Art. 86.
Sino a quando non sara' emanato il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.
Sino a quando non sara' emanato il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.