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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Frosinone in persona del Giudice monocratico Onorario dr.ssa Antonella Iacoboni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 3129 / 21 n R.g. avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv. Tancredi Lisena in virtù di procura alle liti in Parte_1
atti
- parte attrice -
E
( già in persona del suo lrpt rapp.ta e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avv. Luca Ciavardini giusta procura alle liti in atti
- convenuto -
Conclusioni : come precisate dalle parti in esito a discussione orale ex art 281 sexies all'udienza del
19.12.25
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio, avanti l'intestato
Tribunale l' per ivi sentir “ condannare al risarcimento la Compagnia che copre i CP_3 danni da fenomeni atmosferici e da eventi catastrofici l'immobile di proprietà dell'assicurato.
Concludeva, chiedendo la somma di euro 36.000,00 o quella maggiore o minore determinata dal
Giudice adito.
Si costituiva l'assicurazione convenuta la quale chiedeva, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, sul presupposto che i danni dedotti erano esclusi dalla polizza assicurativa stipulata tra le parti.
Veniva espletata la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio . Il procedimento assegnato al giudice dott. Masetti perveniva all'udienza del 17.3.23 avanti codesto giudice designato ex ordine di servizio Presidente del Tribunale.
Conclusa l'istruttoria ed espletato il tentativo di conciliazione , il giudice, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti , fissava udienza di discussione orale ex art 281 sexies cpc .
*******
La domanda di parte attrice è fondata e appare meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione .
Sulla scorta dell'istruttoria, in esito alle dichiarazioni testimoniali svolte dalla sola attrice ed in esito all'accertamento peritale d'ufficio risulta dimostrato come l'immobile di proprietà della danneggiata è stato interessato da cedimento del terreno e conseguente crollo del muro esterno, ascrivibile alle copiose precipitazioni.
Il TU ha , dunque, confermato quanto dedotto dall'attrice e quanto emerso in esito alle prove testimoniali espletate in riferimento alle precipitazioni di forte intensità nei giorni interessati dall'evento dannoso.
Lo stesso consulente Ing , invero, ha accertato che “dalla ricerca alla banca dati risulta che Per_1 nel mese di novembre 2019 e il giorno 24, vi sono state forti precipitazioni. Dall'esame della conformazione dello stato dei luoghi è verosimile che a seguito dell'evento pioggia si abbia avuto un afflusso di acqua dal versante incalanato nella strada cementata fino ad arrivare nella zona a valle del piazzale del fabbricato dell'attrice ove è collocato il muro crollato. …” (Cfr TU in atti pag 7-8).
Osserva, ancora, l'Ing. sulla base della documentazione fotografica prodotta dal perito Per_1 dell'assicurazione convenuta, come “le canaline della strada apparissero completamente intasate da detriti trasportati dal flusso di acqua .”
Conclude, pertanto, il Consulente come il muro sia crollato a causa dello smottamento del terrapieno posto a monte “.. lo smottamento è stato provocato dalle pressioni interstiziali nel terreno dovute alle precipitazioni metereologiche… “ (cfr. TU citata ).
Alla luce, dunque, degli elementi probatori richiamati e delle risultanze della TU che , questo giudice condivide , deve ritenersi provato dalla difesa attorea il nesso eziologico tra il fatto e l'evento lesivo dedott, risultando dimostrato il danno sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur
. Per le motivazioni che precedono non può trovare accoglimento l'eccezione spiegata dalla convenuta in ordine alla non operatività della polizza siccome i danni da smottamento , franamento, ecc. risultano esclusi dalle condizioni contrattuali ( in specie art 2.3 e 5.2.3) .
Preme rilevare come , in proposito , parte attrice ha allegato l'appendice alla polizza, sottoscritta dall'assicuratore e dall'assicurato , che prevede la copertura “per danni da fenomeni atmosferici… rimborso danni per eventi catastrofici alluvione, inondazione, allagamento …” ( cfr . documento prodotto in atti clausole C e D).
Tale documento, peraltro, non è stato espressamente contestato dalla parte convenuta, che si è limitata a richiamare le condizioni di contratto e la esclusione di danni causati da franamento , cedimento, smottamento ( quindi, diverse ipotesi di danno ).
Sul punto, ricorre il principio di non contestazione, disciplinato dall'art 115 cpc , a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati.
Osserva , in tema , la Suprema Corte come “ ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione , l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile , dovendo , in mancanza , ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio ( ex multis , Cass 21227 / 2019; Cass 8647 / 2016 ; Cass. 13079 /2008 ) .
OT , inoltre, le citate pronunzie come “ la contestazione deve essere precisa e dettagliata
“.
Alla luce del menzionato principio normativo , deve ritenersi operante l'allegato alla polizza prodotto in giudizio dall'attore che prevede la copertura dei danni da fenomeni atmosferici e rimborso danni da fenomeni come allagamento, alluvione ecc .
In riferimento al quantum debeatur può assumere valenza l'accertamento demandato al Consulente
d'ufficio, atteso che anche sotto questo profilo l'elaborato peritale d'ufficio risulta esaustivo, adeguatamente motivato e supportato dai dati oggettivi. Al fine della determinazione viene applicato, infatti, il prezziario 2023 Regione Lazio attualmente vigente.
Sulla scorta di quanto precede, il danno subito dalla parte attrice può essere liquidato nei limiti e nelle modalità indicate dalla TU espletata, per un importo di complessivi euro 4900,00 oltre iva al 10% , per il costo di ripristino del muro danneggiato .
Per i dedotti motivi, la domanda attorea merita accoglimento nei termini di cui in motivazione in ordine alla fondatezza del fatto storico dedotto , mentre in riferimento ai danni richiesti , deve essere liquidato in favore di l'importo di euro 4900,00 , oltre iva al 10%, già rivalutato Parte_1 all'attualità ; sul tutto gli interessi legali dalla domanda al saldo . Le spese di lite tenuto conto del parziale accoglimento della domanda attorea vengono compensate di 1/3 e liquidate in favore del procuratore dell'attore che si dichiara antistatario, come da dispositivo.
Le spese della TU , liquidate in istruttoria , sono definitivamente poste a carico della convenuta .
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide :
- In parziale accoglimento della domanda attorea avanzata da nei confronti della Parte_1
convenuta in persona del suo lrpt condanna il convenuto al pagamento Controparte_1 in favore della attrice dell'importo di euro 4900,00, oltre iva al 10 % ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- Sussistono giusti motivi per compensare di 1/3 le spese di lite che liquida in favore del difensore antistatario della parte attrice, ex DM 55/14 , in complessivi euro 3600,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 3400,00 per compensi , oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
Le spese della TU liquidate in istruttoria sono definitivamente poste a carico della CP_4
convenuta .
[...]
Così deciso in Frosinone, a verbale d'udienza del 19.12.25
Il Giudice
dott.ssa Antonella Iacoboni