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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1692/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000536444000 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019441171000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019441171000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019441272000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140011096630000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140018630943000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale i giudici di prime cure avevano parzialmente accolto il ricorso del contribuente annullando la cartella di pagamento n. 03020140018630943000 per omessa notifica (stante la mancata costituzione dell'Agente della riscossione nel relativo giudizio riunito R.G.R. 1272/2022) e dichiarando la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi portati dall'avviso di intimazione notificato nel 2022.
L'Ufficio appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata sotto molteplici profili. In primo luogo, deduce la validità della notifica della cartella di pagamento suddetta, avvenuta il 30/01/2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., producendo in questo grado la relativa relata di notifica e sostenendo l'ammissibilità di tale produzione documentale. In secondo luogo, contesta la declaratoria di prescrizione dei crediti accessori
(sanzioni e interessi), rilevando come il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della sospensione dei termini di riscossione e notifica derivante dalla normativa emergenziale COVID-19, che ha prorogato i termini prescrizionali di circa 24 mesi, rendendo tempestiva la notifica dell'intimazione avvenuta il 22/01/2022
a fronte di un atto interruttivo del 2016.
L'appellato si è costituito depositando procura alle liti e istanza di visibilità del fascicolo. La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre sciogliere il nodo relativo all'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel presente grado di giudizio, costituita segnatamente dalla prova della notifica della cartella di pagamento n. 03020140018630943000 e dagli atti interruttivi della prescrizione.
Questa Corte osserva che il regime preclusivo introdotto dalla riforma del processo tributario (Legge n.
130/2022), che ha modificato l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 limitando la produzione di nuovi documenti in appello, non trova applicazione nel caso di specie. Infatti, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta essere stato depositato in data 25 luglio 2022, ovvero antecedentemente all'entrata in vigore della citata riforma. Ne consegue che, in base al principio tempus regit actum e alla disciplina transitoria, continua a trovare applicazione il testo previgente dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, il quale sanciva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e non prodotti in quella sede. Pertanto, la documentazione prodotta dall'appellante è pienamente ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione.
Esaminando il merito alla luce delle produzioni documentali ammesse, si rileva che la cartella di pagamento n. 03020140018630943000, annullata dal primo giudice per carenza di prova, risulta invece essere stata regolarmente notificata al contribuente in data 30/01/2015, secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., con invio della raccomandata informativa e compiuta giacenza, come comprovato dalla relata prodotta. La regolare notifica dell'atto presupposto, non tempestivamente impugnato a suo tempo, ha reso la pretesa tributaria definitiva, sanando ogni vizio di notifica e precludendo la deducibilità di vizi propri della cartella in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione, in ossequio al consolidato principio secondo cui l'impugnazione di un atto consequenziale non consente di far valere vizi di atti precedenti ritualmente notificati e divenuti definitivi.
Parimenti fondato è il motivo di gravame relativo all'errata declaratoria di prescrizione di sanzioni e interessi.
Il giudice di prime cure ha ritenuto maturato il termine quinquennale calcolando il decorso del tempo tra la notifica dell'intimazione del 18/01/2016 e quella del 22/01/2022, senza tuttavia considerare l'incidenza della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. L'Agenzia appellante ha correttamente evidenziato che i decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza (tra cui il D.L. 18/2020 "Cura Italia" e successivi) hanno disposto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione per un periodo complessivo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tale sospensione ha comportato, per legge, lo slittamento dei termini di prescrizione e decadenza. Considerando il periodo di sospensione di circa 18 mesi (542 giorni), il termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe teoricamente scaduto nel gennaio 2021, è stato prorogato ex lege, rendendo tempestiva la notifica dell'avviso di intimazione effettuata nel gennaio 2022. Ne deriva che nessuna prescrizione è maturata, né per i tributi (soggetti a termine decennale, come già riconosciuto in primo grado) né per le sanzioni e gli interessi.
La riforma della sentenza impugnata, derivante dall'ammissione di documenti non prodotti nel grado precedente, unita alla complessità dell'evoluzione normativa in materia di sospensione dei termini, integra i giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma integralmente la sentenza impugnata, spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1692/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000536444000 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019441171000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019441171000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019441272000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140011096630000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140018630943000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale i giudici di prime cure avevano parzialmente accolto il ricorso del contribuente annullando la cartella di pagamento n. 03020140018630943000 per omessa notifica (stante la mancata costituzione dell'Agente della riscossione nel relativo giudizio riunito R.G.R. 1272/2022) e dichiarando la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi portati dall'avviso di intimazione notificato nel 2022.
L'Ufficio appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata sotto molteplici profili. In primo luogo, deduce la validità della notifica della cartella di pagamento suddetta, avvenuta il 30/01/2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., producendo in questo grado la relativa relata di notifica e sostenendo l'ammissibilità di tale produzione documentale. In secondo luogo, contesta la declaratoria di prescrizione dei crediti accessori
(sanzioni e interessi), rilevando come il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della sospensione dei termini di riscossione e notifica derivante dalla normativa emergenziale COVID-19, che ha prorogato i termini prescrizionali di circa 24 mesi, rendendo tempestiva la notifica dell'intimazione avvenuta il 22/01/2022
a fronte di un atto interruttivo del 2016.
L'appellato si è costituito depositando procura alle liti e istanza di visibilità del fascicolo. La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre sciogliere il nodo relativo all'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel presente grado di giudizio, costituita segnatamente dalla prova della notifica della cartella di pagamento n. 03020140018630943000 e dagli atti interruttivi della prescrizione.
Questa Corte osserva che il regime preclusivo introdotto dalla riforma del processo tributario (Legge n.
130/2022), che ha modificato l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 limitando la produzione di nuovi documenti in appello, non trova applicazione nel caso di specie. Infatti, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta essere stato depositato in data 25 luglio 2022, ovvero antecedentemente all'entrata in vigore della citata riforma. Ne consegue che, in base al principio tempus regit actum e alla disciplina transitoria, continua a trovare applicazione il testo previgente dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, il quale sanciva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e non prodotti in quella sede. Pertanto, la documentazione prodotta dall'appellante è pienamente ammissibile e utilizzabile ai fini della decisione.
Esaminando il merito alla luce delle produzioni documentali ammesse, si rileva che la cartella di pagamento n. 03020140018630943000, annullata dal primo giudice per carenza di prova, risulta invece essere stata regolarmente notificata al contribuente in data 30/01/2015, secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., con invio della raccomandata informativa e compiuta giacenza, come comprovato dalla relata prodotta. La regolare notifica dell'atto presupposto, non tempestivamente impugnato a suo tempo, ha reso la pretesa tributaria definitiva, sanando ogni vizio di notifica e precludendo la deducibilità di vizi propri della cartella in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione, in ossequio al consolidato principio secondo cui l'impugnazione di un atto consequenziale non consente di far valere vizi di atti precedenti ritualmente notificati e divenuti definitivi.
Parimenti fondato è il motivo di gravame relativo all'errata declaratoria di prescrizione di sanzioni e interessi.
Il giudice di prime cure ha ritenuto maturato il termine quinquennale calcolando il decorso del tempo tra la notifica dell'intimazione del 18/01/2016 e quella del 22/01/2022, senza tuttavia considerare l'incidenza della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. L'Agenzia appellante ha correttamente evidenziato che i decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza (tra cui il D.L. 18/2020 "Cura Italia" e successivi) hanno disposto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione per un periodo complessivo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tale sospensione ha comportato, per legge, lo slittamento dei termini di prescrizione e decadenza. Considerando il periodo di sospensione di circa 18 mesi (542 giorni), il termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe teoricamente scaduto nel gennaio 2021, è stato prorogato ex lege, rendendo tempestiva la notifica dell'avviso di intimazione effettuata nel gennaio 2022. Ne deriva che nessuna prescrizione è maturata, né per i tributi (soggetti a termine decennale, come già riconosciuto in primo grado) né per le sanzioni e gli interessi.
La riforma della sentenza impugnata, derivante dall'ammissione di documenti non prodotti nel grado precedente, unita alla complessità dell'evoluzione normativa in materia di sospensione dei termini, integra i giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma integralmente la sentenza impugnata, spese compensate.