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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente e Relatore
PREVIDI CLAUDIO, Giudice
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 351/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiorano Modenese - Piazza Ciro Menotti 1 41042 Fiorano Modenese MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0005873 TASI 2019
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 16/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiorano Modenese - Piazza Ciro Menotti 1 41042 Fiorano Modenese MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0005871 IMU 2019
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiorano Modenese - Piazza Ciro Menotti 1 41042 Fiorano Modenese MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0005872 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 432/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso R.G. 351/2025, riunito per connessione ai ricorsi R.G. n. 352/2025 e R.G. n. 353/2025, Ricorrente_1 s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento n. 5871-2025 IMU 2019, n. 5872-2025 IMU 2020 e n. 5873-2025 TASI 2019.
Gli accertamenti riguardano un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 194,58 kw, costruito in diritto di superfice;
un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 684,675 kw, costituito da due sezioni (di
386,59 kw e di 298,08 kw), costruito sulla base di un diritto di uso del lastrico solare;
un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 458,75 kw, costituito sulla base di un diritto di uso del lastrico solare;
un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 280,930 kw, costruito sulla base di un diritto di uso del lastrico solare.
Gli atti di accertamenti sono notificati dal Comune di Fiorano Modenese, in quanto si tratta, secondo la tesi comunale, di fabbricati che sarebbero da accatastare in categoria catastale D e nelle more dell'accatastamento sarebbero stati da valorizzare sulla base delle scritture contabili.
La ricorrente premette che due impianti risultavano essere stati realizzati dalla società Ricorrente_1 S.p.A. sui lastrici solari di stabilimenti sempre di proprietà della società Società_2 quest'ultima e Ricorrente_1 S.p.A. risultava inizialmente in essere un contratto di locazione relativo agli immobili in oggetto, nell'ambito del quale Società_2 S.p.A. concedeva in uso, sempre di natura obbligatoria, anche i lastrici solari, rinunciando espressamente al proprio diritto di accessione sugli impianti. A seguito dell'operazione di conferimento già descritta, gli impianti, che risultavano già di proprietà di Ricorrente_1 S.p.A., venivano trasferiti a Ricorrente_1 S.p.A., la quale, in conformità agli accordi intervenuti con la proprietaria dell'immobile, subentrava anche nei diritti di uso, di natura obbligatoria, dei lastricati solari. Quindi, la Società aveva acquisito il mero diritto d'uso, di natura obbligatoria, sui lastrici solari su cui insistevano gli impianti de quibus. A seguito di un'attività di verifica sulla posizione tributaria della Società ai fini IMU, l'Ufficio Tributi del comune di Fiorano
Modenese rilevava l'esistenza dei tre impianti fotovoltaici (uno dei quali composto di due unità) di cui sopra in capo alla società ricorrente e non risultanti censiti catastalmente. Pertanto, in data 26 giugno 2023, provvedeva a trasmettere alla Società ricorrente una richiesta formale di informazioni riferita agli impianti non dichiarati e, in data 19 luglio 2023, la Società trasmetteva la documentazione richiesta: in particolare, venivano fornite le schede contabili tratte dal libro cespiti attestanti la contabilizzazione degli impianti. Dalle verifiche condotte attraverso le banche dati del Società_3 S.p.A., risultava che la Società fosse proprietaria dei quattro impianti fotovoltaici attivi dal 2011, acquisiti mediante atto di conferimento del 21 dicembre 2018, successivamente integrato in data 26 maggio 2020, con efficacia giuridica decorrente dal 1° gennaio 2019. In data 26 agosto 2024, l'Ufficio trasmetteva quindi alla Società una comunicazione formale, avente ad oggetto la richiesta di attivazione del procedimento di accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 218/1997. Rimasto senza esito il contraddittorio instaurato ai fini del procedimento di accertamento con adesione, il Comune resistente notificava l'Avviso di accertamento mediante il quale richiedeva il pagamento dei seguenti importi per IMU: euro 27.522,92 a titolo d'imposta; euro 2.522,02 a titolo di interessi e Euro 27.522,92 a titolo di sanzioni.
La ricorrente impugna gli atti per i seguenti motivi: A) Illegittimità dell'avviso di accertamento poiché la società non è soggetto passivo del tributo. Ad avviso della società gli atti impositivi sono illegittimi in quanto non vanta un diritto di natura reale sui lastrici su cui insistono gli impianti de quibus e, quindi, non è soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Nel caso di specie, è pacifico che la Società abbia un mero diritto di natura obbligatoria sui lastrici solari su cui insistono i pannelli fotovoltaici di cui in controversia. Ne consegue irrimediabilmente che la Società non è soggetto passivo del tributo e che, conseguentemente, gli avvisi di accertamento meritano di essere annullati.
B) In via gradata: nullità dell'atto per carenza del presupposto oggettivo, in quanto l'impianto fotovoltaico non è qualificabile come bene immobile e dunque non soggetto all'imposta. Ad avviso del ricorrente, contrariamente a quanto sostiene il Comune, l'impianto fotovoltaico non andava accatastato autonomamente né, a seguito della sua realizzazione, la società era tenuta a presentare dichiarazione di variazione per la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare sulla quale lo stesso insiste. L'impianto in questione non costituisce una centrale elettrica a panelli fotovoltaici suscettibile di autonomo accatastamento nella categoria “D – Opifici” (come accade, ad esempio, nel caso di parco fotovoltaico realizzato con strutture direttamente appoggiate al suolo), bensì un'installazione fotovoltaica architettonicamente integrata o parzialmente integrata (così come definita all'art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 del Ministro dello Sviluppo economico). Per tale tipologia di installazioni, l'Agenzia del territorio, nella nota n. 31892 del 22/6/2012 (doc.
n. 5), ha espressamente chiarito che in coerenza con i principi generali esposti nella citata Risoluzione 6 novembre 2008, n. 3/T non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Come illustrato nel medesimo documento di prassi, è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15%
o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale. Con la circolare n. 27/
E del 13 giugno 2016 (doc. n. 7) l'Amministrazione ha tra l'altro ribadito, al paragrafo 1.5., che con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge di stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con la citata circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1˚ gennaio 2016, sussiste l'obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%. La ricorrente richiama giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi.
C) In via subordinata è chiesta la disapplicazione delle sanzioni irrogate a ragione dell'incertezza interpretativa della norma impositrice.
Pertanto, parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni per i tre ricorsi riuniti R.G. 351/2025, R.G.
352/2025 e R.G.353/2025: “Voglia l'adita Corte di Giustizia Tributaria, disattesa ogni eventuale contraria istanza o eccezione, i. in via principale, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per i motivi esposti nei paragrafi 1 e 2 del presente ricorso;
ii. in subordine, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte in cui determina la base imponibile per come esposto nel paragrafo 3; iii. sempre in subordine rispetto ai motivi di ricorso n. 1 e n. 2, ma in via concorrente rispetto al terzo, dichiarare l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni, a ragione dell'incertezza interpretativa della norma impositrice, per come evidenziato nel paragrafo n. 4 del presente ricorso. iv. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. Si chiede la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.
Si costituisce l'Amministrazione comunale, resistendo ed assumendo l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:
1-sussiste la soggettività passiva in capo alla ricorrente, sia perché uno degli impianti è costituito sulla base di un diritto di superficie sia perché l'autonoma accatastabilità dell'impianto fotovoltaico costituito anche sulla semplice locazione od uso del lastrico di un capannone è stata legittimata dai documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate;
2-L'autonoma accatastabilità degli impianti fotovoltaici è confermata dal fatto che gli stessi sono stati successivamente accatastati;
3- non sussiste alcuna incertezza interpretativa, non solo per l'esistenza di giurisprudenza formatasi in epoca anteriore alle annualità in contestazione, ma soprattutto perché gli impianti sono stati effettivamente accatastati ben prima della notifica degli atti di accertamento. Pertanto, parte resistente formulava le seguenti conclusioni per i tre ricorsi riuniti R.G.
351/2025, R.G. 352/2025 e R.G.353/2025: ”Si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena di rigettare l'avverso ricorso, condannare il ricorrente alle spese di giudizio”.
In data 24 settembre 2025 il ricorrente depositava memoria, ove contestava i motivi dell'Amministrazione comunale ed insisteva nelle contestazioni agli atti.
All'udienza pubblica in data 06 Ottobre 2025 le parti insistevano nelle reciproche conclusioni e motivazioni ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ritiene i ricorsi riuniti R.G. 351/2025, riunito per connessione ai ricorsi R.G. n. 352/2025 e R.G. n. 353/2025, Ricorrente_1 s.p.a. non meritevoli di accoglimento per le motivazioni e la documentazione prodotta dalle parti.
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
I ricorsi riuniti sono infondati con conseguenza conferma dei provvedimenti impugnati.
Dalla documentazione prodotta dal Comune di Fiorano Modenese resistente risulta che gli impianti fotovoltaici sono stati acquisiti dalla Società per atto di conferimento del 21/12/2018 repertorio n. 12432/4966
e successivo atto integrativo del 26/05/2020 repertorio 13761/5599, con effetto giuridico dal 01/01/2019.
La tesi del ricorrente circa l'assenza di soggettività passiva, avendo un mero diritto d'uso di natura obbligatoria, non può essere condivisa in quanto, gli altri impianti sono di proprietà della ricorrente, come risulta dall'atto notarile sub doc.3 della comparsa comunale. A ciò si aggiunga che gli stessi sono contabilizzati nel bilancio della società ricorrente e che tali valori contabili sono stati forniti al Comune al fine di quantificare la base imponibile sulla scorta delle scritture contabili. A ciò si aggiunga che l'Agenzia del territorio nella circolare n. 36/E del 2013 ha precisato l'obbligo di accatastamento anche degli impianti fotovoltaici costruiti sul lastrico solare in base ad un contratto di locazione del medesimo lastrico solare, come avvenuto nel caso in trattazione, giuste le evidenze del doc. 3 prodotto dal Comune. Circa l'autonoma accatastabilità degli impianti oggetto di accertamento le ampie argomentazioni offerte dal ricorrente possono integralmente essere superate sulla base della circostanza pacifica agli atti che gli stessi siano stati successivamente accatastati. Circa il criterio di quantificazione della base imponibile sulla scorta delle scritture contabili, criterio non contestato dal ricorrente, non può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di non valorizzare le spese di progettazione ed approntamento, in quanto la normativa nel riferirsi al criterio contabile fa riferimento ai costi contabilizzati, senza alcuna distinzione.
In ogni caso, preme richiamare i motivi di diritto esposti dal Comune che devono intendersi integralmente richiamati, tra cui l'irrilevanza, ai fini dell'accatastamento, dell'utilizzo del bene da accatastare, il posizionamento dell'impianto anche perché successivamente accatastati, come da giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. civ. sez. V ordinanza 19-11-2024 n. 29754, idem ord. 26-11-2024 n. 30471, ord.
20-1-2023 n. 1825, e Cass. sentenza 14-3-2024 n. 6840).
Anche la richiesta di disapplicazione delle sanzioni non può essere accolta in quanto la normativa ha chiarito l'obbligo di accatastamento delle parti amovibile con l'art 1, comma 540, legge n. 306 del 2004. Sul punto si rinvia anche a Corte Costituzionale n. 162 del 2008.
Ogni altra eccezioni non espressamente trattata si considera assorbita dalle motivazioni supra riportate.
Pertanto, la Corte rigetta i ricorsi riuniti e, conseguentemente, conferma i provvedimenti impugnati.
L'esistenza di giurisprudenza di merito contrastante, anche all'interno di questa Corte di Giustizia Tributaria, rappresenta una grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, previa riunione dei ricorsi R.G. 352/2025 e R.G. 353/2025 al presente ricorso R.G. 351/2025, rigetta i ricorsi riuniti e, conseguentemente, conferma i provvedimenti impugnati. Compensa le spese. Così deciso in Modena, lì 06 Ottobre 2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente e Relatore
PREVIDI CLAUDIO, Giudice
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 351/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiorano Modenese - Piazza Ciro Menotti 1 41042 Fiorano Modenese MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0005873 TASI 2019
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 16/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiorano Modenese - Piazza Ciro Menotti 1 41042 Fiorano Modenese MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0005871 IMU 2019
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiorano Modenese - Piazza Ciro Menotti 1 41042 Fiorano Modenese MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0005872 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 432/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso R.G. 351/2025, riunito per connessione ai ricorsi R.G. n. 352/2025 e R.G. n. 353/2025, Ricorrente_1 s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento n. 5871-2025 IMU 2019, n. 5872-2025 IMU 2020 e n. 5873-2025 TASI 2019.
Gli accertamenti riguardano un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 194,58 kw, costruito in diritto di superfice;
un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 684,675 kw, costituito da due sezioni (di
386,59 kw e di 298,08 kw), costruito sulla base di un diritto di uso del lastrico solare;
un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 458,75 kw, costituito sulla base di un diritto di uso del lastrico solare;
un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 280,930 kw, costruito sulla base di un diritto di uso del lastrico solare.
Gli atti di accertamenti sono notificati dal Comune di Fiorano Modenese, in quanto si tratta, secondo la tesi comunale, di fabbricati che sarebbero da accatastare in categoria catastale D e nelle more dell'accatastamento sarebbero stati da valorizzare sulla base delle scritture contabili.
La ricorrente premette che due impianti risultavano essere stati realizzati dalla società Ricorrente_1 S.p.A. sui lastrici solari di stabilimenti sempre di proprietà della società Società_2 quest'ultima e Ricorrente_1 S.p.A. risultava inizialmente in essere un contratto di locazione relativo agli immobili in oggetto, nell'ambito del quale Società_2 S.p.A. concedeva in uso, sempre di natura obbligatoria, anche i lastrici solari, rinunciando espressamente al proprio diritto di accessione sugli impianti. A seguito dell'operazione di conferimento già descritta, gli impianti, che risultavano già di proprietà di Ricorrente_1 S.p.A., venivano trasferiti a Ricorrente_1 S.p.A., la quale, in conformità agli accordi intervenuti con la proprietaria dell'immobile, subentrava anche nei diritti di uso, di natura obbligatoria, dei lastricati solari. Quindi, la Società aveva acquisito il mero diritto d'uso, di natura obbligatoria, sui lastrici solari su cui insistevano gli impianti de quibus. A seguito di un'attività di verifica sulla posizione tributaria della Società ai fini IMU, l'Ufficio Tributi del comune di Fiorano
Modenese rilevava l'esistenza dei tre impianti fotovoltaici (uno dei quali composto di due unità) di cui sopra in capo alla società ricorrente e non risultanti censiti catastalmente. Pertanto, in data 26 giugno 2023, provvedeva a trasmettere alla Società ricorrente una richiesta formale di informazioni riferita agli impianti non dichiarati e, in data 19 luglio 2023, la Società trasmetteva la documentazione richiesta: in particolare, venivano fornite le schede contabili tratte dal libro cespiti attestanti la contabilizzazione degli impianti. Dalle verifiche condotte attraverso le banche dati del Società_3 S.p.A., risultava che la Società fosse proprietaria dei quattro impianti fotovoltaici attivi dal 2011, acquisiti mediante atto di conferimento del 21 dicembre 2018, successivamente integrato in data 26 maggio 2020, con efficacia giuridica decorrente dal 1° gennaio 2019. In data 26 agosto 2024, l'Ufficio trasmetteva quindi alla Società una comunicazione formale, avente ad oggetto la richiesta di attivazione del procedimento di accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 218/1997. Rimasto senza esito il contraddittorio instaurato ai fini del procedimento di accertamento con adesione, il Comune resistente notificava l'Avviso di accertamento mediante il quale richiedeva il pagamento dei seguenti importi per IMU: euro 27.522,92 a titolo d'imposta; euro 2.522,02 a titolo di interessi e Euro 27.522,92 a titolo di sanzioni.
La ricorrente impugna gli atti per i seguenti motivi: A) Illegittimità dell'avviso di accertamento poiché la società non è soggetto passivo del tributo. Ad avviso della società gli atti impositivi sono illegittimi in quanto non vanta un diritto di natura reale sui lastrici su cui insistono gli impianti de quibus e, quindi, non è soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Nel caso di specie, è pacifico che la Società abbia un mero diritto di natura obbligatoria sui lastrici solari su cui insistono i pannelli fotovoltaici di cui in controversia. Ne consegue irrimediabilmente che la Società non è soggetto passivo del tributo e che, conseguentemente, gli avvisi di accertamento meritano di essere annullati.
B) In via gradata: nullità dell'atto per carenza del presupposto oggettivo, in quanto l'impianto fotovoltaico non è qualificabile come bene immobile e dunque non soggetto all'imposta. Ad avviso del ricorrente, contrariamente a quanto sostiene il Comune, l'impianto fotovoltaico non andava accatastato autonomamente né, a seguito della sua realizzazione, la società era tenuta a presentare dichiarazione di variazione per la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare sulla quale lo stesso insiste. L'impianto in questione non costituisce una centrale elettrica a panelli fotovoltaici suscettibile di autonomo accatastamento nella categoria “D – Opifici” (come accade, ad esempio, nel caso di parco fotovoltaico realizzato con strutture direttamente appoggiate al suolo), bensì un'installazione fotovoltaica architettonicamente integrata o parzialmente integrata (così come definita all'art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 del Ministro dello Sviluppo economico). Per tale tipologia di installazioni, l'Agenzia del territorio, nella nota n. 31892 del 22/6/2012 (doc.
n. 5), ha espressamente chiarito che in coerenza con i principi generali esposti nella citata Risoluzione 6 novembre 2008, n. 3/T non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Come illustrato nel medesimo documento di prassi, è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15%
o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale. Con la circolare n. 27/
E del 13 giugno 2016 (doc. n. 7) l'Amministrazione ha tra l'altro ribadito, al paragrafo 1.5., che con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge di stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con la citata circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1˚ gennaio 2016, sussiste l'obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%. La ricorrente richiama giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi.
C) In via subordinata è chiesta la disapplicazione delle sanzioni irrogate a ragione dell'incertezza interpretativa della norma impositrice.
Pertanto, parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni per i tre ricorsi riuniti R.G. 351/2025, R.G.
352/2025 e R.G.353/2025: “Voglia l'adita Corte di Giustizia Tributaria, disattesa ogni eventuale contraria istanza o eccezione, i. in via principale, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per i motivi esposti nei paragrafi 1 e 2 del presente ricorso;
ii. in subordine, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte in cui determina la base imponibile per come esposto nel paragrafo 3; iii. sempre in subordine rispetto ai motivi di ricorso n. 1 e n. 2, ma in via concorrente rispetto al terzo, dichiarare l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni, a ragione dell'incertezza interpretativa della norma impositrice, per come evidenziato nel paragrafo n. 4 del presente ricorso. iv. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. Si chiede la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.
Si costituisce l'Amministrazione comunale, resistendo ed assumendo l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:
1-sussiste la soggettività passiva in capo alla ricorrente, sia perché uno degli impianti è costituito sulla base di un diritto di superficie sia perché l'autonoma accatastabilità dell'impianto fotovoltaico costituito anche sulla semplice locazione od uso del lastrico di un capannone è stata legittimata dai documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate;
2-L'autonoma accatastabilità degli impianti fotovoltaici è confermata dal fatto che gli stessi sono stati successivamente accatastati;
3- non sussiste alcuna incertezza interpretativa, non solo per l'esistenza di giurisprudenza formatasi in epoca anteriore alle annualità in contestazione, ma soprattutto perché gli impianti sono stati effettivamente accatastati ben prima della notifica degli atti di accertamento. Pertanto, parte resistente formulava le seguenti conclusioni per i tre ricorsi riuniti R.G.
351/2025, R.G. 352/2025 e R.G.353/2025: ”Si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena di rigettare l'avverso ricorso, condannare il ricorrente alle spese di giudizio”.
In data 24 settembre 2025 il ricorrente depositava memoria, ove contestava i motivi dell'Amministrazione comunale ed insisteva nelle contestazioni agli atti.
All'udienza pubblica in data 06 Ottobre 2025 le parti insistevano nelle reciproche conclusioni e motivazioni ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ritiene i ricorsi riuniti R.G. 351/2025, riunito per connessione ai ricorsi R.G. n. 352/2025 e R.G. n. 353/2025, Ricorrente_1 s.p.a. non meritevoli di accoglimento per le motivazioni e la documentazione prodotta dalle parti.
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
I ricorsi riuniti sono infondati con conseguenza conferma dei provvedimenti impugnati.
Dalla documentazione prodotta dal Comune di Fiorano Modenese resistente risulta che gli impianti fotovoltaici sono stati acquisiti dalla Società per atto di conferimento del 21/12/2018 repertorio n. 12432/4966
e successivo atto integrativo del 26/05/2020 repertorio 13761/5599, con effetto giuridico dal 01/01/2019.
La tesi del ricorrente circa l'assenza di soggettività passiva, avendo un mero diritto d'uso di natura obbligatoria, non può essere condivisa in quanto, gli altri impianti sono di proprietà della ricorrente, come risulta dall'atto notarile sub doc.3 della comparsa comunale. A ciò si aggiunga che gli stessi sono contabilizzati nel bilancio della società ricorrente e che tali valori contabili sono stati forniti al Comune al fine di quantificare la base imponibile sulla scorta delle scritture contabili. A ciò si aggiunga che l'Agenzia del territorio nella circolare n. 36/E del 2013 ha precisato l'obbligo di accatastamento anche degli impianti fotovoltaici costruiti sul lastrico solare in base ad un contratto di locazione del medesimo lastrico solare, come avvenuto nel caso in trattazione, giuste le evidenze del doc. 3 prodotto dal Comune. Circa l'autonoma accatastabilità degli impianti oggetto di accertamento le ampie argomentazioni offerte dal ricorrente possono integralmente essere superate sulla base della circostanza pacifica agli atti che gli stessi siano stati successivamente accatastati. Circa il criterio di quantificazione della base imponibile sulla scorta delle scritture contabili, criterio non contestato dal ricorrente, non può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di non valorizzare le spese di progettazione ed approntamento, in quanto la normativa nel riferirsi al criterio contabile fa riferimento ai costi contabilizzati, senza alcuna distinzione.
In ogni caso, preme richiamare i motivi di diritto esposti dal Comune che devono intendersi integralmente richiamati, tra cui l'irrilevanza, ai fini dell'accatastamento, dell'utilizzo del bene da accatastare, il posizionamento dell'impianto anche perché successivamente accatastati, come da giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. civ. sez. V ordinanza 19-11-2024 n. 29754, idem ord. 26-11-2024 n. 30471, ord.
20-1-2023 n. 1825, e Cass. sentenza 14-3-2024 n. 6840).
Anche la richiesta di disapplicazione delle sanzioni non può essere accolta in quanto la normativa ha chiarito l'obbligo di accatastamento delle parti amovibile con l'art 1, comma 540, legge n. 306 del 2004. Sul punto si rinvia anche a Corte Costituzionale n. 162 del 2008.
Ogni altra eccezioni non espressamente trattata si considera assorbita dalle motivazioni supra riportate.
Pertanto, la Corte rigetta i ricorsi riuniti e, conseguentemente, conferma i provvedimenti impugnati.
L'esistenza di giurisprudenza di merito contrastante, anche all'interno di questa Corte di Giustizia Tributaria, rappresenta una grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, previa riunione dei ricorsi R.G. 352/2025 e R.G. 353/2025 al presente ricorso R.G. 351/2025, rigetta i ricorsi riuniti e, conseguentemente, conferma i provvedimenti impugnati. Compensa le spese. Così deciso in Modena, lì 06 Ottobre 2025