Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2013/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. AMORUSO LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. DIANO ROSANGELA Controparte_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinato dall'art.645 e ss. c.p.c., è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione.
In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697 (co.2) c.c.
1
c.c.
Parte opponente, per contro, non ha dedotto né provato la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dalla controparte, essendosi limitata a dedurre che l'opposta non avrebbe espletato attività lavorativa nel febbraio 2023, allegazione smentita dalla busta paga in atti di provenienza datoriale e di cui l'opponente non ha disconosciuto l'autenticità, spiegando quindi efficacia probatoria nei suoi confronti.
Nel ricorso parte opponente ha dedotto che il contratto lavorativo stipulato con parte opposta sarebbe simulato (e funzionale soltanto alla costituzione di una posizione previdenziale in favore di che non avrebbe in realtà mai lavorato Controparte_1 alle dipendenze della . Parte_1
Orbene, deve rilevarsi che la società opponente non ha dimostrato documentalmente tale presunta simulazione, né avrebbe potuto farlo per testimoni (ragione per la quale non è stata ammessa la chiesta escussione dei testi, dovendosi in tal senso integrare la motivazione contenuta nell'ordinanza del 18/4/2024 in atti), in quanto la prova testimoniale non è ammessa -quantomeno tra le parti dell'accordo simulatorio- ex comb. disp. degli artt.1417 e 2722 c.c. se ha per oggetto patti contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, avendo nel caso di specie la società opponente dedotto che il contratto di lavoro in atti fu ab origine stipulato al solo fine di procurare a una posizione previdenziale ed essendo quindi il Controparte_1 presunto accordo simulatorio -pur volendo per assurdo ritenere che vi sia stato- comunque anteriore o contemporaneo alla stipulazione del contratto di lavoro
e, dunque, non dimostrabile per testi).
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
Le spese di lite del giudizio di opposizione sono integralmente poste a carico di parte opponente (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.77/2023 emesso dal Tribunale di Crotone.
2 Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.626,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 24/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3