Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 1. All' articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione. ». Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Iscrizione delle navi da diporto). - 1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Iscrizione delle navi da diporto). - 1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.».