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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE MATTEIS ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Marco Ricci, N. 8 36061 Bassano Del Grappa VI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250008052806000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
1 Le parti concordemente chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 12420250008052806000, notificata a mezzo pec in data 21.5.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per conto dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza – le aveva intimato il pagamento dell'importo di € 6.076,78, a seguito di un controllo automatizzato afferente al modello Unico 2021 presentato. Premetteva che la presente opposizione era stata formalizzata per scrupolo difensivo, essendo stata presentata istanza in autotutela, pendendo interlocuzioni con l'ufficio per il suo annullamento. Insisteva che non si tratta di un omesso versamento dell'Irpef, quanto del mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate di un credito maturato nell'anno di imposta 2019 confluito (poiché non utilizzato e/o portato in compensazione) nella dichiarazione dell'anno successivo (anno d'imposta 2020), oggetto del controllo automatizzato. Sosteneva, l'infondatezza dell'addebito, essendo il credito in contestazione documentato. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In data 4.2.2026 la contribuente depositava atto di rinuncia a spese compensate e chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Questa costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo deve restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. A differenza dei giudizi ordinari, in cui la cessata materia è da riportare al novero di mera prassi giurisprudenziale non codicizzata, l'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 introduce una norma ad hoc che prevede la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i giudizi dinanzi al giudice tributario.
2 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, alla luce di quanto concordemente richiesto in udienza dai difensori, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate, non essendovi ragioni per non uniformarsi alla richiesta congiunta formulata in tal senso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Vicenza 20.02.2026. Il Giudice monocratico dott. Roberto De Matteis
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Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE MATTEIS ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Marco Ricci, N. 8 36061 Bassano Del Grappa VI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250008052806000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
1 Le parti concordemente chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 12420250008052806000, notificata a mezzo pec in data 21.5.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per conto dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza – le aveva intimato il pagamento dell'importo di € 6.076,78, a seguito di un controllo automatizzato afferente al modello Unico 2021 presentato. Premetteva che la presente opposizione era stata formalizzata per scrupolo difensivo, essendo stata presentata istanza in autotutela, pendendo interlocuzioni con l'ufficio per il suo annullamento. Insisteva che non si tratta di un omesso versamento dell'Irpef, quanto del mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate di un credito maturato nell'anno di imposta 2019 confluito (poiché non utilizzato e/o portato in compensazione) nella dichiarazione dell'anno successivo (anno d'imposta 2020), oggetto del controllo automatizzato. Sosteneva, l'infondatezza dell'addebito, essendo il credito in contestazione documentato. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In data 4.2.2026 la contribuente depositava atto di rinuncia a spese compensate e chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Questa costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo deve restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. A differenza dei giudizi ordinari, in cui la cessata materia è da riportare al novero di mera prassi giurisprudenziale non codicizzata, l'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 introduce una norma ad hoc che prevede la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i giudizi dinanzi al giudice tributario.
2 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, alla luce di quanto concordemente richiesto in udienza dai difensori, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate, non essendovi ragioni per non uniformarsi alla richiesta congiunta formulata in tal senso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Vicenza 20.02.2026. Il Giudice monocratico dott. Roberto De Matteis
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