Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5111
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Sentenza 18 dicembre 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Terza Civile, dalla dott.ssa Angela Notaro, riguarda una controversia per risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale. L'attore ha richiesto la condanna della compagnia assicurativa e di altri convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un incidente. Le questioni giuridiche sollevate dall'attore riguardavano la responsabilità del conducente del ciclomotore e la validità della richiesta di risarcimento, mentre la compagnia convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda per la mancata prova della messa in mora nei confronti della Consap, come previsto dall'art. 287 del Codice delle Assicurazioni.

Il giudice ha accolto l'eccezione di improponibilità, evidenziando che la messa in mora deve essere effettuata nei confronti di entrambi i soggetti (l'impresa designata e la Consap) prima dell'instaurazione del giudizio. La mancanza di tale formalità ha impedito la conoscibilità della domanda nel merito. Inoltre, il giudice ha dichiarato la domanda attorea improponibile e ha compensato le spese di lite tra l'attore e la compagnia assicurativa, ponendo le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione delle norme procedurali, sottolineando l'importanza del rispetto delle condizioni di proponibilità delle domande nel contesto delle azioni contro il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5111
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 5111
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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