Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 313
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Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica cartella di pagamento

    Il giudice di primo grado ha annullato la cartella per omessa notifica, dato che l'Agente della riscossione non si era costituito nel giudizio di primo grado.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale

    Il giudice di primo grado ha dichiarato la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.

  • Accolto
    Validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata al contribuente in data 30/01/2015, secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., con invio della raccomandata informativa e compiuta giacenza, come comprovato dalla relata prodotta. La regolare notifica dell'atto presupposto, non tempestivamente impugnato a suo tempo, ha reso la pretesa tributaria definitiva, sanando ogni vizio di notifica e precludendo la deducibilità di vizi propri della cartella in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione.

  • Accolto
    Sospensione termini per normativa emergenziale COVID-19

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di gravame relativo all'errata declaratoria di prescrizione di sanzioni e interessi. Il giudice di prime cure ha ritenuto maturato il termine quinquennale calcolando il decorso del tempo tra la notifica dell'intimazione del 18/01/2016 e quella del 22/01/2022, senza tuttavia considerare l'incidenza della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. L'Agenzia appellante ha correttamente evidenziato che i decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza (tra cui il D.L. 18/2020 "Cura Italia" e successivi) hanno disposto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione per un periodo complessivo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tale sospensione ha comportato, per legge, lo slittamento dei termini di prescrizione e decadenza. Considerando il periodo di sospensione di circa 18 mesi (542 giorni), il termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe teoricamente scaduto nel gennaio 2021, è stato prorogato ex lege, rendendo tempestiva la notifica dell'avviso di intimazione effettuata nel gennaio 2022. Ne deriva che nessuna prescrizione è maturata, né per i tributi (soggetti a termine decennale, come già riconosciuto in primo grado) né per le sanzioni e gli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 313
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 313
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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