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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
CO OL ZO Presidente
SC ZA CE
GI FI CE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 713/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN VA;
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PARRINELLO Antonino;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.12.2025, il procuratore di parte ricorrente “conclude come in ricorso e discute brevemente la causa riportandosi agli atti già depositati”; il procuratore di parte resistente “conclude come in comparsa di risposta e discute brevemente la causa riportandosi agli atti già depositati, nonché al precedente verbale d'udienza in ordine alla riduzione dell'assegno; chiede, altresì, che venga valutata la possibilità che il possa pagare metà dell'assegno nel periodo estivo nel quale i bambini saranno presso di sé per 15 CP_1 giorni consecutivi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.4.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario con lui contratto in data 13.5.2009, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Marsala, al n. 41, parte II, serie A, anno 2009 e dal quale sono nati i figli
(nato il [...]) e (nato il [...]), Persona_1 Persona_2 rappresentando che il Tribunale di Marsala, con sentenza del 2.7.2024 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla ricorrente prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre confermate le statuizioni già adottate con l'ordinanza presidenziale riguardo al contributo per il mantenimento della prole a carico del , alla ripartizione delle spese straordinarie e CP_1 alla regolamentazione dei periodi di frequentazioni dei minori con il genitore non collocatario;
nonché l'assegnazione della casa coniugale in favore della . Pt_1
Essendo ad oggi decorso il termine di legge dall'avvenuta separazione consensuale, così come previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898 del 1970 e non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, la ricorrente ha esposto che:
- quest'ultimi necessitano di un maggiore contributo economico in considerazione del fatto che frequentano la scuola media e che le loro esigenze sono aumentate;
- il è impiegato presso la ditta di famiglia con un contratto a tempo CP_1 indeterminato con una retribuzione mensile non inferiore a euro 2.000,00, oltre ulteriori somme;
al contrario, la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, anche in considerazione della nascita dell'ultima figlia avvenuta il 7.3.2023.
Tutto ciò premesso, ha concluso affinché, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, venga confermato l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre, con obbligo a carico del padre di contribuire al loro mantenimento per mezzo del versamento dell'assegno mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
che venga confermato il diritto di visita del padre così come previsto nelle condizioni di separazione o ampliarlo anche nell'interesse pag. 2/6 preminente dei minori;
che venga confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta del 7.6.2025 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di
[...] affido congiunto, nonché alla regolamentazione del diritto di visita, ha contestato le avverse allegazioni di controparte relative alla domanda di aumento del contributo economico a titolo di mantenimento in favore dei figli. Nello specifico, ha esposto che:
- non corrisponde al vero quanto dichiarato dalla in merito alla propria situazione Pt_1 reddituale spiegando di avere un reddito pressoché congruente a quello prodotto durante il procedimento di separazione, di essere impiegato presso la ditta di famiglia della di lui madre (attualmente in regime di amministrazione giudiziaria) e di percepire uno stipendio mensile non superiore all'importo di euro 2.000,00;
- di provvedere, nella maggior parte dei casi, al pagamento integrale delle spese straordinarie in favore dei figli;
- il fatto che la ricorrente non svolga attività lavorativa in quanto divenuta recentemente madre non costituisce valida giustificazione per l'incremento del contributo.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e, per l'effetto, di confermare la somma di euro 300,00 per ciascuno figlio, nonché l'obbligo a carico di entrambe le parti di contribuire alla metà delle spese straordinarie, con vittoria di spese del presente giudizio.
All'udienza del 3.12.2025, a parziale modifica della sopradetta domanda, il resistente ha chiesto la riduzione d'assegno di mantenimento in favore dei figli nonché di “pagare metà dell'assegno nel periodo estivo nel quale i bambini saranno presso di sé per 15 giorni consecutivi”.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 23.10.2025, il Tribunale ha confermato il regime di affidamento condiviso dei figli delle parti e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita del padre e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente come disposto nella sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Marsala n. 539/2024; ha confermato, inoltre, l'obbligo a carico del di versare CP_1 alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 600,00 (euro Pt_1
300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie
Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 3.12.2025 il CE ha trattenuto la causa in decisione, rimettendola per competenza al Collegio. pag. 3/6 ***
Deve essere innanzitutto accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo di legge dalla data della separazione dei coniugi avvenuta in data 4.7.2024, richiesto dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge 6.5.2015 n. 55, ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Passando alle questioni attinenti ai rapporti tra le parti e con la prole, deve rilevarsi che l'art. 337-ter c.c., imponendo di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevede l'affidamento condiviso come la regola, con ciò affermando il diritto dei figli alla c.d. bigenitorialità, e che, di converso, l'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art. 337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio, in positivo, nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio in negativo nei confronti del genitore non affidatario (valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative e al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico).
Nel caso di specie, non sussistono contrasti in ordine al regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, né in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre, che vengono in questo giudizio confermati secondo quanto già stabilito con la sentenza di separazione dei coniugi.
Alla regolamentazione del domicilio prevalente dei figli minori presso la madre consegue anche la conferma dell'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale, necessario al fine di preservare in favore dei figli minori l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Venendo alle questioni di carattere economico e, in particolare, alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli se, da un lato, la madre ha chiesto un aumento del contributo sino alla somma complessiva di euro 800,00, sui rilievi della superiore capacità reddituale del e delle aumentate esigenze dei figli, dall'altro, il padre ha chiesto la CP_1 conferma o la riduzione della somma complessiva di euro 600,00 stabilita già in sede di separazione non ravvisando i presupposti dell'invocato aumento.
Ciò posto, occorre evidenziare che la ricorrente non ha fornito elementi probatori a sostegno della domanda di aumento del contributo economico in considerazione dell'aumentate esigenze dei figli avendo semplicemente dichiarato nel ricorso introduttivo che “le esigenze dei due figli minori sono inevitabilmente aumentate, trattandosi di studenti di scuola media, che necessitano di sostegni scolastici ed pag. 4/6 extrascolastici”, affermando altresì che il percepisce “uno stipendio mensile netto non CP_1 inferiore ad E. 2.000,00, oltre buoni pasto, rimborso carburante e un “fuori busta” di circa 500/600 euro mensili (per 14 mensilità)”.
Quanto alla propria situazione reddituale, invece, ha dichiarato: “io al momento sono disoccupata. Non lavoro dal 2019. Prima ero impiegata, poi ho lasciato il lavoro per badare ai miei figli.
Guadagnavo 1000 euro al mese circa e lavoravo 9-10 ore al giorno. Vivo soltanto con i soldi del mantenimento che mi corrisponde mio marito. Non usufruisco di altri aiuti. Ho un'altra figlia di due anni e mezzo avuta da altra relazione. Io convivo saltuariamente con il mio nuovo compagno che si chiama Per_3
(…) Il mio nuovo compagno ha un'impresa edile. Non so quanto guadagna. Facciamo comunque una
[...] vita modesta”; nondimeno, nulla è stato prodotto con riguardo alla situazione reddituale e patrimoniale del compagno convivente della , risultando conseguentemente preclusa Pt_1 ogni ulteriore comparazione rispetto alla corrispondente situazione reddituale della controparte.
Il , invece, producendo documentazione economica, ha rappresentato di CP_1 avere una situazione reddituale pressoché invariata rispetto al periodo in cui è stata emessa la recente sentenza di separazione e, all'udienza dell'8.10.2025, ha dichiarato: “chiedo la conferma dell'assegno di mantenimento o, se possibile, una piccola riduzione, visto che tutte le spese straordinarie gravano su di me”, senza, tuttavia, avere dimostrato o documentato l'esatta misura delle spese anzidette.
Il resistente ha poi formulato domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli con particolare riferimento al periodo estivo in cui i figli staranno presso di lui.
Sul punto, va osservato che “in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile a favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dall'affidatario stesso nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione dell'esigenze della prole rapportate all'anno” (cfr. Cass. Civ. n. 12308/2007, Cass. Civ. n. 566/2001).
Ne consegue che il pagamento dell'assegno per i figli non può ritenersi sospeso nei periodi in cui gli stessi vivano presso il genitore non affidatario, né quest'ultimo può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno medesimo per il tempo in cui i minori si trovino presso di lui ed egli provveda, pertanto, in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr. Cass.
Civ. n. 11138/1996, Cass. Civ. n. 566/2001, Cass. Civ. n. 12308/2007).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono e in assenza di elementi sopravvenuti ovvero di nuove allegazioni delle parti idonee a giustificare una revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento, il Tribunale ritiene di dover confermare l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione CP_1
pag. 5/6 in favore della dell'importo complessivo di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo indici ISTAT, nonché di confermare l'obbligo a carico dello stesso di contribuire alle spese straordinarie in favore dei minori nella misura del
50%.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, appaiono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 13.5.2009, trascritto alla parte II, serie A, n. 41,
[...] Controparte_1
Uff. 1 degli atti dello stato civile presso il Comune di Marsala;
- affida congiuntamente a entrambi i genitori i figli (nato il [...]) e Persona_1
(nato il [...]), con collocamento prevalente presso la madre, Persona_2 confermando la disciplina degli incontri con il genitore non collocatario delineata dal Tribunale di
Marsala con la sentenza di separazione n.
2.7.2024 emessa nell'ambito del procedimento n.
1316/2022;
- assegna a la casa coniugale;
Parte_1
- conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli, versando a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Marsala in data
12.12.2025.
Il Presidente Il CE rel. ed est.
CO OL ZO GI FI
pag. 6/6