Art. 55. Analisi dei campioni
L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.
I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'.
Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.
I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'.
Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.