TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11410 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 4.12.2025
È presente l'Avv. Giulio Costanzo, quale procuratore costituito per i sigg. ti CP_1 il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, ai verbali di causa, alle note di trattazione scritta depositate e alla documentazione versata in atti, nonché alle conclusioni ivi rassegnate di cui chiede l'integrale accoglimento. Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tuttavia, è doveroso, anche in questa sede, precisare con fermezza che il “referto del
PAP Test del 10.05.2016", sottovalutato dal Dott. Per_1 è stato allegato sin dal precedente giudizio di ATP, è stato posto a fondamento del ricorso 696 bis c.p.c. e su di esso è basata la CTP del Dott. Per_2
Pertanto, è alquanto sorprendente, al limite dell'incredibile, l'affermazione che, solo in questo giudizio controparte eccepisca una mancata esibizione di tale documento da parte della defunta sig.ra Parte_1 al Dott. Per_1 in occasione della visita del
19.05.2016.
Controparte, ha avuto a disposizione più di un'occasione per sollevare il contraddittorio su tale questione, ma ciò non è accaduto. Nulla ha detto nella propria comparsa di costituzione nel precedente giudizio di ATP, nulla ha detto in sede di operazioni peritali e, soprattutto, non ha fatto note critiche alla bozza del CTU.
Quindi, agli occhi di questa difesa, si tratta dell'estremo ed irriverente tentativo, in specie nei confronti della defunta sig.ra Parte_1 di scappare difronte alle proprie responsabilità.
Chiaro il tentativo di sopperire ad un deficit difensivo-medico, non colmato in sede di
ATP, in pregiudizio non solamente della de cuius Parte_1 ma soprattutto, oggi di chi le è sopravvissuta e vive un profondo dolore misto ad angoscia costante oltre a sentirsi inadeguato nell'accudimento dei figli, e della prole che è in continuo disequilibrio psichico ed emotivo (marito e due figli minorenni).
Inoltre, i CCTTUU hanno posto l'attenzione anche sull'altro pap test del 27.05.2016, anche questo non valutato dal Dott. Per_1 sebbene il relativo referto ancora mostrava una citologia borderline (cfr. CTU pag. 14). Conseguentemente, l'eccezione secondo cui la sig.ra Parte_1 non fece visionare il pap test del 19.05.2016 (laddove sul successivo pap test del 27.05.2016 nulla si dice), come anche quelle indirizzate alla CTU sono tardive e, comunque, non idonee né a confutare da un punto di vista medico-legale le conclusioni a cui sono giunti i CCTTUU in sede di ATP, né a giustificare la richiesta di una nuova CTU, oltre ad essere poi, irrilevanti anche alla luce della recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
3088/2022.
Inoltre seguirono anche ulteriori visite, tra cui quella nel successivo mese di giugno 2016 in cui il dott. Per_1 continuò a prescrivere una semplice cura antibatterica vaginale, nonostante gli ulteriori esami effettuati e documentati. Analizziamo la questione anche dal punto di vista testimoniale.
La testimone discussa dal giudice Sig.ra ha precisato Di aver Testimone_1
accompagnato la Pt_2 signora Parte_1 alla prima visita effettuata dal Dottor
Per_1_negli ambulatori posti di fronte all'ospedale Fatebenefratelli in via Manzoni nel maggio del 2016. In tale occasione, la signora Parte_1 preoccupata per quanto diagnosticato dal precedente ginecologo Dottor Per_3 chiese consulto all'odierno
,
convenuto al fine di ottenere una nuova e più rassicurante diagnosi rispetto ad un pap- test ed una ecografia, mostrata in quell'occasione al Professionista, che gli avevano creato momenti di ansia. Precisa la teste che successivamente aveva anche accompagnato la cognata nel gennaio 2017 nello studio privato del Dottore in via dei mille e che la stessa era andata dal citato ginecologo altre volte tra maggio 2016
e gennaio 2017..
Da tale dichiarazione emerge in maniera indiscutibile che il dottor Per_1 fosse venuto in possesso ed a conoscenza di quanto specificamente indicato sia nel pap-test che nella ecografia mostrata nell'occasione della prima visita dalla signora Parte_1 In
quell'occasione fu fatto altro pap-test, il cui prelievo, eseguito dal detto professionista, risultò inadeguato. come stabilito dai consulenti d'ufficio, bene avrebbe fatto il dottor Per_1 a ripetere immediatamente il pap-test soprattutto alla luce di quello già presentatole precedentemente dalla signora Parte_1 Tale attività non venne espletata ma peggio, quando fu ripetuto l'esame, anche in quell'occasione e cioè nel mese di settembre ottobre successivo, il dottore continuò a mostrare una superficialità che ha condotto la signora al decesso.
Dall'analisi della testimonianza resa dalla teste Tes_2 questa difesa non rileva
,
particolari incongruenze dal momento che la teste dichiara di aver iniziato un rapporto di collaborazione col dottore Per_1 nel suo studio privato dove ebbe modo di conoscere la signora Parte_1 dichiara altresì di aver ricostruito la vicenda a posteriori.precisa che lo studio del dottore Per_1 si trovasse in via dei mille in napoli
. È chiaro quindi a codesta difesa che la ricostruzione fatta a posteriori porta la teste a precisare erroneamente che si trattasse del maggio 2016, la visita nella quale lei era stata presente confondendola probabilmente con quella di mesi successivi. Tale considerazione viene confermata anche dal fatto che la stessa testimone dichiara che il dottore Per_1 nel suo studio privato, visitava sempre coadiuvato da qualcuno.nulla riferisce la testimone circa le visite fatte dal medesimo professionista nell'ambulatorio dell'ospedale Fatebenefratelli sito di fronte il detto ente ed in via Manzoni in luogo di via dei mille. Chiaro quindi che la testimonianza, certamente in buona fede, era riferita a tutto quello che la testimone aveva avuto modo di vedere nello studio di via dei mille nulla sapendo delle visite fatte negli ambulatori di via Manzoni.
Ciò premesso, in via istruttoria si chiede ammettersi le ulteriori istanze istruttorie così
come articolate nelle memorie art. 183, 6° comma. Ed in particolare si chiede nominarsi
Parte_1 oggi attori in tale Ctu per la valutazione psichiatrica dei figli della signora procedura. Questa difesa non riesce a dimenticare che i bambini e preadolescenti, al momento della morte della madre, sono stati privati della figura più importante della loro vita in un'età che invece ne richiedeva l'assoluta presenza. Dalla documentazione versata in atti vi sono infatti relazioni che attestano la estrema difficoltà con la quale i figli hanno dovuto e devono lottare a tutt'oggi, avendo una madre che, annullando la propria vita si era completamente dedicata a loro. Non dimentichiamo infatti che la signora Parte_1 aveva scelto di essere casalinga per occuparsi della famiglia, di figli,
e del marito, sul quale invece dopo la sua morte, assolutamente evitabile, sono ricadute tutte le responsabilità genitoriali e soprattutto quelle dell'accudimento dei figli che non hanno più la madre. Per effetto di quanto scritto si precisa e si richiede una condanna ai massimali rispetto a quanto previsto dalle tabelle di Milano e o Roma applicabile al caso di specie sia il per marito che per i figli.
Per quanto attiene alla richiesta risarcitoria nei confronti della signora, si chiede che l'onorevole Giudice tenga presente sia il danno terminale, quello catastrofelale come anche rappresentato e provato dalla testa escussa rconoscendo l'intero danno alla
,
signora Parte_1 dal momento che il decesso è avvenuto in conseguenza della
Responsabilitá Medica.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio per i due diversi stati del giudizio oltre che per l'attività stragiudiziale eseguita, con attribuzione al procuratore antistatario, Oltre alle spese di Ctu e CTP.
E' presente per il dott. Per_1 l'avv. Marco Cirkovic, per delega degli avvocati Maurizio
RB e AE CO, il quale si riporta a tutto quanto già dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito. In particolare reitera le proprie istanze istruttorie, ivi compresa la richiesta di rinnovazione della CTU. In subordine, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate in corso di causa e chiede che la causa venga decisa.
Impugna e contesta quanto dedotto e richiesto da controparte sia per i toni ex adverso adoperati sia perché, ad esempio, la mancata esibizione del pap test del 10.5.2016 è stata contestata già con la comparsa di risposta (cfr. pag. 5).
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale decide il giudizio come da sentenza che deposita in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi.
Allegato al verbale d'udienza del 04/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE di NAPOLI
VIII sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Claudia Colicchio all'udienza del 04/12/2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente NEPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexiescpc nella causa iscritta al R.G. n. 20222/2021
TRA
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_3
,tutti rappresentati e difesi figli minori, Persona_4 e Persona_5
giusta procura in atti dall'avv. Giulio Costanzo presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), alla via C. Pezzullo nr. 53
ATTORI
E
,rappresentato e difesa giusta procura in atti dall'avv. AE Controparte_2
CO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza G. Bovio,
2
22 2 CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., gli attori, nelle spiegate qualità, adivano il Tribunale di
Napoli per lo svolgimento di un accertamento tecnico preventivo volto ad accertare l'omessa e/o errata diagnosi da parte del convenuto dott. Controparte_2 del carcinoma che aveva provocato il prematuro decesso della sig.ra Parte_1 (coniuge e madre degli odierni attori) e la conseguente quantificazione dei danni patrimoniali e non subiti dagli attori iure proprio e iure hereditatis ove venivano nominati i CCTTUU, dottori Persona_6 e Persona_7 che depositavano il proprio elaborato peritale.
Con ricorso ex art. 702-bis cpc ritualmente depositato gli attori in proprio e nella qualità deceduta in data 17.10.2017, hanno convenuto in di eredi di Persona_8
giudizio il dott. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non subiti iure proprio e iure hereditatis derivanti dal decesso del proprio congiunto a causa dell'inadeguata assistenza sanitaria prestata e, in particolare, del ritardo diagnostico di un carcinoma della cervice uterina.
Parte attrice ha dedotto che:
-la sig.ra Persona_8 in data 19/05/2016, a causa di perdite vaginali si sottoponeva a visita medica effettuata dal Dott. Controparte_2 specialista in ostetricia e ginecologia presso il suo studio sito in Napoli alla Via dei Mille. In quella circostanza la donna esibiva al Dottor Per 1 gli esiti di un esame citologico su striscio cervico-vaginale
(Pap test) praticato presso il Centro Barberio di Napoli in data 10/5/2016, identificativo
16TP2716, evidenziante la presenza di modificazioni cellulari atipiche che non permettevano l'esclusione della presenza di “lesione intraepiteliale di alto grado" HSIL
(ASC-H), le quali, erano sufficienti a far sorgere nel medico il sospetto di una patologia neoplastica. Tuttavia, il dott. Per_1 in quella sede si militava ad effettuare un esame ecografico e prescriveva alla paziente una terapia topica;
effettuava un- in data 27/05/2016, la sig.ra Parte_1 su consiglio del dott. Per_1
secondo Pap Test presso l'Istituto Diagnostico Varelli di Napoli, che evidenziava la presenza di diverse cellule squamose con atipie nucleari non ulteriormente definibili in un contesto cellulare marcatamente infiammatorio, concludendo per un quadro ASC-US secondo Bethesda System;
-in data 14/06/2017, la sig.ra. Parte_1 veniva nuovamente visitata dal Dott. Per_1
in sede ambulatoriale, il quale continuava a limitarsi a prescrivere terapia farmacologica ed esecuzione di un altro Pap test a 3 mesi;
Parte_1- in data 30/09/2016, la sig.ra eseguiva un altro esame ecografico che non faceva rilevare la presenza di alterazioni morfologiche a carico dell'utero e degli annessi;
nell'ottobre 2016, la Sig.ra Parte_1 effettuava un terzo Pap test presso l'Istituto
Diagnostico Varelli di Napoli che attestava un quadro infiammatorio abbinato alla presenza di cellule squamose ed intermedie. In virtù di tali risultati, in data 11/10/2016 il Dott. Per_1 prescriveva terapia topica (gel vaginale) e, successivamente, in data
19/01/2017 terapia farmacologica antibiotica;
- Parte_1 sia causa della persistenza delle perdite vaginali nel marzo 2017 la sig.ra sottoponeva presso il Centro Barberio di Napoli a colposcopia con prelievo bioptico cervicale e il successivo studio anatomo-patologico concludeva, in accordo con il Pap Test, per la presenza di “carcinoma squamo cellulare";
-ulteriori esami strumentali evidenziavano un quadro di severa espansione della patologia neoplatisca sicché in data 21/03/2017, la Sig.ra Parte_1 si ricoverava presso l [...] della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, Controparte_3
ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico stadiativo di laparoscopia transombelicale open, cistoscopia ed esplorazione in narcosi con biopsie multiple;
il successivo studio anatomo-patologico su campioni bioptici prelevati nel corso del suddetto intervento confermava la diagnosi di carcinoma in stato avanzato invasivo a cellule squamose moderatamente differenziato non cheratinizzante con aree di necrosi di stadio III A (sec. Stadiazione FIGO).
stante lo stadio avanzato della malattia, nonostante i cicli di chemioterapia e i plurimi Parte_1 decedeva il 17.10.2017, lasciando il maritointerventi chirurgici subiti la sig.ra e due figli minori, odierni attori.
Sulla base di queste premesse gli istanti chiedono di accertare e dichiarare la responsabilità la omessa/ritardata diagnosi della patologia che ha esclusiva del dott. Controparte_2 per condotto al decesso la sig.ra Persona_8 nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni iure proprio e iure hereditatis subiti.
il quale chiedeva di rigettare la domanda attorea in Controparte_2Si costituiva il dott.
quanto infondata difettando la prova del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso dedotto.
In particolare, il convenuto contestava la sussistenza del presupposto di fatto costituito dalla visione del primo Pap Test del 10.05.2016, affermando di non aver mai avuto contezza dello stesso. Il convenuto afferma di aver esaminato solo i successivi Pap Test eseguiti nei mesi successivi dai quali emergerebbe un quadro meno grave di quello registrato dal primo rilievo, compatibile con un disturbo flogistico/infiammatorio e tale da orientarlo verso un approccio attendistico.
Acquisita la consulenza tecnica eseguita in sede di ATP e istruito il giudizio attraverso prova testimoniale, all'udienza del 04.12.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi esplicitati nella motivazione che segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione risarcitoria proposta, fondandosi su un fatto avvenuto il 17.10.2017 (decesso della sig.ra Parte_1 "
successivamente all'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, va qualificata come di natura contrattuale nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 7, co. 3, della predetta legge, il quale dispone che: "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".
A partire dalla entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco in avanti, dunque, deve essere operata una distinzione tra il medico operante all'interno di una struttura sanitaria, il quale può essere chiamato a rispondere per eventuali suoi comportamenti colposi in via di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e il medico che opera al di fuori di una struttura sanitaria e che pone in essere direttamente con il paziente un rapporto contrattuale.
Ebbene, nel caso di specie, è provato che il medico agiva in virtù di un rapporto contrattuale con la sig.ra Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che la Parte_1
sig.ra Parte_1 il 19 maggio 2016 si recava a visita presso lo studio privato del medico convenuto ove veniva eseguita un'ecografia e prescritto il trattamento reputato opportuno, per poi intraprendere con lo stesso un iter diagnostico e terapeutico del quale deve ritenersi responsabile in virtù del rapporto contrattuale di assistenza sanitaria istauratosi con il paziente, connotato, peraltro, da particolare fiducia che il secondo nutre nel primo, stante la sua professionalità.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU
n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provatodal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per il medico di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta del sanitario. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023;
Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061). Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta delle convenute è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis;
b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni delle convenute e l'evento lesivo. È necessario,
in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se il decesso della paziente sia eziologicamente riconducibile ad eventuali condotte negligenti poste in essere dal medico convenuto.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fondata sulla regola del cd. “più probabile che non”.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerumque accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dunque, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, gli attori agiscono sia in proprio che in qualità di eredi della sig.ra deceduta in data 17.10.2017, deducendo che il decesso della Persona_8
stessa sia riconducibile all'omessa/ritardata diagnosi di “carcinoma squamo cellulare" ad opera del dott. Per_1 In particolare, parte attrice deduce l'errata valutazione delle condizioni cliniche della paziente che il dott. Per_1 aveva in cura al momento della prima visita del 19.05.2016; l'errata interpretazione dei risultati del Pap Test eseguito in data 10.05.2016 e mostrato allo stesso durante il predetto primo controllo;
l'errata condotta attendista che si è poi perpetrata per mesi, non risolutiva delle gravi condizioni in cui versava la sig.ra Parte_1 già al momento del primo incontro con il convenuto.
Tale intempestiva diagnosi sarebbe, secondo la ricostruzione attorea, causalmente collegata al decesso in quanto l'individuazione della malattia 9 mesi prima (maggio 2016) del momento in cui è stata formulata per la prima volta la diagnosi di carcinoma (marzo
2017), avrebbe permesso un intervento sulla patologia tale da consentire alla paziente, secondo i protocolli medici, una possibilità di sopravvivenza intorno al 70%.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata sono dimostrati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, nonché dell'accertamento peritale espletato in sede di ATP e relativi chiarimenti del 30.01.2023 a firma del Dott. alle cui conclusioni questo Tribunale integralmente siPersona_6 e Persona_7 riporta, ritenendolo esaustivo (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n.
1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in con-siderazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante"). Il collegio peritale, dopo aver ripercorso l'iter clinico della sig.ra Parte_1 all'epoca dei fatti quarantenne, evidenziava una duplice condotta omissiva nell'iter diagnostico- valutativo imputabile al dott. odierno convenuto, ove centralePer_1 nell'inquadramento della vicenda risulta essere la corretta valutazione degli esiti non solo
- che il dott. Per_1 nega di aver mai del primo Pap Test eseguito dalla Parte_1 ma, altresì, del secondo Pap Test del 27.05.2016 da quest'ultimo richiesto e visionato
-
certamente visionato, che avrebbero dovuto condurre il medico a optare per un approfondimento diagnostico.
In particolare, il collegio aveva cura di osservare che: a) in relazione al primo Pap Test
"dalla documentazione sanitaria in Atti che la Sig.ra Parte_1 fu visitata dal ginecologo curante in data 19/5/16 e fu sottoposta ad ecografia transvaginale. Non è presente il referto di un esame obiettivo ginecologico, ma solo prescrizione di terapia medica locale vaginale. A quella data, inoltre, era già disponibile il referto (datato 10/5/16) di un thin prep praticato presso il Centro "Barberio" di Napoli che mostrava: "... presenza di modificazioni cellulari atipiche. Modificazioni atipiche delle cellule squamose: non si puo escludere lesione intraepiteliale di alto grado HSIL (ASC-H)” …. In tal caso, dato
...
l'alto valore predittivo positivo per lesioni cancerose, il percorso diagnostico e uguale a quello suggerito in caso di lesione squamosa intraepiteliale di alto grado. Il Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma
(GISCi) suggerisce, infatti, che in caso di lesione ASC-H, la paziente sia indirizzata alla valutazione colposcopica e istologica. Cio non fu fatto dal Dott. Per_1 ; b) in relazione al secondo Pap Test,
"esibito un pap test, refertato in data 27/5/16 dall'Istituto diagnostico "Varelli" di Napoli, che evidenzia un quadro marcatamente infiammatorio, peraltro limitante l'adeguatezza del campione, con una diagnosi citologica conclusiva di ASC-US. Si tratta ancora di una citologia borderline, davanti alla quale sono possibili tre opzioni: colposcopia con biopsia, ripetizione della citologia con striscio colpocitologico o tipizzazione virale con HPV test;
quest'ultima e la scelta fortemente raccomandata dai piu recenti aggiornamenti in materia di screening del cervicocarcinoma. Il pap test in commento venne verosimilmente visionato dal Dott. Per_1 al controllo clinico del 14/6/16, nel corso del quale egli prescrisse terapia con ovuli vaginali e la ripetizione del pap test a tre mesi, ancora una volta omettendo il doveroso approfondimento diagnostico”.
Va chiarito, dunque, che la circostanza avente ad oggetto l'effettiva visione del referto citologico del 10.05.2016 da parte del dott. Per_1 non provata agli atti, individuata dalla predetta parte come fondamentale presupposto di fatto per ogni addebito di responsabilità
e pertanto contestato dalla stessa, deve essere superata dalla considerazione del collegio peritale che individua comunque una condotta omissiva del medico in relazione alla valutazione del secondo Pap Test del 27.05.2016, ove i risultati ancora una volta definiti dai CCTTUU "borderline" (lesione ASC-US) non inducevano lo specialista a consigliare alla paziente i dovuti approfondimenti diagnostici, previsti dal protocollo per quella tipologia di risultato, limitandosi alla prescrizione di una terapia con ovuli vaginali e della ripetizione del test.
Sulla scorta della Ctu, si ritiene dunque colposamente omissiva la condotta del sanitario, poiché risultava indispensabile ed indifferibile eseguire gli approfondimenti diagnostici sopra menzionati perevidenziare al meglio il quadro e chiarire ogni dubbio diagnostico.
Inoltre, con riguardo al prosieguo dell'iter diagnostico, veniva rilevata un'ulteriore omissione a carico del convenuto laddove, in seguito all'esame dei risultati del terzo Pap
Test secondo il collegio peritale, infatti, in presenza di una diagnosi come la precedente
(lesione ASC-US) da protocollo non poteva dedursi per ciò solo l'assenza di malattia, dovendo, in tal caso, il medico prescrivere ulteriori Pap Test ogni 4-6 mesi per i sucecssivi
1 o 2 anni sino a 3 risultati negativi. Nel caso di specie, invece, risultava ripetuto un solo
Pap Test ad Ottobre del 2016 e nessun altro in seguito sino al momento della diagnosi di carcinoma.
Dunque, quanto al profilo dell'inadempimento della prestazione professionale del medico convenuto, i CCTTUU concludevano nel senso che: "è possibile rilevare profili di responsabilita nella condotta del Dott. Per_1 in quanto egli: a) non prescrisse il necessario esame colposcopico con biopsia alla luce di un quadro di ASC-H al pap test del 10/5/16; b) non prescrisse alcun esame di approfondimento (colposcopia o HPV test) in seguito alla ripetizione del pap test in data 27/5/16, il cui referto ancora mostrava una citologia borderline”. Quanto al primo inadempimento individuato dal Collegio peritale, va precisato che esso viene contestato da parte convenuta, la quale deduce la mancata esibizione del referto del pap test del 10.05.16 da parte della defunta sig.ra Parte_1 in occasione della visita del 19.05.2016. In effetti, di detta circostanza non vi è prova in atti e dalle dichiarazioni testimoniali in atti emerge un quadro nettamente contrastante. In particolare, il teste sig.ra escusso all'udienza del Testimone_3
10.04.2025, dipendente del medico convenuto dal 2002, dichiaratosi presente al momento della visita del maggio 2016, ha affermato: “ricordo che nella seduta del maggio 2016 la sig.ra Parte_1 su indicazione della moglie del convenuto venne per una visita legata a delle perdite vaginali che si erano manifestate. In quella occasione non aveva con sé alcun referto di pap test precedentemente eseguito in quanto fummo noi a praticare un pap test in quella occasione"; mentre il teste Testimone_1 escussa alla medesima udienza,
cognata dalla de cuius, affermava esattamente l'opposto: “accompagnai alla visita dal dott. Per_1 e ricordo che gli fu mostrato il referto del pap test eseguito in precedenza;
in quell'occasione fu ripetuto il pap test insieme ad una ecografia;
La visita di maggio 2016 fu eseguita in un ambulatorio dell'ospedale sito a Via Manzoni di fronte allo stesso era presente solo il dott. Per_1 e non vi era nessun assistente, fui io stessa a prenotare la visita per mia cognata”.
Pertanto, alla luce di un siffatto contrastante quadro probatorio e dell'impossibilità di considerare maggiormente attendibile una dichiarazione rispetto all'altra, la circostanza di fatto avente ad oggetto l'esibizione al medico convenuto del primo pap test eseguito in data 10.05.2016 deve ritenersi non provata.
Tuttavia, va rilevato che la mancata dimostrazione di detta circostanza è irrilevante ai fini della declaratoria di responsabilità professionale del dott. Per_1 e, quindi, ai fini decisori e, pertanto, va superata alla luce delle ulteriori considerazioni dei ccttuu. Questi, infatti, individuano una condotta omissiva casualmente collegata al danno imputabile al dott. Per_1 anche in occasione della seconda visita ove il sanitario, dopo aver visionato il nuovo referto - circostanza questa non contestata dal dott. Per_1 "non prescrisse alcun esame di approfondimento (colposcopia o HPV test) in seguito alla ripetizione del pap test in data
27/5/16, il cui referto ancora mostrava una citologia borderline". Pertanto, secondo le conclusioni del collegio, che si ritengono del tutto condivisibili in ragione della congruità dei giudizi espressi e questo anche con riferimento alle osservazioni mosse dai ctp, la condotta imperita del curante ha determinato "un ritardo di diagnosi della neoplasia di circa 9 mesi".
Secondo i principi sopra richiamati, peraltro, a carico del medico resistente gravava l'onere di provare il corretto adempimento della prestazione e che l'evento dannoso sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore. Tuttavia, alla luce della documentazione in atti, tale onere probatorio non risulta assolto da parte del dr. Per_1
Versandosi, infatti, in fattispecie di facile e routinaria esecuzione (come chiarito a. pag. 18 della relazione) e stante la mancata dimostrazione da parte del convenuto di circostanze straordinarie ed eccezionali o della sussistenza di problemi di speciale difficoltà, la censurabile condotta tenuta dal sanitario che ebbe in cura la Parte_1 nel suo iter
diagnostico della malattia che l'ha portata al decesso, in quanto non conforme alle linee guida, ai protocolli e/o alle buone pratiche clinico di cui alla relazione tecnica, vigenti capo al all'epoca dei fatti, consentono l'addebito di responsabilità professionale in convenuto dott. Controparte_2 e il conseguente risarcimento dei danni richiesti dagli attori. eA questo punto occorre determinare quale sia stato l'effetto della tardività della diagnosi del relativo ritardato trattamento sulla sopravvivenza della sig.ra Parte_1 partendo dal dato certo che la stessa è deceduta in data 17.10.2017, antecedentemente al presente giudizio. Sul punto il Collegio peritale ha cura di evidenziare che in base ai tassi di sopravvivenza a 5 anni riportati in letteratura in relazione alla patologia di cui era affetta alla diagnosi di cervico - carcinoma del marzo 2017 ad uno stadio Persona_8
di malattia IIIB corrisponde un tasso di sopravvivenza del 50%; mentre al momento dell'inadempimento del medico (tra maggio e giugno 2016), pur non essendo possibile determinare con esattezza a quale stadio di malattia fosse il carcinoma 9 mesi prima della diagnosi, "alla luce dei dati di letteratura sopra riportati e possibile ritenere che: e verosimile che il trattamento sarebbe stato il medesimo anche in caso di diagnosi a uno stadio precedente (Stadio II FIGO: carcinoma della cervice che si estende oltre l'utero senza giungere alla parete pelvica o al III inferiore della vagina), poiché si sarebbe trattato comunque di carcinoma localmente invasivo (stadio ≥ IB2); - le possibilità di sopravvivenza alla diagnosi allo stadio II sarebbero state del 70% circa”, ossia un elevato grado di probabilità di sopravvivenza a cinque anni e, dunque, di guarigione.
Tuttavia, rilevato che il danno da perdita di chance di maggiore sopravvivenza e da peggioramento della qualità della vita postula un 'incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso, veniva sottoposto al Collegio peritale l'ulteriore quesito se fosse possibile accertare che la condotta "imperita" e "negligente" del medico che ebbe in cura la paziente potesse essere posta in nesso causale con il decesso. Al riguardo, i consulenti chiamati a chiarimenti all'udienza del 30.01.2023, evidenziavano che la condotta omissiva posta in essere dal medico convenuto appariva in nesso causale con il decesso della Sig.ra consentendo di ritenere sussistenti ragionevoli chances di sopravvivenza Parte_1
(nella misura del 70%) per la paziente, laddove posta in essere una diagnosi tempestiva.
Dunque, questo Tribunale, sulla scorta delle considerazioni dei CC.TT.UU., ritiene che la condotta omissiva del dott. Per 1 abbia, secondo il principio del più probabile che non, determinato il decesso della Sig.ra Parte_1
Passando ai profili risarcitori, in caso di exitus del paziente, occorre distinguere danni risarcibili iure proprio e iure hereditatis.
Quanto ai secondi è risarcibile alla vittima il danno cd. terminale omnicomprensivo dei pregiudizi definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
In particolare, al fine di evitare la duplicazione delle medesime poste risarcitorie, può essere risarcito il danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale", sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Cass., Sent. n. 1877 del 30/01/2006; id., sent. n. 15491 del 08/07/2014; id., sent. n. 22228 del 20/10/2014; id., Sent. n. 23183 del 31/10/2014). Tale voce è inclusiva del cd. danno morale catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima
(paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, purché vi sia la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Cass, Sent. 6754 del 24/03/2011; Id.
Sent., n. 7126 del 21/03/2013; Id. Sent, n. 13537 del 13/06/2014); rimane esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr. Cass., Sent. n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Cass. Sent., n. 1361 del 23/01/2014).
Ebbene, nel caso di specie il risarcimento del danno biologico cd. terminale va riconosciuto e posto in capo al medico convenuto per il lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui la sig.ra Parte_1 ha avuto contezza del reale stato della sua patologia e l'evento lesivo costituito dall'aggravamento delle condizioni cliniche con conseguente decesso (17.10.2017) sufficiente per ritenere che la vittima abbia avuto nel suo iter patologico la consapevolezza della sua imminente fine.
In questo senso, peraltro, depongono le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
10.04.2025 ove le testimoni Testimone_1 e Testimone_4 confermano che la sig.ra Parte_1 era ben consapevole della sua imminente fine. In particolare, la sig.ra dichiarava che: "mia cognata era diventata uno scheletro durante la terapia e Testimone_1
ricordo che durante il ricovero a Roma lei guardandosi allo specchio mi disse che stava per morire;
lei era disperata perché aveva dei figli piccoli, purtroppo è morta disperandosi anche perché i bambini non li portavamo in ospedale"; la teste Tes_4 onfermava detta circostanza dichiarando che: "la mia amica era consapevole di quello che stava accadendo;
lei era disperata perché aveva dei figli piccoli, purtroppo è morta disperandosi anche perché i bambini non li portavamo in ospedale”. Parte_1 prima del suoDunque, può ritenersi sufficientemente dimostrato che la sig.ra decesso versava in stato di intuibile e peraltro presumibile sofferenza per l'assistere al suo progressivo spegnimento.
Al fine di liquidare tale voce di danno secondo le Tabelle di Milano – che prevedono un periodo massimo di giorni 100 occorre definire il periodo durante il quale la sig.ra
- Parte_1 ebbe coscienza della sua imminente fine. Pur non risultando possibile sulla scorta della documentazione in atti individuare il giorno esatto a partire dal quale la paziente sia stata realmente consapevole dell'irreversibilità delle sue condizioni, va riconosciuto il periodo massimo di giorni 100, tenuto conto che nel caso di specie il dies a quo di detto intervallo di tempo rispetto al decesso (10.07.2017) può essere fissato al
07.06.2017, giorno in cui la paziente fu sottoposta ad invasivo intervento chirurgico di
"isterectomia addominale radicale laparoscopica. Isterectomia classe D2 annessiectomia, linfoadenectomia pelvica, asportazione parziale del muscolo psoas, asportazione di lesione infiltrativa del periostio dell'osso iliaco dx", momento a partire dal quale si interrompe la documentazione clinica in atti come riportato dal Collegio peritale (pag. 4 della relazione) e verosimilmente la paziente prende coscienza delle sue gravissime condizioni.
Pertanto, in osservanza dei criteri stabiliti dalle menzionate tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico cd. terminale (comprensivo della componente calcolato sul periodo antecedente al decesso di giorni 100 si ritiene equo di determinare la suddetta voce di danno in un importo complessivo di euro 97.791,00. A tale importo si sommano gli ulteriori giorni di ITT di 170 gg ( detraendo dai 9 mesi stimati in ctu i 100 giorni già liquidati) ad un tasso medio di € 84,00 per un totale di € 14.281,00 dal momento che i 100 giorni si fanno coincidere con l'approssimarsi della morte non essendo provato che nel periodo antecedente la paziente fosse consapevole del tragico esito in ragione della speranza che naturalmente riponeva nelle cure.
In relazione ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va riconosciuta la sussistenza cd. danno parentale.
Per la liquidazione del danno parentale la Suprema Corte ha chiarito che la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto può essere assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Sez.
3 - Sentenza n. 9010 del 21/03/2022, Rv. 664554 – 01).
In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza n.
10579/21 della SC "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella."
Pertanto, stante la mancata contestazione e conseguente dimostrazione di prova contraria fornita dal medico convenuto sulla sussistenza e relativa consistenza dei rapporti parentali dedotti da parte attrice, va riconosciuto alle predette parti il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale per la cui liquidazione si adottano i valori monetari previsti dalla tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il "valore punto" per il caso di perdita del genitore, figli, coniuge e assimilati in euro 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua della documentazione versata in atti, segnatamente dei certificati integrali dello stato di famiglia da parte attrice, può ritenersi che tutti gli attori
( Parte_3 marito della de cuius e i figli e Persona_5 ) convivessero Persona_4
con la vittima all'epoca del fatto (v. certificato stato di famiglia depositato in atti) per cui a tutti costoro va attribuito il punteggio relativo alla convivenza nella misura che segue.
Ebbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di: Parte_3 (marito della de cuius, di anni 50 al momento dell'exitus del paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 10 punti per la relazione affettiva. Totale: 75 punti, pari a € 293.325,00;
(figlia della de cuius, di anni 13 al momento dell'exitus del Persona_4
paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 20 punti per la relazione affettiva. Totale: 91 punti, pari a € 355.901,00; Persona_5 (figlio della de cuius, di anni 11 al momento dell'exitus del paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 20 punti per la relazione affettiva. Totale: 86 punti, pari a € 355.901,00;
Nulla è invece dovuto iure hereditatis in termini da danno da perdita di chance, come richiesto da parte attrice avendo accertato un nesso pieno con il decesso. Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Cass. SU 15350/15).
Deve, altresì, rigettarsi la richiesta risarcitoria formulata dagli attori circa l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del loro congiunto.
Tale tipologia di lesione può essere generata dalla genericità del consenso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento di interventi chirurgici. Al riguardo, la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in ossequio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui
“in tema di responsabilità medica, qualora l'intervento non sia preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 2847 del 09/02/2010).
Nel caso di specie, posta l'omissione quale condotta colposa non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione che, di fatto, si sovrappone al danno lamentato sotto il profilo del decesso.
Quanto al ristoro del pregiudizio meramente patrimoniale non può trovare accoglimento così come proposta la richiesta di ripetizione delle spese sostenute dagli istanti per l'espletazione della consulenza tecnica di parte a cura del dott. Per_2 come indicate nella relativa fattura in atti in quanto ritenute eccessive. Le spese relative alle ctp, infatti, hanno natura di allegazione difensiva e vanno comprese nelle spese processuali cui la parte vittoriosa ha diritto (da ultimo Cass. civ, sent. n.26729 del 15 ottobre 2024); tuttavia, come ribadito dalla stessa Suprema Corte, il Giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. può, rilevatone l'eccessività o la superfluità, escludere o ridurre la ripetizione delle stesse.
Nel caso di specie, la fattura relativa alla ctp del dott. Per_2 depositata in atti da parte istante reca una spesa di euro 7.081,98. Orbene, tale somma è da ritenersi eccessiva a fronte della tipologia di attività per la quale è stata richiesta (svolgimento di una consulenza tecnica medico-legale). Peraltro, l'unico strumento che avrebbe consentito di ritenere giustificabile detto eccessivo importo sarebbe stata l'indicazione dettagliata delle attività svolte, del numero di accessi e/o dei parametri utilizzati per il calcolo del compenso relativo all'attività professionale svolta, che, al contrario, agli atti è assolutamente assente.
Per questi motivi
va riconosciuto il diritto di parte attrice ad ottenere la ripetizione delle spese sostenute da parte attrice per l'espletamento della ctp relativa al predetto giudizio, per un importo ritenuto equo di euro 2495,00, in linea con gli importi liquidati da questo
Tribunale per lo svolgimento della medesima attività medico-legale da parte dei Consulenti tecnici d'ufficio.
Quanto al rimborso delle spese sostenute dagli attori per l'espletamento delle consulenze psicologiche su Parte_3 e figli, può essere posta in capo a parte convenuta la ripetizione della somma, ritenuta non eccessiva per n.3 consulenze psicologiche, di euro
500,00 come documentato dalla ricevuta del pagamento del 30.07.2019 effettuato a favore della dott.ssa Per_9 né superflua, stante l'astratta rilevanza ai fini decisori ex ante ipotizzata dagli attori. Al contrario, non si ritengono ripetibili le spese sostenute per il pagamento di ulteriori consulenze psicologiche a cura della dott.ssa Per_10 sulle persone degli attori documentate con fattura n. 31/2021, in quanto superflue rispetto allo scopo da raggiungere in giudizio, tenuto conto già delle precedenti relazioni psicologiche effettuate. Le spese di lite, incluse quelle del giudizio di atp, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento con l'aumento ex art. 4 comma 2 del citato DM.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_3 dellaA) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di somma all'attualità di € 293.325,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 293.325,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Persona_4 della somma all'attualità di € 355.901,00oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 355.901,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
C) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Persona_5 della somma all'attualità di € 355.901,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 355.901,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
D) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_3 [...] Persona_5 in qualità di eredi della sig.ra Per_4 e Persona_8
della somma all'attualità di € 112.072,00 da ripartire pro quota ereditaria oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 112.072,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
E) condanna parte convenuta, in favore di parte attrice, al pagamento di €
2.995,00 a titolo di ripetizione delle spese sostenute per le consulenze di parte oltre interessi dalla data di notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc al soddisfo;
F) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice in favore degli attori che liquida in € 286,00 per spese ed € 35.931,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario per la fase di merito;
G) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 286,00 per spese ed € 5.916,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario per la fase di atp;
H) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu come già liquidate.
E' verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
È presente l'Avv. Giulio Costanzo, quale procuratore costituito per i sigg. ti CP_1 il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, ai verbali di causa, alle note di trattazione scritta depositate e alla documentazione versata in atti, nonché alle conclusioni ivi rassegnate di cui chiede l'integrale accoglimento. Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tuttavia, è doveroso, anche in questa sede, precisare con fermezza che il “referto del
PAP Test del 10.05.2016", sottovalutato dal Dott. Per_1 è stato allegato sin dal precedente giudizio di ATP, è stato posto a fondamento del ricorso 696 bis c.p.c. e su di esso è basata la CTP del Dott. Per_2
Pertanto, è alquanto sorprendente, al limite dell'incredibile, l'affermazione che, solo in questo giudizio controparte eccepisca una mancata esibizione di tale documento da parte della defunta sig.ra Parte_1 al Dott. Per_1 in occasione della visita del
19.05.2016.
Controparte, ha avuto a disposizione più di un'occasione per sollevare il contraddittorio su tale questione, ma ciò non è accaduto. Nulla ha detto nella propria comparsa di costituzione nel precedente giudizio di ATP, nulla ha detto in sede di operazioni peritali e, soprattutto, non ha fatto note critiche alla bozza del CTU.
Quindi, agli occhi di questa difesa, si tratta dell'estremo ed irriverente tentativo, in specie nei confronti della defunta sig.ra Parte_1 di scappare difronte alle proprie responsabilità.
Chiaro il tentativo di sopperire ad un deficit difensivo-medico, non colmato in sede di
ATP, in pregiudizio non solamente della de cuius Parte_1 ma soprattutto, oggi di chi le è sopravvissuta e vive un profondo dolore misto ad angoscia costante oltre a sentirsi inadeguato nell'accudimento dei figli, e della prole che è in continuo disequilibrio psichico ed emotivo (marito e due figli minorenni).
Inoltre, i CCTTUU hanno posto l'attenzione anche sull'altro pap test del 27.05.2016, anche questo non valutato dal Dott. Per_1 sebbene il relativo referto ancora mostrava una citologia borderline (cfr. CTU pag. 14). Conseguentemente, l'eccezione secondo cui la sig.ra Parte_1 non fece visionare il pap test del 19.05.2016 (laddove sul successivo pap test del 27.05.2016 nulla si dice), come anche quelle indirizzate alla CTU sono tardive e, comunque, non idonee né a confutare da un punto di vista medico-legale le conclusioni a cui sono giunti i CCTTUU in sede di ATP, né a giustificare la richiesta di una nuova CTU, oltre ad essere poi, irrilevanti anche alla luce della recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
3088/2022.
Inoltre seguirono anche ulteriori visite, tra cui quella nel successivo mese di giugno 2016 in cui il dott. Per_1 continuò a prescrivere una semplice cura antibatterica vaginale, nonostante gli ulteriori esami effettuati e documentati. Analizziamo la questione anche dal punto di vista testimoniale.
La testimone discussa dal giudice Sig.ra ha precisato Di aver Testimone_1
accompagnato la Pt_2 signora Parte_1 alla prima visita effettuata dal Dottor
Per_1_negli ambulatori posti di fronte all'ospedale Fatebenefratelli in via Manzoni nel maggio del 2016. In tale occasione, la signora Parte_1 preoccupata per quanto diagnosticato dal precedente ginecologo Dottor Per_3 chiese consulto all'odierno
,
convenuto al fine di ottenere una nuova e più rassicurante diagnosi rispetto ad un pap- test ed una ecografia, mostrata in quell'occasione al Professionista, che gli avevano creato momenti di ansia. Precisa la teste che successivamente aveva anche accompagnato la cognata nel gennaio 2017 nello studio privato del Dottore in via dei mille e che la stessa era andata dal citato ginecologo altre volte tra maggio 2016
e gennaio 2017..
Da tale dichiarazione emerge in maniera indiscutibile che il dottor Per_1 fosse venuto in possesso ed a conoscenza di quanto specificamente indicato sia nel pap-test che nella ecografia mostrata nell'occasione della prima visita dalla signora Parte_1 In
quell'occasione fu fatto altro pap-test, il cui prelievo, eseguito dal detto professionista, risultò inadeguato. come stabilito dai consulenti d'ufficio, bene avrebbe fatto il dottor Per_1 a ripetere immediatamente il pap-test soprattutto alla luce di quello già presentatole precedentemente dalla signora Parte_1 Tale attività non venne espletata ma peggio, quando fu ripetuto l'esame, anche in quell'occasione e cioè nel mese di settembre ottobre successivo, il dottore continuò a mostrare una superficialità che ha condotto la signora al decesso.
Dall'analisi della testimonianza resa dalla teste Tes_2 questa difesa non rileva
,
particolari incongruenze dal momento che la teste dichiara di aver iniziato un rapporto di collaborazione col dottore Per_1 nel suo studio privato dove ebbe modo di conoscere la signora Parte_1 dichiara altresì di aver ricostruito la vicenda a posteriori.precisa che lo studio del dottore Per_1 si trovasse in via dei mille in napoli
. È chiaro quindi a codesta difesa che la ricostruzione fatta a posteriori porta la teste a precisare erroneamente che si trattasse del maggio 2016, la visita nella quale lei era stata presente confondendola probabilmente con quella di mesi successivi. Tale considerazione viene confermata anche dal fatto che la stessa testimone dichiara che il dottore Per_1 nel suo studio privato, visitava sempre coadiuvato da qualcuno.nulla riferisce la testimone circa le visite fatte dal medesimo professionista nell'ambulatorio dell'ospedale Fatebenefratelli sito di fronte il detto ente ed in via Manzoni in luogo di via dei mille. Chiaro quindi che la testimonianza, certamente in buona fede, era riferita a tutto quello che la testimone aveva avuto modo di vedere nello studio di via dei mille nulla sapendo delle visite fatte negli ambulatori di via Manzoni.
Ciò premesso, in via istruttoria si chiede ammettersi le ulteriori istanze istruttorie così
come articolate nelle memorie art. 183, 6° comma. Ed in particolare si chiede nominarsi
Parte_1 oggi attori in tale Ctu per la valutazione psichiatrica dei figli della signora procedura. Questa difesa non riesce a dimenticare che i bambini e preadolescenti, al momento della morte della madre, sono stati privati della figura più importante della loro vita in un'età che invece ne richiedeva l'assoluta presenza. Dalla documentazione versata in atti vi sono infatti relazioni che attestano la estrema difficoltà con la quale i figli hanno dovuto e devono lottare a tutt'oggi, avendo una madre che, annullando la propria vita si era completamente dedicata a loro. Non dimentichiamo infatti che la signora Parte_1 aveva scelto di essere casalinga per occuparsi della famiglia, di figli,
e del marito, sul quale invece dopo la sua morte, assolutamente evitabile, sono ricadute tutte le responsabilità genitoriali e soprattutto quelle dell'accudimento dei figli che non hanno più la madre. Per effetto di quanto scritto si precisa e si richiede una condanna ai massimali rispetto a quanto previsto dalle tabelle di Milano e o Roma applicabile al caso di specie sia il per marito che per i figli.
Per quanto attiene alla richiesta risarcitoria nei confronti della signora, si chiede che l'onorevole Giudice tenga presente sia il danno terminale, quello catastrofelale come anche rappresentato e provato dalla testa escussa rconoscendo l'intero danno alla
,
signora Parte_1 dal momento che il decesso è avvenuto in conseguenza della
Responsabilitá Medica.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio per i due diversi stati del giudizio oltre che per l'attività stragiudiziale eseguita, con attribuzione al procuratore antistatario, Oltre alle spese di Ctu e CTP.
E' presente per il dott. Per_1 l'avv. Marco Cirkovic, per delega degli avvocati Maurizio
RB e AE CO, il quale si riporta a tutto quanto già dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito. In particolare reitera le proprie istanze istruttorie, ivi compresa la richiesta di rinnovazione della CTU. In subordine, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate in corso di causa e chiede che la causa venga decisa.
Impugna e contesta quanto dedotto e richiesto da controparte sia per i toni ex adverso adoperati sia perché, ad esempio, la mancata esibizione del pap test del 10.5.2016 è stata contestata già con la comparsa di risposta (cfr. pag. 5).
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale decide il giudizio come da sentenza che deposita in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi.
Allegato al verbale d'udienza del 04/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE di NAPOLI
VIII sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Claudia Colicchio all'udienza del 04/12/2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente NEPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexiescpc nella causa iscritta al R.G. n. 20222/2021
TRA
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_3
,tutti rappresentati e difesi figli minori, Persona_4 e Persona_5
giusta procura in atti dall'avv. Giulio Costanzo presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), alla via C. Pezzullo nr. 53
ATTORI
E
,rappresentato e difesa giusta procura in atti dall'avv. AE Controparte_2
CO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza G. Bovio,
2
22 2 CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., gli attori, nelle spiegate qualità, adivano il Tribunale di
Napoli per lo svolgimento di un accertamento tecnico preventivo volto ad accertare l'omessa e/o errata diagnosi da parte del convenuto dott. Controparte_2 del carcinoma che aveva provocato il prematuro decesso della sig.ra Parte_1 (coniuge e madre degli odierni attori) e la conseguente quantificazione dei danni patrimoniali e non subiti dagli attori iure proprio e iure hereditatis ove venivano nominati i CCTTUU, dottori Persona_6 e Persona_7 che depositavano il proprio elaborato peritale.
Con ricorso ex art. 702-bis cpc ritualmente depositato gli attori in proprio e nella qualità deceduta in data 17.10.2017, hanno convenuto in di eredi di Persona_8
giudizio il dott. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non subiti iure proprio e iure hereditatis derivanti dal decesso del proprio congiunto a causa dell'inadeguata assistenza sanitaria prestata e, in particolare, del ritardo diagnostico di un carcinoma della cervice uterina.
Parte attrice ha dedotto che:
-la sig.ra Persona_8 in data 19/05/2016, a causa di perdite vaginali si sottoponeva a visita medica effettuata dal Dott. Controparte_2 specialista in ostetricia e ginecologia presso il suo studio sito in Napoli alla Via dei Mille. In quella circostanza la donna esibiva al Dottor Per 1 gli esiti di un esame citologico su striscio cervico-vaginale
(Pap test) praticato presso il Centro Barberio di Napoli in data 10/5/2016, identificativo
16TP2716, evidenziante la presenza di modificazioni cellulari atipiche che non permettevano l'esclusione della presenza di “lesione intraepiteliale di alto grado" HSIL
(ASC-H), le quali, erano sufficienti a far sorgere nel medico il sospetto di una patologia neoplastica. Tuttavia, il dott. Per_1 in quella sede si militava ad effettuare un esame ecografico e prescriveva alla paziente una terapia topica;
effettuava un- in data 27/05/2016, la sig.ra Parte_1 su consiglio del dott. Per_1
secondo Pap Test presso l'Istituto Diagnostico Varelli di Napoli, che evidenziava la presenza di diverse cellule squamose con atipie nucleari non ulteriormente definibili in un contesto cellulare marcatamente infiammatorio, concludendo per un quadro ASC-US secondo Bethesda System;
-in data 14/06/2017, la sig.ra. Parte_1 veniva nuovamente visitata dal Dott. Per_1
in sede ambulatoriale, il quale continuava a limitarsi a prescrivere terapia farmacologica ed esecuzione di un altro Pap test a 3 mesi;
Parte_1- in data 30/09/2016, la sig.ra eseguiva un altro esame ecografico che non faceva rilevare la presenza di alterazioni morfologiche a carico dell'utero e degli annessi;
nell'ottobre 2016, la Sig.ra Parte_1 effettuava un terzo Pap test presso l'Istituto
Diagnostico Varelli di Napoli che attestava un quadro infiammatorio abbinato alla presenza di cellule squamose ed intermedie. In virtù di tali risultati, in data 11/10/2016 il Dott. Per_1 prescriveva terapia topica (gel vaginale) e, successivamente, in data
19/01/2017 terapia farmacologica antibiotica;
- Parte_1 sia causa della persistenza delle perdite vaginali nel marzo 2017 la sig.ra sottoponeva presso il Centro Barberio di Napoli a colposcopia con prelievo bioptico cervicale e il successivo studio anatomo-patologico concludeva, in accordo con il Pap Test, per la presenza di “carcinoma squamo cellulare";
-ulteriori esami strumentali evidenziavano un quadro di severa espansione della patologia neoplatisca sicché in data 21/03/2017, la Sig.ra Parte_1 si ricoverava presso l [...] della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, Controparte_3
ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico stadiativo di laparoscopia transombelicale open, cistoscopia ed esplorazione in narcosi con biopsie multiple;
il successivo studio anatomo-patologico su campioni bioptici prelevati nel corso del suddetto intervento confermava la diagnosi di carcinoma in stato avanzato invasivo a cellule squamose moderatamente differenziato non cheratinizzante con aree di necrosi di stadio III A (sec. Stadiazione FIGO).
stante lo stadio avanzato della malattia, nonostante i cicli di chemioterapia e i plurimi Parte_1 decedeva il 17.10.2017, lasciando il maritointerventi chirurgici subiti la sig.ra e due figli minori, odierni attori.
Sulla base di queste premesse gli istanti chiedono di accertare e dichiarare la responsabilità la omessa/ritardata diagnosi della patologia che ha esclusiva del dott. Controparte_2 per condotto al decesso la sig.ra Persona_8 nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni iure proprio e iure hereditatis subiti.
il quale chiedeva di rigettare la domanda attorea in Controparte_2Si costituiva il dott.
quanto infondata difettando la prova del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso dedotto.
In particolare, il convenuto contestava la sussistenza del presupposto di fatto costituito dalla visione del primo Pap Test del 10.05.2016, affermando di non aver mai avuto contezza dello stesso. Il convenuto afferma di aver esaminato solo i successivi Pap Test eseguiti nei mesi successivi dai quali emergerebbe un quadro meno grave di quello registrato dal primo rilievo, compatibile con un disturbo flogistico/infiammatorio e tale da orientarlo verso un approccio attendistico.
Acquisita la consulenza tecnica eseguita in sede di ATP e istruito il giudizio attraverso prova testimoniale, all'udienza del 04.12.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi esplicitati nella motivazione che segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione risarcitoria proposta, fondandosi su un fatto avvenuto il 17.10.2017 (decesso della sig.ra Parte_1 "
successivamente all'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, va qualificata come di natura contrattuale nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 7, co. 3, della predetta legge, il quale dispone che: "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".
A partire dalla entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco in avanti, dunque, deve essere operata una distinzione tra il medico operante all'interno di una struttura sanitaria, il quale può essere chiamato a rispondere per eventuali suoi comportamenti colposi in via di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e il medico che opera al di fuori di una struttura sanitaria e che pone in essere direttamente con il paziente un rapporto contrattuale.
Ebbene, nel caso di specie, è provato che il medico agiva in virtù di un rapporto contrattuale con la sig.ra Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che la Parte_1
sig.ra Parte_1 il 19 maggio 2016 si recava a visita presso lo studio privato del medico convenuto ove veniva eseguita un'ecografia e prescritto il trattamento reputato opportuno, per poi intraprendere con lo stesso un iter diagnostico e terapeutico del quale deve ritenersi responsabile in virtù del rapporto contrattuale di assistenza sanitaria istauratosi con il paziente, connotato, peraltro, da particolare fiducia che il secondo nutre nel primo, stante la sua professionalità.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU
n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provatodal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per il medico di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta del sanitario. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023;
Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061). Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta delle convenute è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis;
b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni delle convenute e l'evento lesivo. È necessario,
in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se il decesso della paziente sia eziologicamente riconducibile ad eventuali condotte negligenti poste in essere dal medico convenuto.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fondata sulla regola del cd. “più probabile che non”.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerumque accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dunque, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, gli attori agiscono sia in proprio che in qualità di eredi della sig.ra deceduta in data 17.10.2017, deducendo che il decesso della Persona_8
stessa sia riconducibile all'omessa/ritardata diagnosi di “carcinoma squamo cellulare" ad opera del dott. Per_1 In particolare, parte attrice deduce l'errata valutazione delle condizioni cliniche della paziente che il dott. Per_1 aveva in cura al momento della prima visita del 19.05.2016; l'errata interpretazione dei risultati del Pap Test eseguito in data 10.05.2016 e mostrato allo stesso durante il predetto primo controllo;
l'errata condotta attendista che si è poi perpetrata per mesi, non risolutiva delle gravi condizioni in cui versava la sig.ra Parte_1 già al momento del primo incontro con il convenuto.
Tale intempestiva diagnosi sarebbe, secondo la ricostruzione attorea, causalmente collegata al decesso in quanto l'individuazione della malattia 9 mesi prima (maggio 2016) del momento in cui è stata formulata per la prima volta la diagnosi di carcinoma (marzo
2017), avrebbe permesso un intervento sulla patologia tale da consentire alla paziente, secondo i protocolli medici, una possibilità di sopravvivenza intorno al 70%.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata sono dimostrati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, nonché dell'accertamento peritale espletato in sede di ATP e relativi chiarimenti del 30.01.2023 a firma del Dott. alle cui conclusioni questo Tribunale integralmente siPersona_6 e Persona_7 riporta, ritenendolo esaustivo (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n.
1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in con-siderazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante"). Il collegio peritale, dopo aver ripercorso l'iter clinico della sig.ra Parte_1 all'epoca dei fatti quarantenne, evidenziava una duplice condotta omissiva nell'iter diagnostico- valutativo imputabile al dott. odierno convenuto, ove centralePer_1 nell'inquadramento della vicenda risulta essere la corretta valutazione degli esiti non solo
- che il dott. Per_1 nega di aver mai del primo Pap Test eseguito dalla Parte_1 ma, altresì, del secondo Pap Test del 27.05.2016 da quest'ultimo richiesto e visionato
-
certamente visionato, che avrebbero dovuto condurre il medico a optare per un approfondimento diagnostico.
In particolare, il collegio aveva cura di osservare che: a) in relazione al primo Pap Test
"dalla documentazione sanitaria in Atti che la Sig.ra Parte_1 fu visitata dal ginecologo curante in data 19/5/16 e fu sottoposta ad ecografia transvaginale. Non è presente il referto di un esame obiettivo ginecologico, ma solo prescrizione di terapia medica locale vaginale. A quella data, inoltre, era già disponibile il referto (datato 10/5/16) di un thin prep praticato presso il Centro "Barberio" di Napoli che mostrava: "... presenza di modificazioni cellulari atipiche. Modificazioni atipiche delle cellule squamose: non si puo escludere lesione intraepiteliale di alto grado HSIL (ASC-H)” …. In tal caso, dato
...
l'alto valore predittivo positivo per lesioni cancerose, il percorso diagnostico e uguale a quello suggerito in caso di lesione squamosa intraepiteliale di alto grado. Il Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma
(GISCi) suggerisce, infatti, che in caso di lesione ASC-H, la paziente sia indirizzata alla valutazione colposcopica e istologica. Cio non fu fatto dal Dott. Per_1 ; b) in relazione al secondo Pap Test,
"esibito un pap test, refertato in data 27/5/16 dall'Istituto diagnostico "Varelli" di Napoli, che evidenzia un quadro marcatamente infiammatorio, peraltro limitante l'adeguatezza del campione, con una diagnosi citologica conclusiva di ASC-US. Si tratta ancora di una citologia borderline, davanti alla quale sono possibili tre opzioni: colposcopia con biopsia, ripetizione della citologia con striscio colpocitologico o tipizzazione virale con HPV test;
quest'ultima e la scelta fortemente raccomandata dai piu recenti aggiornamenti in materia di screening del cervicocarcinoma. Il pap test in commento venne verosimilmente visionato dal Dott. Per_1 al controllo clinico del 14/6/16, nel corso del quale egli prescrisse terapia con ovuli vaginali e la ripetizione del pap test a tre mesi, ancora una volta omettendo il doveroso approfondimento diagnostico”.
Va chiarito, dunque, che la circostanza avente ad oggetto l'effettiva visione del referto citologico del 10.05.2016 da parte del dott. Per_1 non provata agli atti, individuata dalla predetta parte come fondamentale presupposto di fatto per ogni addebito di responsabilità
e pertanto contestato dalla stessa, deve essere superata dalla considerazione del collegio peritale che individua comunque una condotta omissiva del medico in relazione alla valutazione del secondo Pap Test del 27.05.2016, ove i risultati ancora una volta definiti dai CCTTUU "borderline" (lesione ASC-US) non inducevano lo specialista a consigliare alla paziente i dovuti approfondimenti diagnostici, previsti dal protocollo per quella tipologia di risultato, limitandosi alla prescrizione di una terapia con ovuli vaginali e della ripetizione del test.
Sulla scorta della Ctu, si ritiene dunque colposamente omissiva la condotta del sanitario, poiché risultava indispensabile ed indifferibile eseguire gli approfondimenti diagnostici sopra menzionati perevidenziare al meglio il quadro e chiarire ogni dubbio diagnostico.
Inoltre, con riguardo al prosieguo dell'iter diagnostico, veniva rilevata un'ulteriore omissione a carico del convenuto laddove, in seguito all'esame dei risultati del terzo Pap
Test secondo il collegio peritale, infatti, in presenza di una diagnosi come la precedente
(lesione ASC-US) da protocollo non poteva dedursi per ciò solo l'assenza di malattia, dovendo, in tal caso, il medico prescrivere ulteriori Pap Test ogni 4-6 mesi per i sucecssivi
1 o 2 anni sino a 3 risultati negativi. Nel caso di specie, invece, risultava ripetuto un solo
Pap Test ad Ottobre del 2016 e nessun altro in seguito sino al momento della diagnosi di carcinoma.
Dunque, quanto al profilo dell'inadempimento della prestazione professionale del medico convenuto, i CCTTUU concludevano nel senso che: "è possibile rilevare profili di responsabilita nella condotta del Dott. Per_1 in quanto egli: a) non prescrisse il necessario esame colposcopico con biopsia alla luce di un quadro di ASC-H al pap test del 10/5/16; b) non prescrisse alcun esame di approfondimento (colposcopia o HPV test) in seguito alla ripetizione del pap test in data 27/5/16, il cui referto ancora mostrava una citologia borderline”. Quanto al primo inadempimento individuato dal Collegio peritale, va precisato che esso viene contestato da parte convenuta, la quale deduce la mancata esibizione del referto del pap test del 10.05.16 da parte della defunta sig.ra Parte_1 in occasione della visita del 19.05.2016. In effetti, di detta circostanza non vi è prova in atti e dalle dichiarazioni testimoniali in atti emerge un quadro nettamente contrastante. In particolare, il teste sig.ra escusso all'udienza del Testimone_3
10.04.2025, dipendente del medico convenuto dal 2002, dichiaratosi presente al momento della visita del maggio 2016, ha affermato: “ricordo che nella seduta del maggio 2016 la sig.ra Parte_1 su indicazione della moglie del convenuto venne per una visita legata a delle perdite vaginali che si erano manifestate. In quella occasione non aveva con sé alcun referto di pap test precedentemente eseguito in quanto fummo noi a praticare un pap test in quella occasione"; mentre il teste Testimone_1 escussa alla medesima udienza,
cognata dalla de cuius, affermava esattamente l'opposto: “accompagnai alla visita dal dott. Per_1 e ricordo che gli fu mostrato il referto del pap test eseguito in precedenza;
in quell'occasione fu ripetuto il pap test insieme ad una ecografia;
La visita di maggio 2016 fu eseguita in un ambulatorio dell'ospedale sito a Via Manzoni di fronte allo stesso era presente solo il dott. Per_1 e non vi era nessun assistente, fui io stessa a prenotare la visita per mia cognata”.
Pertanto, alla luce di un siffatto contrastante quadro probatorio e dell'impossibilità di considerare maggiormente attendibile una dichiarazione rispetto all'altra, la circostanza di fatto avente ad oggetto l'esibizione al medico convenuto del primo pap test eseguito in data 10.05.2016 deve ritenersi non provata.
Tuttavia, va rilevato che la mancata dimostrazione di detta circostanza è irrilevante ai fini della declaratoria di responsabilità professionale del dott. Per_1 e, quindi, ai fini decisori e, pertanto, va superata alla luce delle ulteriori considerazioni dei ccttuu. Questi, infatti, individuano una condotta omissiva casualmente collegata al danno imputabile al dott. Per_1 anche in occasione della seconda visita ove il sanitario, dopo aver visionato il nuovo referto - circostanza questa non contestata dal dott. Per_1 "non prescrisse alcun esame di approfondimento (colposcopia o HPV test) in seguito alla ripetizione del pap test in data
27/5/16, il cui referto ancora mostrava una citologia borderline". Pertanto, secondo le conclusioni del collegio, che si ritengono del tutto condivisibili in ragione della congruità dei giudizi espressi e questo anche con riferimento alle osservazioni mosse dai ctp, la condotta imperita del curante ha determinato "un ritardo di diagnosi della neoplasia di circa 9 mesi".
Secondo i principi sopra richiamati, peraltro, a carico del medico resistente gravava l'onere di provare il corretto adempimento della prestazione e che l'evento dannoso sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore. Tuttavia, alla luce della documentazione in atti, tale onere probatorio non risulta assolto da parte del dr. Per_1
Versandosi, infatti, in fattispecie di facile e routinaria esecuzione (come chiarito a. pag. 18 della relazione) e stante la mancata dimostrazione da parte del convenuto di circostanze straordinarie ed eccezionali o della sussistenza di problemi di speciale difficoltà, la censurabile condotta tenuta dal sanitario che ebbe in cura la Parte_1 nel suo iter
diagnostico della malattia che l'ha portata al decesso, in quanto non conforme alle linee guida, ai protocolli e/o alle buone pratiche clinico di cui alla relazione tecnica, vigenti capo al all'epoca dei fatti, consentono l'addebito di responsabilità professionale in convenuto dott. Controparte_2 e il conseguente risarcimento dei danni richiesti dagli attori. eA questo punto occorre determinare quale sia stato l'effetto della tardività della diagnosi del relativo ritardato trattamento sulla sopravvivenza della sig.ra Parte_1 partendo dal dato certo che la stessa è deceduta in data 17.10.2017, antecedentemente al presente giudizio. Sul punto il Collegio peritale ha cura di evidenziare che in base ai tassi di sopravvivenza a 5 anni riportati in letteratura in relazione alla patologia di cui era affetta alla diagnosi di cervico - carcinoma del marzo 2017 ad uno stadio Persona_8
di malattia IIIB corrisponde un tasso di sopravvivenza del 50%; mentre al momento dell'inadempimento del medico (tra maggio e giugno 2016), pur non essendo possibile determinare con esattezza a quale stadio di malattia fosse il carcinoma 9 mesi prima della diagnosi, "alla luce dei dati di letteratura sopra riportati e possibile ritenere che: e verosimile che il trattamento sarebbe stato il medesimo anche in caso di diagnosi a uno stadio precedente (Stadio II FIGO: carcinoma della cervice che si estende oltre l'utero senza giungere alla parete pelvica o al III inferiore della vagina), poiché si sarebbe trattato comunque di carcinoma localmente invasivo (stadio ≥ IB2); - le possibilità di sopravvivenza alla diagnosi allo stadio II sarebbero state del 70% circa”, ossia un elevato grado di probabilità di sopravvivenza a cinque anni e, dunque, di guarigione.
Tuttavia, rilevato che il danno da perdita di chance di maggiore sopravvivenza e da peggioramento della qualità della vita postula un 'incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso, veniva sottoposto al Collegio peritale l'ulteriore quesito se fosse possibile accertare che la condotta "imperita" e "negligente" del medico che ebbe in cura la paziente potesse essere posta in nesso causale con il decesso. Al riguardo, i consulenti chiamati a chiarimenti all'udienza del 30.01.2023, evidenziavano che la condotta omissiva posta in essere dal medico convenuto appariva in nesso causale con il decesso della Sig.ra consentendo di ritenere sussistenti ragionevoli chances di sopravvivenza Parte_1
(nella misura del 70%) per la paziente, laddove posta in essere una diagnosi tempestiva.
Dunque, questo Tribunale, sulla scorta delle considerazioni dei CC.TT.UU., ritiene che la condotta omissiva del dott. Per 1 abbia, secondo il principio del più probabile che non, determinato il decesso della Sig.ra Parte_1
Passando ai profili risarcitori, in caso di exitus del paziente, occorre distinguere danni risarcibili iure proprio e iure hereditatis.
Quanto ai secondi è risarcibile alla vittima il danno cd. terminale omnicomprensivo dei pregiudizi definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
In particolare, al fine di evitare la duplicazione delle medesime poste risarcitorie, può essere risarcito il danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale", sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Cass., Sent. n. 1877 del 30/01/2006; id., sent. n. 15491 del 08/07/2014; id., sent. n. 22228 del 20/10/2014; id., Sent. n. 23183 del 31/10/2014). Tale voce è inclusiva del cd. danno morale catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima
(paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, purché vi sia la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Cass, Sent. 6754 del 24/03/2011; Id.
Sent., n. 7126 del 21/03/2013; Id. Sent, n. 13537 del 13/06/2014); rimane esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr. Cass., Sent. n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Cass. Sent., n. 1361 del 23/01/2014).
Ebbene, nel caso di specie il risarcimento del danno biologico cd. terminale va riconosciuto e posto in capo al medico convenuto per il lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui la sig.ra Parte_1 ha avuto contezza del reale stato della sua patologia e l'evento lesivo costituito dall'aggravamento delle condizioni cliniche con conseguente decesso (17.10.2017) sufficiente per ritenere che la vittima abbia avuto nel suo iter patologico la consapevolezza della sua imminente fine.
In questo senso, peraltro, depongono le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
10.04.2025 ove le testimoni Testimone_1 e Testimone_4 confermano che la sig.ra Parte_1 era ben consapevole della sua imminente fine. In particolare, la sig.ra dichiarava che: "mia cognata era diventata uno scheletro durante la terapia e Testimone_1
ricordo che durante il ricovero a Roma lei guardandosi allo specchio mi disse che stava per morire;
lei era disperata perché aveva dei figli piccoli, purtroppo è morta disperandosi anche perché i bambini non li portavamo in ospedale"; la teste Tes_4 onfermava detta circostanza dichiarando che: "la mia amica era consapevole di quello che stava accadendo;
lei era disperata perché aveva dei figli piccoli, purtroppo è morta disperandosi anche perché i bambini non li portavamo in ospedale”. Parte_1 prima del suoDunque, può ritenersi sufficientemente dimostrato che la sig.ra decesso versava in stato di intuibile e peraltro presumibile sofferenza per l'assistere al suo progressivo spegnimento.
Al fine di liquidare tale voce di danno secondo le Tabelle di Milano – che prevedono un periodo massimo di giorni 100 occorre definire il periodo durante il quale la sig.ra
- Parte_1 ebbe coscienza della sua imminente fine. Pur non risultando possibile sulla scorta della documentazione in atti individuare il giorno esatto a partire dal quale la paziente sia stata realmente consapevole dell'irreversibilità delle sue condizioni, va riconosciuto il periodo massimo di giorni 100, tenuto conto che nel caso di specie il dies a quo di detto intervallo di tempo rispetto al decesso (10.07.2017) può essere fissato al
07.06.2017, giorno in cui la paziente fu sottoposta ad invasivo intervento chirurgico di
"isterectomia addominale radicale laparoscopica. Isterectomia classe D2 annessiectomia, linfoadenectomia pelvica, asportazione parziale del muscolo psoas, asportazione di lesione infiltrativa del periostio dell'osso iliaco dx", momento a partire dal quale si interrompe la documentazione clinica in atti come riportato dal Collegio peritale (pag. 4 della relazione) e verosimilmente la paziente prende coscienza delle sue gravissime condizioni.
Pertanto, in osservanza dei criteri stabiliti dalle menzionate tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico cd. terminale (comprensivo della componente calcolato sul periodo antecedente al decesso di giorni 100 si ritiene equo di determinare la suddetta voce di danno in un importo complessivo di euro 97.791,00. A tale importo si sommano gli ulteriori giorni di ITT di 170 gg ( detraendo dai 9 mesi stimati in ctu i 100 giorni già liquidati) ad un tasso medio di € 84,00 per un totale di € 14.281,00 dal momento che i 100 giorni si fanno coincidere con l'approssimarsi della morte non essendo provato che nel periodo antecedente la paziente fosse consapevole del tragico esito in ragione della speranza che naturalmente riponeva nelle cure.
In relazione ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va riconosciuta la sussistenza cd. danno parentale.
Per la liquidazione del danno parentale la Suprema Corte ha chiarito che la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto può essere assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Sez.
3 - Sentenza n. 9010 del 21/03/2022, Rv. 664554 – 01).
In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza n.
10579/21 della SC "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella."
Pertanto, stante la mancata contestazione e conseguente dimostrazione di prova contraria fornita dal medico convenuto sulla sussistenza e relativa consistenza dei rapporti parentali dedotti da parte attrice, va riconosciuto alle predette parti il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale per la cui liquidazione si adottano i valori monetari previsti dalla tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il "valore punto" per il caso di perdita del genitore, figli, coniuge e assimilati in euro 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua della documentazione versata in atti, segnatamente dei certificati integrali dello stato di famiglia da parte attrice, può ritenersi che tutti gli attori
( Parte_3 marito della de cuius e i figli e Persona_5 ) convivessero Persona_4
con la vittima all'epoca del fatto (v. certificato stato di famiglia depositato in atti) per cui a tutti costoro va attribuito il punteggio relativo alla convivenza nella misura che segue.
Ebbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di: Parte_3 (marito della de cuius, di anni 50 al momento dell'exitus del paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 10 punti per la relazione affettiva. Totale: 75 punti, pari a € 293.325,00;
(figlia della de cuius, di anni 13 al momento dell'exitus del Persona_4
paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 20 punti per la relazione affettiva. Totale: 91 punti, pari a € 355.901,00; Persona_5 (figlio della de cuius, di anni 11 al momento dell'exitus del paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 20 punti per la relazione affettiva. Totale: 86 punti, pari a € 355.901,00;
Nulla è invece dovuto iure hereditatis in termini da danno da perdita di chance, come richiesto da parte attrice avendo accertato un nesso pieno con il decesso. Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. "In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Cass. SU 15350/15).
Deve, altresì, rigettarsi la richiesta risarcitoria formulata dagli attori circa l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del loro congiunto.
Tale tipologia di lesione può essere generata dalla genericità del consenso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento di interventi chirurgici. Al riguardo, la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in ossequio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui
“in tema di responsabilità medica, qualora l'intervento non sia preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 2847 del 09/02/2010).
Nel caso di specie, posta l'omissione quale condotta colposa non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione che, di fatto, si sovrappone al danno lamentato sotto il profilo del decesso.
Quanto al ristoro del pregiudizio meramente patrimoniale non può trovare accoglimento così come proposta la richiesta di ripetizione delle spese sostenute dagli istanti per l'espletazione della consulenza tecnica di parte a cura del dott. Per_2 come indicate nella relativa fattura in atti in quanto ritenute eccessive. Le spese relative alle ctp, infatti, hanno natura di allegazione difensiva e vanno comprese nelle spese processuali cui la parte vittoriosa ha diritto (da ultimo Cass. civ, sent. n.26729 del 15 ottobre 2024); tuttavia, come ribadito dalla stessa Suprema Corte, il Giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. può, rilevatone l'eccessività o la superfluità, escludere o ridurre la ripetizione delle stesse.
Nel caso di specie, la fattura relativa alla ctp del dott. Per_2 depositata in atti da parte istante reca una spesa di euro 7.081,98. Orbene, tale somma è da ritenersi eccessiva a fronte della tipologia di attività per la quale è stata richiesta (svolgimento di una consulenza tecnica medico-legale). Peraltro, l'unico strumento che avrebbe consentito di ritenere giustificabile detto eccessivo importo sarebbe stata l'indicazione dettagliata delle attività svolte, del numero di accessi e/o dei parametri utilizzati per il calcolo del compenso relativo all'attività professionale svolta, che, al contrario, agli atti è assolutamente assente.
Per questi motivi
va riconosciuto il diritto di parte attrice ad ottenere la ripetizione delle spese sostenute da parte attrice per l'espletamento della ctp relativa al predetto giudizio, per un importo ritenuto equo di euro 2495,00, in linea con gli importi liquidati da questo
Tribunale per lo svolgimento della medesima attività medico-legale da parte dei Consulenti tecnici d'ufficio.
Quanto al rimborso delle spese sostenute dagli attori per l'espletamento delle consulenze psicologiche su Parte_3 e figli, può essere posta in capo a parte convenuta la ripetizione della somma, ritenuta non eccessiva per n.3 consulenze psicologiche, di euro
500,00 come documentato dalla ricevuta del pagamento del 30.07.2019 effettuato a favore della dott.ssa Per_9 né superflua, stante l'astratta rilevanza ai fini decisori ex ante ipotizzata dagli attori. Al contrario, non si ritengono ripetibili le spese sostenute per il pagamento di ulteriori consulenze psicologiche a cura della dott.ssa Per_10 sulle persone degli attori documentate con fattura n. 31/2021, in quanto superflue rispetto allo scopo da raggiungere in giudizio, tenuto conto già delle precedenti relazioni psicologiche effettuate. Le spese di lite, incluse quelle del giudizio di atp, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento con l'aumento ex art. 4 comma 2 del citato DM.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_3 dellaA) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di somma all'attualità di € 293.325,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 293.325,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Persona_4 della somma all'attualità di € 355.901,00oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 355.901,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
C) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Persona_5 della somma all'attualità di € 355.901,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 355.901,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
D) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_3 [...] Persona_5 in qualità di eredi della sig.ra Per_4 e Persona_8
della somma all'attualità di € 112.072,00 da ripartire pro quota ereditaria oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 112.072,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
E) condanna parte convenuta, in favore di parte attrice, al pagamento di €
2.995,00 a titolo di ripetizione delle spese sostenute per le consulenze di parte oltre interessi dalla data di notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc al soddisfo;
F) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice in favore degli attori che liquida in € 286,00 per spese ed € 35.931,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario per la fase di merito;
G) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 286,00 per spese ed € 5.916,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario per la fase di atp;
H) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu come già liquidate.
E' verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio