Art. 5.
Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 3, la classificazione in categorie delle linee della rete esercitata dalle Ferrovie dello Stato e' quella risultante dalla tabella unita alla presente legge.
Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 3, la classificazione in categorie delle linee della rete esercitata dalle Ferrovie dello Stato e' quella risultante dalla tabella unita alla presente legge.