Sentenza breve 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 16/04/2026, n. 6856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6856 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06856/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02566/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2566 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Garosci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicili fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il riconoscimento del diritto di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, nel corso della discussione in camera di consiglio, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato – con dichiarazione resa a verbale d’udienza - l’integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere con il presente gravame, stante la concessione, con prov. prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2026, in favore del richiedente asilo, della misura di accoglienza presso il CAS San Vito Lomano;
Ritenuto quindi di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di dover disporre la compensazione, stanti la peculiarità della materia trattata e la circostanza che l’Amministrazione abbia, prima della definizione del presente giudizio, adottato il provvedimento in favore di parte ricorrente;
Vista l’istanza di liquidazione delle spese relative al gratuito patrocinio;
Ritenuto di confermare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio, disposta con decreto del 15 aprile 2026, n. 207;
Visto il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) recante la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense;
Letto l’art. 82, comma 1 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui « l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medî delle tariffe professionali vigenti relative ad onorarî, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa»;
Rilevato che l’art. 130 d.p.r. 115/2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Considerato, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;
Reputato, pertanto, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso pari al valore di liquidazione corrispondente al quarto scaglione di riferimento (come individuato giusta art. 5, comma 6 d.m. 55/2014 e il punto 21 della connessa tabella), con riduzione, in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa trattata, del 50%, ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.m. 55/2014, addivenendosi quindi a una liquidazione di:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva);
- euro 956,00 (fase camerale collegiale);
per un totale di euro 2.834,00.
Precisato che a detto importo si applica:
- una riduzione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 4, del d.m. 55/2014, per l’assenza di particolari questioni di fatto o di diritto;
- una ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, il quale prevede che, con riferimento al gratuito patrocinio, gli importi determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 siano oggetto di dimezzamento.
Precisato quindi di determinare un importo di euro 991,90 per compensi professionali dovuti a titolo di gratuito patrocinio, a cui va aggiunto il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e gli altri oneri di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- compensa le spese di lite;
- liquida complessivamente, a titolo di gratuito patrocinio, in favore del difensore di parte ricorrente, la somma di euro 991,90 per onorari, diritti e spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LE, Presidente
MA LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LI | CE LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.