Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lauro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del 6 febbraio 2025, prot. n. -OMISSIS-: diniego di accesso in relazione ai mandati e reversali emessi dall’Ufficio Ragioneria del Comune di Lauro negli anni 2019-2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. LI Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la -OMISSIS- (in appresso, S. M.) agiva avverso la nota del 6 febbraio 2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui il Sindaco del Comune di Lauro aveva denegato l’accesso richiesto con istanza del 29 gennaio 2025, prot. n. 801, avente per oggetto i mandati e reversali emessi dall’Ufficio Ragioneria del Comune di Lauro negli anni 2019-2024;
- egli aveva richiesto il denegato accesso documentale, «al fine di dimostrare in sede giudiziaria la reale attività svolta» in qualità di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Lauro, in relazione alle sanzioni disciplinari irrogategli dall’amministrazione di appartenenza con provvedimento del 27 giugno 2024, prot. n. -OMISSIS-, e del 22 gennaio 2025, prot. n. -OMISSIS-, nonché in relazione al procedimento penale pendente a suo carico presso il Tribunale di -OMISSIS- (r.g.n.r. n. -OMISSIS-);
- a giustificazione della propria determinazione declinatoria, il Sindaco del Comune di Lauro aveva addotto l’estrema vastità della documentazione richiesta, tale da connotare in termini di genericità la rassegnata istanza ostensiva, nonché la potenziale violazione della privacy derivante dall’accoglimento di quest’ultima;
- a sostegno dell’azione proposta avverso siffatta determinazione, il ricorrente denunciava vizi di violazione degli artt. 3, 7, 10 bis. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, dell’art. 10 del Regolamento disciplinare del diritto di accesso civico, approvato con -OMISSIS- del 20 settembre 2018, di violazione del giusto procedimento, dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, dei doveri di buona fede e correttezza, di eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti e travisamento, deducendo, da un lato, l’inosservanza delle garanzie di partecipazione procedimentale in proprio favore e, d’altro lato, la sussistenza dei presupposti dell’esercitato accesso difensivo, senza che vi ostassero irrimediabilmente gli opposti profili di genericità e di violazione della riservatezza;
- costituitosi in giudizio, l’intimato Comune di Lauro eccepiva l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso;
- alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato, innanzitutto, che:
- come statuito da Cons. Stato, ad. plen., n. 4/2021: «a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare; b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990»;
- nella specie, lo S., nella propria istanza del 29 gennaio 2025, prot. n. 801, ha sufficientemente illustrato come la consultazione dei mandati e reversali emessi dall’Ufficio Ragioneria del Comune di Lauro negli anni 2019-2024 fosse oggettivamente strumentale alla tutela giurisdizionale avverso, in particolare, la sanzione disciplinare irrogatagli per mancate elaborazioni e trasmissioni all’Agenzia delle Entrate dei modelli dichiarativi 770, IRAP, IVA, INPS, in quanto volta a dimostrare la sproporzione della misura disposta (sospensione semestrale dal servizio con privazione della retribuzione) alla luce del rapporto tra le pratiche evase dall’interessato e le omissioni al medesimo ascrivibili;
- in tale prospettiva, il Comune di Lauro non avrebbe potuto legittimamente abdicare al proprio obbligo ostensivo, a fronte di un accesso difensivo, le cui sottese esigenze devono intendersi tendenzialmente prevalenti, rispetto alle esigenze antagonistiche di riservatezza dei soggetti terzi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 10498/2023; sez. III, n. 1832/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1250/2023; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 2176/2023; TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 125/2025); e ciò, segnatamente, tenuto conto che, nel caso in esame, non risultano essere venuti in rilievo dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza rafforzata, in rapporto ai quali gli interessi difensivi vanno bilanciati secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 2773/2024);
- al riguardo, l’amministrazione resistente si è, infatti, limitata ad evocare generiche ragioni di riservatezza, le quali, ove, per mera ipotesi, afferenti a dati o informazioni sensibili o supersensibili, sarebbero agevolmente ovviabili mediante opportune cautele, quale, ad es., l’oscuramento di questi ultimi, senza così negarsi in toto l’accesso richiesto;
Considerato, altresì, che:
- il Collegio non ignora che, secondo l’indirizzo nomofilattico sancito da Cons. Stato, ad. plen., n. 10/2020 in materia di accesso civico generalizzato, evocato dal Comune di Lauro, è «possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi»; e che, in linea con tale indirizzo, si è ritenuto che l'accesso civico "generalizzato", pur consentendo a "chiunque" di visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013), «nondimeno … non può essere impiegato in maniera distorta e divenire causa di intralcio all'azione della pubblica amministrazione» e deve essere respinto laddove l'istanza d'accesso civico sia qualificata come "massiva", in considerazione del suo contenuto in specie laddove «associa alla quantità dei documenti richiesti la totale assenza, al di là della loro partizione in macro-categoria, d'ogni specificità anche sotto il profilo della delimitazione temporale» (Cons. Stato, sez. IV, n. 179/2025; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 7062/2025);
- senonché un simile approccio risulta riferito all’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, e non all’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, nella specie esperito dallo S., e, soprattutto, non appare invocabile a fronte della compiuta indicazione del sia pure ampio contenuto e periodo della produzione documentale richiesta (mandati e reversali emessi dall’Ufficio Ragioneria del Comune di Lauro negli anni 2019-2024), valendo, al più, nel senso di rimodulare sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, piuttosto che di ripudiare tout court la pretesa attorea, rappresentata come estremamente defatigante dall’amministrazione resistente;
- in quest’ultima prospettiva, l’oggetto dell’istanza del 29 gennaio 2025, prot. n. 801, va, dunque, opportunamente circoscritta alle sole pratiche lavorate dal ricorrente nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Lauro nell’indicato periodo 2019-2024, visto che la dichiarata finalità dell’accesso è quella di acquisire la documentazione necessaria a comprovare in giudizio il livello di diligenza osservato dal medesimo ricorrente (e non da altri dipendenti) nell’espletamento delle funzioni anzidette;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza nei profili dianzi scrutinati (assorbenti rispetto a quelli di denunciato deficit partecipativo), il ricorso in epigrafe va accolto nei sensi di cui sopra, con conseguente annullamento della nota del 6 febbraio 2025, prot. n. -OMISSIS-, e ordine di esibizione della documentazione richiesta con l’istanza del 29 gennaio 2025, prot. n. 801, limitatamente alle pratiche lavorate dallo S. nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Lauro nell’indicato periodo 2019-2024 e previo eventuale oscuramento dei dati e delle informazioni suscettibili di pregiudicare la riservatezza di soggetti terzi;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, per l’effetto annullando la nota del 6 febbraio 2025, prot. n. -OMISSIS-, ed ordinando al Comune di -OMISSIS- ostendere a -OMISSIS-, nei limiti e con le modalità indicate in motivazione, la documentazione richiesta con l’istanza del 29 gennaio 2025, prot. n. 801, entro 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe, in motivazione e in dispositivo, nonché i procedimenti penali e disciplinari concernenti il medesimo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente
LI Di OP, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI Di OP | ER SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.