Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza di soggettività passiva

    La Corte ritiene che la tesi della ricorrente non possa essere condivisa, poiché altri impianti sono di proprietà della ricorrente, sono contabilizzati nel bilancio della società e i valori contabili sono stati forniti al Comune per quantificare la base imponibile. Inoltre, l'Agenzia del territorio ha precisato l'obbligo di accatastamento anche per impianti costruiti su lastrico solare in base a contratto di locazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per carenza del presupposto oggettivo

    Le argomentazioni del ricorrente sono superate dalla circostanza pacifica che gli impianti siano stati successivamente accatastati. La normativa fa riferimento ai costi contabilizzati senza distinzioni per il criterio contabile.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni per incertezza interpretativa

    La richiesta non può essere accolta in quanto la normativa ha chiarito l'obbligo di accatastamento delle parti amovibili con l'art 1, comma 540, legge n. 306 del 2004. Si rinvia anche a Corte Costituzionale n. 162 del 2008.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza di soggettività passiva

    La Corte ritiene che la tesi della ricorrente non possa essere condivisa, poiché altri impianti sono di proprietà della ricorrente, sono contabilizzati nel bilancio della società e i valori contabili sono stati forniti al Comune per quantificare la base imponibile. Inoltre, l'Agenzia del territorio ha precisato l'obbligo di accatastamento anche per impianti costruiti su lastrico solare in base a contratto di locazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per carenza del presupposto oggettivo

    Le argomentazioni del ricorrente sono superate dalla circostanza pacifica che gli impianti siano stati successivamente accatastati. La normativa fa riferimento ai costi contabilizzati senza distinzioni per il criterio contabile.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni per incertezza interpretativa

    La richiesta non può essere accolta in quanto la normativa ha chiarito l'obbligo di accatastamento delle parti amovibili con l'art 1, comma 540, legge n. 306 del 2004. Si rinvia anche a Corte Costituzionale n. 162 del 2008.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per assenza di soggettività passiva

    La Corte ritiene che la tesi della ricorrente non possa essere condivisa, poiché altri impianti sono di proprietà della ricorrente, sono contabilizzati nel bilancio della società e i valori contabili sono stati forniti al Comune per quantificare la base imponibile. Inoltre, l'Agenzia del territorio ha precisato l'obbligo di accatastamento anche per impianti costruiti su lastrico solare in base a contratto di locazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per carenza del presupposto oggettivo

    Le argomentazioni del ricorrente sono superate dalla circostanza pacifica che gli impianti siano stati successivamente accatastati. La normativa fa riferimento ai costi contabilizzati senza distinzioni per il criterio contabile.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni per incertezza interpretativa

    La richiesta non può essere accolta in quanto la normativa ha chiarito l'obbligo di accatastamento delle parti amovibili con l'art 1, comma 540, legge n. 306 del 2004. Si rinvia anche a Corte Costituzionale n. 162 del 2008.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 5
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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