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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 939/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 5343/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2290/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez.
8 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AN ES
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per revocazione ex art. 64 D.Lgs. 546/92 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. notificato e depositato in data 06.11.2023, il Sig. FI NO NO conveniva in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottenere la revocazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio n.
2290/23, pubblicata in data 18.04.2023, non notificata.
Parte ricorrente si duole della illegittimità della sentenza sopra indicata, per aver il Giudice di secondo grado erroneamente ritenuto tardivo l'appello promosso dal contribuente avverso la sentenza emessa dalla allora
Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 19686/2018 e depositata in data 26.11.2018.
Il contribuente, previa revocazione della decisione assunta dalla CGT di secondo grado, chiedeva la riforma della sentenza emessa in primo grado che, dichiarando inammissibile il ricorso promosso dal contribuente, lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite. Il Sig. FI NO RU, in particolare, rappresentava come nel corso del giudizio di primo grado lo stesso avesse aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.
L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, con riferimento a tutte le cartelle di pagamento oggetto del ricorso e come lo stesso avesse depositato in atti le dichiarazioni di adesione, le successive
“accettazioni” della rottamazione e le ricevute bancarie attestanti il pagamento del piano concordato. Il contribuente sostiene dunque che il primo Giudice, a fronte di quanto sopra ed in assenza di contestazioni sul punto, avrebbe dovuto dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Tuttavia, con la revocazione che ci occupa (al pari del precedente appello), il contribuente non impugna la statuizione assunta in punto di inammissibilità del ricorso, ma censura esclusivamente l'intervenuta condanna alle spese di lite, chiedendone che ne venga disposta la compensazione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, Agenzia delle entrate-Riscossione, chiede il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato.
La causa era trattata all'udienza del 29.09.2025 ed ivi trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato e, come tale, deve essere rigettato.
Occorre rilevare che, con il ricorso di primo grado, il contribuente impugnava una pluralità di cartelle di pagamento (per il tramite dei rispettivi estratti di ruolo) eccependone l'omessa notificazione, al pari dei sottesi avvisi prodromici, e della successiva intimazione, con conseguente decadenza e prescrizione del credito, nonché il difetto di motivazione degli estratti di ruolo.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la difesa dell'Agente provava l'avvenuta rituale notificazione di tutte le cartelle impugnate. Si rilevava, altresì, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso e si eccepiva il difetto di legittimazione passiva della allora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. con riferimento a tutti i profili attinenti al merito della pretesa impositiva. Nel corso del giudizio, il contribuente depositava in atti la documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 DL 193/2016.
Con la sentenza n. 19686/2018 del 26.11.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, riteneva il ricorso inammissibile per tardività ex art. 21 D.Lgs. 546/92, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con riguardo a tutte le eccezioni inerenti al merito della pretesa tributaria e poneva le spese a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Avverso la suddetta decisione, interponeva appello il contribuente, impugnando esclusivamente il capo relativo all'intervenuta condanna alle spese di giudizio.
La Corte di Giustizia di II grado, a sua volta, ritenuto tardivo il ricorso introduttivo del giudizio, così come correttamente statuito dal giudice di prime cure, dichiarava inammissibile anche l'appello e condannava il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
Ciò posto, è evidente come la revocazione, nel merito, ove ci si limita nuovamente a censurare la sola statuizione sulle spese, sia infondata.
Non si contesta, infatti, la declaratoria di inammissibilità del ricorso che, tuttavia, rappresenta il presupposto logico-giuridico dell'intervenuta condanna alle spese di giudizio. Invero, nel momento in cui si contesta l'intervenuta condanna alle spese è ovviamente necessario impugnare, del pari, la statuizione “nel merito” del ricorso, in questo caso consacratasi in una pronuncia di inammissibilità, che è il fondamento dell'intervenuta condanna, e dell'applicazione del principio di soccombenza.
L'appellante, pertanto, avrebbe dovuto chiedere la modifica della sentenza sul punto, impugnando la statuizione di “inammissibilità” e conseguentemente, chiedere, secondo la sua prospettazione l'estinzione/ cessata materia del contendere con conseguente compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, invece, il contribuente ha prestato acquiescenza alla pronuncia di “inammissibilità”. La sentenza sul punto, deve dunque dirsi passata in giudicato.
Ora, la condanna alle spese ne rappresenta logica conseguenza e pertanto la stessa non può essere riformata nel senso voluto dal contribuente, a fronte di una declaratoria di inammissibilità passata, per l'appunto, in giudicato.
Occorre ancora considerare che, come previsto dall'art. 6 DL 193/2016, al momento dell'adesione alla definizione agevolata, il contribuente assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. La dichiarazione di adesione comporta, dunque, l'obbligo di rinunciare alla lite pendente. A seguito della rinuncia il giudizio si estingue. Ora, nel processo tributario (al pari di quello civile), tale tipo di estinzione comporta il pagamento delle spese a carico del rinunciante in favore delle altre parti, salvo solo il caso in cui la rinuncia sia stata notificata alle altre parti prima della costituzione di esse. Ciò perché in tal caso le altre parti sono state messe nella condizione di evitare comunque attività processuale.
Infatti, per il processo civile, l'art. 306 comma 4 del c.p.c. dispone che le spese siano a carico del rinunciante salvo diverso accordo tra le parti. Per il processo tributario c'è una norma sostanzialmente identica, costituita dall'art. 44 D. Lgs. n. 546/92, che al secondo comma espressamente prevede che “Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro”.
Sul punto si segnala Cass. Sez. 6, Civ. Ord. n. 8377 del 31.03.2017 secondo cui “La ricorrente, avendo presentato, in data 15/02/2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 193/2016, con impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai c.d. ruoli "rottamati", ha depositato, nel febbraio 2017, atto di rinuncia al ricorso. Ne consegue l'estinzione del giudizio. La parte rinunziante va tuttavia condannata alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in considerazione della sua soccombenza virtuale (…)”, ove pertanto la Corte riconosce la ripetibilità delle spese ed esclude la compensazione automatica.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato. In considerazione della specificità della materia le spese del grado possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa le spese del grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 5343/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2290/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez.
8 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AN ES
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per revocazione ex art. 64 D.Lgs. 546/92 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. notificato e depositato in data 06.11.2023, il Sig. FI NO NO conveniva in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottenere la revocazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio n.
2290/23, pubblicata in data 18.04.2023, non notificata.
Parte ricorrente si duole della illegittimità della sentenza sopra indicata, per aver il Giudice di secondo grado erroneamente ritenuto tardivo l'appello promosso dal contribuente avverso la sentenza emessa dalla allora
Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 19686/2018 e depositata in data 26.11.2018.
Il contribuente, previa revocazione della decisione assunta dalla CGT di secondo grado, chiedeva la riforma della sentenza emessa in primo grado che, dichiarando inammissibile il ricorso promosso dal contribuente, lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite. Il Sig. FI NO RU, in particolare, rappresentava come nel corso del giudizio di primo grado lo stesso avesse aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.
L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, con riferimento a tutte le cartelle di pagamento oggetto del ricorso e come lo stesso avesse depositato in atti le dichiarazioni di adesione, le successive
“accettazioni” della rottamazione e le ricevute bancarie attestanti il pagamento del piano concordato. Il contribuente sostiene dunque che il primo Giudice, a fronte di quanto sopra ed in assenza di contestazioni sul punto, avrebbe dovuto dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Tuttavia, con la revocazione che ci occupa (al pari del precedente appello), il contribuente non impugna la statuizione assunta in punto di inammissibilità del ricorso, ma censura esclusivamente l'intervenuta condanna alle spese di lite, chiedendone che ne venga disposta la compensazione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, Agenzia delle entrate-Riscossione, chiede il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato.
La causa era trattata all'udienza del 29.09.2025 ed ivi trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato e, come tale, deve essere rigettato.
Occorre rilevare che, con il ricorso di primo grado, il contribuente impugnava una pluralità di cartelle di pagamento (per il tramite dei rispettivi estratti di ruolo) eccependone l'omessa notificazione, al pari dei sottesi avvisi prodromici, e della successiva intimazione, con conseguente decadenza e prescrizione del credito, nonché il difetto di motivazione degli estratti di ruolo.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la difesa dell'Agente provava l'avvenuta rituale notificazione di tutte le cartelle impugnate. Si rilevava, altresì, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso e si eccepiva il difetto di legittimazione passiva della allora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. con riferimento a tutti i profili attinenti al merito della pretesa impositiva. Nel corso del giudizio, il contribuente depositava in atti la documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 DL 193/2016.
Con la sentenza n. 19686/2018 del 26.11.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, riteneva il ricorso inammissibile per tardività ex art. 21 D.Lgs. 546/92, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con riguardo a tutte le eccezioni inerenti al merito della pretesa tributaria e poneva le spese a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Avverso la suddetta decisione, interponeva appello il contribuente, impugnando esclusivamente il capo relativo all'intervenuta condanna alle spese di giudizio.
La Corte di Giustizia di II grado, a sua volta, ritenuto tardivo il ricorso introduttivo del giudizio, così come correttamente statuito dal giudice di prime cure, dichiarava inammissibile anche l'appello e condannava il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
Ciò posto, è evidente come la revocazione, nel merito, ove ci si limita nuovamente a censurare la sola statuizione sulle spese, sia infondata.
Non si contesta, infatti, la declaratoria di inammissibilità del ricorso che, tuttavia, rappresenta il presupposto logico-giuridico dell'intervenuta condanna alle spese di giudizio. Invero, nel momento in cui si contesta l'intervenuta condanna alle spese è ovviamente necessario impugnare, del pari, la statuizione “nel merito” del ricorso, in questo caso consacratasi in una pronuncia di inammissibilità, che è il fondamento dell'intervenuta condanna, e dell'applicazione del principio di soccombenza.
L'appellante, pertanto, avrebbe dovuto chiedere la modifica della sentenza sul punto, impugnando la statuizione di “inammissibilità” e conseguentemente, chiedere, secondo la sua prospettazione l'estinzione/ cessata materia del contendere con conseguente compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, invece, il contribuente ha prestato acquiescenza alla pronuncia di “inammissibilità”. La sentenza sul punto, deve dunque dirsi passata in giudicato.
Ora, la condanna alle spese ne rappresenta logica conseguenza e pertanto la stessa non può essere riformata nel senso voluto dal contribuente, a fronte di una declaratoria di inammissibilità passata, per l'appunto, in giudicato.
Occorre ancora considerare che, come previsto dall'art. 6 DL 193/2016, al momento dell'adesione alla definizione agevolata, il contribuente assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. La dichiarazione di adesione comporta, dunque, l'obbligo di rinunciare alla lite pendente. A seguito della rinuncia il giudizio si estingue. Ora, nel processo tributario (al pari di quello civile), tale tipo di estinzione comporta il pagamento delle spese a carico del rinunciante in favore delle altre parti, salvo solo il caso in cui la rinuncia sia stata notificata alle altre parti prima della costituzione di esse. Ciò perché in tal caso le altre parti sono state messe nella condizione di evitare comunque attività processuale.
Infatti, per il processo civile, l'art. 306 comma 4 del c.p.c. dispone che le spese siano a carico del rinunciante salvo diverso accordo tra le parti. Per il processo tributario c'è una norma sostanzialmente identica, costituita dall'art. 44 D. Lgs. n. 546/92, che al secondo comma espressamente prevede che “Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro”.
Sul punto si segnala Cass. Sez. 6, Civ. Ord. n. 8377 del 31.03.2017 secondo cui “La ricorrente, avendo presentato, in data 15/02/2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 193/2016, con impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai c.d. ruoli "rottamati", ha depositato, nel febbraio 2017, atto di rinuncia al ricorso. Ne consegue l'estinzione del giudizio. La parte rinunziante va tuttavia condannata alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in considerazione della sua soccombenza virtuale (…)”, ove pertanto la Corte riconosce la ripetibilità delle spese ed esclude la compensazione automatica.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato. In considerazione della specificità della materia le spese del grado possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa le spese del grado.