CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 942/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN NC, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3242/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018824582000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento ricevuta in data 23/1/2024 con la quale l'A.d.E.R. ha richiesto il versamento della somma di euro 1.205,67 relativa ad Irpef dell'anno 2008.
Il ricorrente denuncia al riguardo:
1.- l'omessa notifica di alcun atto presupposto rispetto all'intimazione ricevuta nell'anno 2024;
2 l'intervenuta prescrizione del debito, sia avuto riguardo all'anno di nascita dell'obbligazione tributaria, sia anche nell'ipotesi in cui risultasse veritiera la data di notifica della cartella indicata nell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'Agenzia delle entrate, che ha prodotto documentazione riguardante la notifica della cartella sottostante all'intimazione oggetto del giudizio, notificata ex art. 140 c.
p.c. in data 27/12/2016.
Parte ricorrente ha depositato breve memoria per sostenere che l'Agenzia non abbia comprovato l'avvenuta notifica della cartella.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va respinto.
Tenuto conto del fatto che l'Agenzia resistente ha dimostrato in giudizio l'avvenuta notifica della cartella prodromica all'intimazione oggi impugnata, e che tale notifica è ritualmente avvenuta ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 27/12/2016, può agevolmente sostenersi che: a) è infondata la tesi del ricorrente circa la mancata notifica di atti antecedenti all'intimazione oggi impugnata;
b) la dedotta prescrizione del debito, decorrente dalla definitività dell'atto di accertamento, avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione della cartella notificata nel 2016; ma nessuna impugnativa risulta essere stata proposta;
c) la prescrizione cd. “successiva”, decorrente dal momento della notifica della cartella, non risulta essere maturata tenuto conto del fatto che l'intimazione impugnata è stata notificata il 23/1/2024, ossia prima del decorso del decennio dal 27/12/2016.
Alla statuizione di rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN NC, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3242/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239018824582000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento ricevuta in data 23/1/2024 con la quale l'A.d.E.R. ha richiesto il versamento della somma di euro 1.205,67 relativa ad Irpef dell'anno 2008.
Il ricorrente denuncia al riguardo:
1.- l'omessa notifica di alcun atto presupposto rispetto all'intimazione ricevuta nell'anno 2024;
2 l'intervenuta prescrizione del debito, sia avuto riguardo all'anno di nascita dell'obbligazione tributaria, sia anche nell'ipotesi in cui risultasse veritiera la data di notifica della cartella indicata nell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'Agenzia delle entrate, che ha prodotto documentazione riguardante la notifica della cartella sottostante all'intimazione oggetto del giudizio, notificata ex art. 140 c.
p.c. in data 27/12/2016.
Parte ricorrente ha depositato breve memoria per sostenere che l'Agenzia non abbia comprovato l'avvenuta notifica della cartella.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va respinto.
Tenuto conto del fatto che l'Agenzia resistente ha dimostrato in giudizio l'avvenuta notifica della cartella prodromica all'intimazione oggi impugnata, e che tale notifica è ritualmente avvenuta ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 27/12/2016, può agevolmente sostenersi che: a) è infondata la tesi del ricorrente circa la mancata notifica di atti antecedenti all'intimazione oggi impugnata;
b) la dedotta prescrizione del debito, decorrente dalla definitività dell'atto di accertamento, avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione della cartella notificata nel 2016; ma nessuna impugnativa risulta essere stata proposta;
c) la prescrizione cd. “successiva”, decorrente dal momento della notifica della cartella, non risulta essere maturata tenuto conto del fatto che l'intimazione impugnata è stata notificata il 23/1/2024, ossia prima del decorso del decennio dal 27/12/2016.
Alla statuizione di rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.