 10.10.2019, oltre interessi e rivalutazione dal 10.10.2019.
10 CONDANNA la società al pagamento a favore della ricorrente della CP_1 somma di € 1.027,93 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre interessi e rivalutazione dal 10.10.2019.
CONDANNA le resistenti al risarcimento del danno da irregolarità contributiva causato alla ricorrente in ragione delle differenze retributive accertate nel presente giudizio, in solido tra loro per il periodo 20.3.2006- 25.6.2019, e quale unica responsabile per il Controparte_1 periodo 26.6.2015 -10.10.2019
CONDANNA le resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in €
9.257,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore di parte ricorrente, da distrarsi a favore del difensore antistatario avv.to Stefania Meoli.
Civitavecchia 18/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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