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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9245/2022
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 18 dicembre 2025, alle ore 9:23, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 9245/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Francesco Pinelli, in sostituzione dell'avv. Renato Bocina,, per parte attrice, l'avv. Maria Teresa Giordano, in sostituzione dell'avv.
AN CH, per la compagnia convenuta.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti.
Contestano le conclusioni avverse.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9245/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
Parte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, via Ausonia
n. 5, presso lo studio dell'avv. Renato Bocina, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Corso
Finocchiaro Aprile n. 162, rappresentata e difesa dall'avv. AN CH, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
[
]E I CP_2 e Controparte_3 entrambi residenti in [...], via E.
Albanese n. 112;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
- dichiara improponibile la domanda proposta da Parte_1 contro la [...]
Controparte_1 n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, e
contro
CP_2 con atto di
citazione notificato il 30 giugno 2022;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite tra l'attore e la
[...]
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice;
nulla sulle spese relative al rapporto tra l'attore e i convenuti CP_2 e [...]
CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2022, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a
Controparte_1 n.q. di impresa designata per la liquidazione dei questo Tribunale la sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" (d'ora innanzi denominata soltanto CP_1 n.q.), unitamente a CP_2 e Controparte_3 chiedendo la condanna soltanto di CP_2 in solido, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, della CP_4
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 28 marzo 2021.
Esponeva, infatti, che: 1) in tale data, alle ore 17:00 circa, si trovava in qualità di trasportato a bordo del ciclomotore Agility 50 City tg. X887VK, di proprietà di CP_2 e condotto da [...]
CP_3 , in viale Regina Margherita di Savoia, in Mondello, con senso di marcia da Viale Venere
verso P.zza BO, allorché, il conducente del ciclomotore Controparte_3 ' giunto all'intersezione, aveva continuato la sua corsa ed era entrato in collisione con il veicolo Fiat Panda
tg. BD 061YZ, di proprietà e condotto da CP_5 'proveniente dalla destra, il quale percorrendo P.zza BO, aveva impegnato l'area;
2) l'urto tra i due veicoli era avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte destra e frontale del ciclomotore;
3) a causa dell'urto il ciclomotore era rovinato a terra, gli occupanti erano stati catapultati e lui, a seguito dell'urto, aveva sbattuto prima la gamba destra contro l'autovettura e poi l'emisoma sinistro per terra, riportando lesioni che avevano reso necessario l'intervento dell'ambulanza e il trasporto presso il P.S. di Villa Sofia;
4) sui luoghi era intervenuta anche la Polizia Municipale che aveva redatto apposito verbale, acquisendo le deposizioni dei conducenti;
5) presentata formale richiesta di risarcimento a tutti i soggetti coinvolti, la CP_1
n.q. di impresa assicuratrice del veicolo Fiat Panda di proprietà di CP_5 aveva
comunicato di non poter formulare alcuna offerta non avendo riscontrato alcuna responsabilità del veicolo dalla stessa assicurato;
6) pertanto, accertata la responsabilità esclusiva del conducente del ciclomotore tg.
X887VK, sprovvisto di copertura assicurativa, era stata formulata richiesta di risarcimento nei
Controparte 6 n.q. di F.G.V.S., la quale aveva formulato l'offerta pari a € 5.400,00 confronti della accettata a titolo di acconto - sul presupposto della corresponsabilità delle parti, senza omnia
-
tener conto erroneamente del disposto dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, che, ai fini del risarcimento da parte dell'impresa del mezzo a bordo del quale viaggiava il trasportato, non richiede l'accertamento della rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti. La CP_1 n.q., ritualmente costituitasi, eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità
della domanda per non avere la controparte provato l'invio della lettera di messa in mora ai convenuti CP_2 e Controparte_3 e per avere omesso la diffida nei confronti della
Consap, in violazione dell'art. 287 c.d.a., nonché l'inammissibilità della domanda medesima ex art. 141 c.d.a., applicabile ai soli sinistri verificatisi tra due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a..
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, sia nell'an (evidenziando, in particolare, la mancanza di prova circa la qualità di trasportato) che nel quantum, o comunque il concorso di colpa del danneggiato per avere accettato di essere trasportato sul ciclomotore,
nonostante questo non fosse a ciò omologato per legge.
Rilevava, altresì, la mancanza di elementi tali da far ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con conseguente restituzione delle somme pagate in via stragiudiziale, o, in subordine, in caso di accertamento del concorso di colpa e/o della corresponsabilità dei conducenti, la riduzione proporzionale del risarcimento dovuto, con conseguente restituzione delle somme pagate in via stragiudiziale per la parte eventualmente eccedente la misura dovuta.
All'udienza cartolare del 15.12.2022, rilevata la mancanza in atti della lettera di messa in mora inviata alla Consap, veniva concesso termine a parte attrice per provvedere all'invio alla stessa della suddetta lettera.
Nel corso del processo, assunte le prove orali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Quindi, all'odierna udienza, la causa viene posta in decisione all'esito della discussione orale.
Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti CP_2 e [...]
, i quali non si sono costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto CP_3
di citazione.
Ciò premesso, la domanda è improponibile. Invero, ai sensi dell'art. 287 C.d.A., nelle ipotesi previste dall'art. 283, comma 1, lettera b
(sinistro cagionato da veicolo che non risulta coperto da assicurazione, come nella specie), l'azione può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata inviandone copia contestuale alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Sotto tale profilo, la disposizione menzionata ha apportato una novità rispetto al precedente quadro normativo, avendo richiesto che, nelle azioni contro il Fondo di Garanzia, la messa in mora necessariamente preliminare al giudizio debba oggi recapitarsi cumulativamente ad entrambi i soggetti menzionati (impresa designata e Consap), laddove l'abrogato art. 22 L. 990/69 e successive modifiche prevedeva in passato che l'invio della predetta raccomandata, nella ipotesi prevista dall'art. 19 lett. b) (veicolo non coperto da assicurazione), potesse avvenire alternativamente soltanto ad uno dei predetti soggetti.
La notifica dell'atto di messa in mora alla Consap, rappresentando una condizione di
"proponibilità" della domanda (e non di "procedibilità" della stessa), deve necessariamente intervenire prima che venga instaurato il relativo giudizio di merito;
il vizio generato dalla mancanza della diffida stragiudiziale, pertanto a differenza dei casi delle condizioni di
-
procedibilità, quali la negoziazione assistita -, non è suscettibile di essere sanato dopo l'introduzione del giudizio, attraverso la concessione di un termine per provvedere.
La norma in questione, infatti, prevede espressamente che la domanda non può essere proposta se non è decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, pari a sessanta giorni da quando è stato richiesto il risarcimento del danno (all'impresa designata e alla Consap).
La norma ha superato anche il vaglio di costituzionalità della Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato che l'assolvimento di quest'obbligo formale non aggrava la posizione del danneggiato.
La norma, inoltre, è finalizzata, oltre che alla più razionale esplicazione dell'attività
solidaristica del fondo di garanzia per le vittime della strada, anche a consentire l'eventuale intervento della CONSAP nel processo, anche in grado di appello, in conformità alla previsione di cui all'art. 287, comma 3, C.d.A..
Nella specie, l'attore ha provato di aver espletato la formalità della preventiva messa in mora esclusivamente nei confronti della impresa designata ( n.q.), ma nonControparte_1
anche nei confronti della Consap - Fondo di Garanzia per le vittime della strada, alla quale la messa in mora risulta essere stata notificata in data successiva (19.12.2022) a quella di instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue che la condizione di proponibilità prevista dal Codice delle Assicurazioni,
essendosi realizzata solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, non è stata soddisfatta, ostando tale circostanza alla conoscibilità nel merito della pretesa.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va dichiarata improponibile.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1 n.q. di restituzione della somma offerta e accettata dal danneggiato a titolo di mero acconto, questa non può essere accolta,
in quanto la presente causa viene decisa con una pronuncia di mero rito e non nel merito.
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore e la
CP 4 stante la soccombenza reciproca.
Le spese di c.t.u. vanno poste, invece, definitivamente a carico di parte attrice.
Nulla sulle spese relative al rapporto con i convenuti CP_2 e Controparte_3 in '
ragione della contumacia degli stessi.
Palermo, 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza è stata redatta su documento informatico sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 18 dicembre 2025, alle ore 9:23, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 9245/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Francesco Pinelli, in sostituzione dell'avv. Renato Bocina,, per parte attrice, l'avv. Maria Teresa Giordano, in sostituzione dell'avv.
AN CH, per la compagnia convenuta.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti.
Contestano le conclusioni avverse.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9245/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
Parte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, via Ausonia
n. 5, presso lo studio dell'avv. Renato Bocina, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Corso
Finocchiaro Aprile n. 162, rappresentata e difesa dall'avv. AN CH, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
[
]E I CP_2 e Controparte_3 entrambi residenti in [...], via E.
Albanese n. 112;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
- dichiara improponibile la domanda proposta da Parte_1 contro la [...]
Controparte_1 n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, e
contro
CP_2 con atto di
citazione notificato il 30 giugno 2022;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite tra l'attore e la
[...]
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice;
nulla sulle spese relative al rapporto tra l'attore e i convenuti CP_2 e [...]
CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2022, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a
Controparte_1 n.q. di impresa designata per la liquidazione dei questo Tribunale la sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" (d'ora innanzi denominata soltanto CP_1 n.q.), unitamente a CP_2 e Controparte_3 chiedendo la condanna soltanto di CP_2 in solido, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, della CP_4
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 28 marzo 2021.
Esponeva, infatti, che: 1) in tale data, alle ore 17:00 circa, si trovava in qualità di trasportato a bordo del ciclomotore Agility 50 City tg. X887VK, di proprietà di CP_2 e condotto da [...]
CP_3 , in viale Regina Margherita di Savoia, in Mondello, con senso di marcia da Viale Venere
verso P.zza BO, allorché, il conducente del ciclomotore Controparte_3 ' giunto all'intersezione, aveva continuato la sua corsa ed era entrato in collisione con il veicolo Fiat Panda
tg. BD 061YZ, di proprietà e condotto da CP_5 'proveniente dalla destra, il quale percorrendo P.zza BO, aveva impegnato l'area;
2) l'urto tra i due veicoli era avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte destra e frontale del ciclomotore;
3) a causa dell'urto il ciclomotore era rovinato a terra, gli occupanti erano stati catapultati e lui, a seguito dell'urto, aveva sbattuto prima la gamba destra contro l'autovettura e poi l'emisoma sinistro per terra, riportando lesioni che avevano reso necessario l'intervento dell'ambulanza e il trasporto presso il P.S. di Villa Sofia;
4) sui luoghi era intervenuta anche la Polizia Municipale che aveva redatto apposito verbale, acquisendo le deposizioni dei conducenti;
5) presentata formale richiesta di risarcimento a tutti i soggetti coinvolti, la CP_1
n.q. di impresa assicuratrice del veicolo Fiat Panda di proprietà di CP_5 aveva
comunicato di non poter formulare alcuna offerta non avendo riscontrato alcuna responsabilità del veicolo dalla stessa assicurato;
6) pertanto, accertata la responsabilità esclusiva del conducente del ciclomotore tg.
X887VK, sprovvisto di copertura assicurativa, era stata formulata richiesta di risarcimento nei
Controparte 6 n.q. di F.G.V.S., la quale aveva formulato l'offerta pari a € 5.400,00 confronti della accettata a titolo di acconto - sul presupposto della corresponsabilità delle parti, senza omnia
-
tener conto erroneamente del disposto dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, che, ai fini del risarcimento da parte dell'impresa del mezzo a bordo del quale viaggiava il trasportato, non richiede l'accertamento della rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti. La CP_1 n.q., ritualmente costituitasi, eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità
della domanda per non avere la controparte provato l'invio della lettera di messa in mora ai convenuti CP_2 e Controparte_3 e per avere omesso la diffida nei confronti della
Consap, in violazione dell'art. 287 c.d.a., nonché l'inammissibilità della domanda medesima ex art. 141 c.d.a., applicabile ai soli sinistri verificatisi tra due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a..
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, sia nell'an (evidenziando, in particolare, la mancanza di prova circa la qualità di trasportato) che nel quantum, o comunque il concorso di colpa del danneggiato per avere accettato di essere trasportato sul ciclomotore,
nonostante questo non fosse a ciò omologato per legge.
Rilevava, altresì, la mancanza di elementi tali da far ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con conseguente restituzione delle somme pagate in via stragiudiziale, o, in subordine, in caso di accertamento del concorso di colpa e/o della corresponsabilità dei conducenti, la riduzione proporzionale del risarcimento dovuto, con conseguente restituzione delle somme pagate in via stragiudiziale per la parte eventualmente eccedente la misura dovuta.
All'udienza cartolare del 15.12.2022, rilevata la mancanza in atti della lettera di messa in mora inviata alla Consap, veniva concesso termine a parte attrice per provvedere all'invio alla stessa della suddetta lettera.
Nel corso del processo, assunte le prove orali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Quindi, all'odierna udienza, la causa viene posta in decisione all'esito della discussione orale.
Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti CP_2 e [...]
, i quali non si sono costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto CP_3
di citazione.
Ciò premesso, la domanda è improponibile. Invero, ai sensi dell'art. 287 C.d.A., nelle ipotesi previste dall'art. 283, comma 1, lettera b
(sinistro cagionato da veicolo che non risulta coperto da assicurazione, come nella specie), l'azione può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata inviandone copia contestuale alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Sotto tale profilo, la disposizione menzionata ha apportato una novità rispetto al precedente quadro normativo, avendo richiesto che, nelle azioni contro il Fondo di Garanzia, la messa in mora necessariamente preliminare al giudizio debba oggi recapitarsi cumulativamente ad entrambi i soggetti menzionati (impresa designata e Consap), laddove l'abrogato art. 22 L. 990/69 e successive modifiche prevedeva in passato che l'invio della predetta raccomandata, nella ipotesi prevista dall'art. 19 lett. b) (veicolo non coperto da assicurazione), potesse avvenire alternativamente soltanto ad uno dei predetti soggetti.
La notifica dell'atto di messa in mora alla Consap, rappresentando una condizione di
"proponibilità" della domanda (e non di "procedibilità" della stessa), deve necessariamente intervenire prima che venga instaurato il relativo giudizio di merito;
il vizio generato dalla mancanza della diffida stragiudiziale, pertanto a differenza dei casi delle condizioni di
-
procedibilità, quali la negoziazione assistita -, non è suscettibile di essere sanato dopo l'introduzione del giudizio, attraverso la concessione di un termine per provvedere.
La norma in questione, infatti, prevede espressamente che la domanda non può essere proposta se non è decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, pari a sessanta giorni da quando è stato richiesto il risarcimento del danno (all'impresa designata e alla Consap).
La norma ha superato anche il vaglio di costituzionalità della Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato che l'assolvimento di quest'obbligo formale non aggrava la posizione del danneggiato.
La norma, inoltre, è finalizzata, oltre che alla più razionale esplicazione dell'attività
solidaristica del fondo di garanzia per le vittime della strada, anche a consentire l'eventuale intervento della CONSAP nel processo, anche in grado di appello, in conformità alla previsione di cui all'art. 287, comma 3, C.d.A..
Nella specie, l'attore ha provato di aver espletato la formalità della preventiva messa in mora esclusivamente nei confronti della impresa designata ( n.q.), ma nonControparte_1
anche nei confronti della Consap - Fondo di Garanzia per le vittime della strada, alla quale la messa in mora risulta essere stata notificata in data successiva (19.12.2022) a quella di instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue che la condizione di proponibilità prevista dal Codice delle Assicurazioni,
essendosi realizzata solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, non è stata soddisfatta, ostando tale circostanza alla conoscibilità nel merito della pretesa.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va dichiarata improponibile.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1 n.q. di restituzione della somma offerta e accettata dal danneggiato a titolo di mero acconto, questa non può essere accolta,
in quanto la presente causa viene decisa con una pronuncia di mero rito e non nel merito.
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore e la
CP 4 stante la soccombenza reciproca.
Le spese di c.t.u. vanno poste, invece, definitivamente a carico di parte attrice.
Nulla sulle spese relative al rapporto con i convenuti CP_2 e Controparte_3 in '
ragione della contumacia degli stessi.
Palermo, 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza è stata redatta su documento informatico sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.