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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9689/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/9504 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/9504 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/9504 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/9504 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 2.12.2024 al Comune di Scordia ed al concessionario della riscossione ON
Angela impugnava l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, eccependo la omessa notifica degli avvisi di accertamento sottostanti.
A dispetto della regolarità della notifica del ricorso, nessuno degli intimati si costituiva in giudizio.
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto atteso che in considerazione della mancata costituzione in giudizio degli intimati è risultata indimostrata la notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla intimazione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico del solo Comune di Scordia
a cui va ricondotto il profilo che ha determinato l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
9689/24 R.G:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata
Condanna il Comune di Scordia al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9689/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/9504 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/9504 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/9504 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/9504 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 2.12.2024 al Comune di Scordia ed al concessionario della riscossione ON
Angela impugnava l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, eccependo la omessa notifica degli avvisi di accertamento sottostanti.
A dispetto della regolarità della notifica del ricorso, nessuno degli intimati si costituiva in giudizio.
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto atteso che in considerazione della mancata costituzione in giudizio degli intimati è risultata indimostrata la notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla intimazione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico del solo Comune di Scordia
a cui va ricondotto il profilo che ha determinato l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
9689/24 R.G:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata
Condanna il Comune di Scordia al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 9 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso