CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Via Giuseppe Grezar N 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto N 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240024421350000 CEDOLARE SECCA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto veniva depositato alla Commissione Tributaria Provinciale ricorso avverso cartella esattoriale emessa per omessi versamenti dell'imposta sostitutiva locazione immobiliare ad uso abitativo- cedolare.
Il ricorrente in persona del liquidatore contesta la avvenuta ricezione di alcun atto presupposto e carenza di motivazione dell'atto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, convenuta regolarmente in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso allegando la regolarità della procedura di notifica della comunicazione preventiva come da copia allegata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminata la documentazione presente in atti, ritiene il ricorso fondato per i motivi che seguono.
Deve infatti ritenersi in via assorbente come dalla sola documentazione allegata dal ricorrente ed in assenza di specifica e regolare prova contraria allegata, non vi sia prova della pregressa regolare notifica di alcun atto di comunicazione e contestazione preliminarmente consegnato a carico del contribuente tale da giustificare l'atto esattoriale in tale sede impugnato.
L'ufficio in relazione alla cartella impugnata si limita ad osservare che risulterebbe inviata comunicazione di irregolarità , trasmessa per via postale producendo solo copia stampa dell'interrogazione; tuttavia questa sola documentazione afferente ad un atto interno non è sufficiente ad integrare la prova regolare e completa della ricezione dell'atto presupposto.
Si ricorda, sul punto, che nel processo tributario è onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della
Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”). Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che la cartella, sebbene riporti detta indicazione, sia stata preceduta da avviso di accertamento notificato ritualmente, anzi dalla documentazione prodotta dalle parti non emerge che la compiuta allegazione di predetto atto di tal genere, ragion per cui il presente ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Via Giuseppe Grezar N 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto N 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240024421350000 CEDOLARE SECCA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto veniva depositato alla Commissione Tributaria Provinciale ricorso avverso cartella esattoriale emessa per omessi versamenti dell'imposta sostitutiva locazione immobiliare ad uso abitativo- cedolare.
Il ricorrente in persona del liquidatore contesta la avvenuta ricezione di alcun atto presupposto e carenza di motivazione dell'atto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, convenuta regolarmente in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso allegando la regolarità della procedura di notifica della comunicazione preventiva come da copia allegata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminata la documentazione presente in atti, ritiene il ricorso fondato per i motivi che seguono.
Deve infatti ritenersi in via assorbente come dalla sola documentazione allegata dal ricorrente ed in assenza di specifica e regolare prova contraria allegata, non vi sia prova della pregressa regolare notifica di alcun atto di comunicazione e contestazione preliminarmente consegnato a carico del contribuente tale da giustificare l'atto esattoriale in tale sede impugnato.
L'ufficio in relazione alla cartella impugnata si limita ad osservare che risulterebbe inviata comunicazione di irregolarità , trasmessa per via postale producendo solo copia stampa dell'interrogazione; tuttavia questa sola documentazione afferente ad un atto interno non è sufficiente ad integrare la prova regolare e completa della ricezione dell'atto presupposto.
Si ricorda, sul punto, che nel processo tributario è onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della
Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”). Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che la cartella, sebbene riporti detta indicazione, sia stata preceduta da avviso di accertamento notificato ritualmente, anzi dalla documentazione prodotta dalle parti non emerge che la compiuta allegazione di predetto atto di tal genere, ragion per cui il presente ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate