Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02527/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2527 del 2025, proposto da
NE NS E.A. ZI Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio in relazione ad istanza di declaratoria di inservibilità ex art. 47 DPR n. 327/2001 con conseguente retrocessione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. UC ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso introduttivo la NE ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31, comma 1, e 117, comma 2, c.p.a., impugnando il silenzio-rifiuto e/o inadempimento serbato dal Comune di Napoli sull’istanza stragiudiziale di diffida e messa in mora notificata a mezzo PEC il 16/10/2024, deducendo che il silenzio si sarebbe consolidato dal 15/11/2024 per decorso del termine di trenta giorni.
Con la predetta istanza, la NE ha rappresentato di avere richiesto l’avvio e la definizione di un procedimento amministrativo preordinato all’adozione, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 327/2001, di un provvedimento espresso di declaratoria di inservibilità rispetto all’opera pubblica realizzata (Parco pubblico dei Ventaglieri) e, conseguentemente, la retrocessione parziale dei cespiti indicati nell’atto introduttivo.
La NE ha dedotto che la richiesta di declaratoria di inservibilità e retrocessione concerne: (i) una porzione dell’edificio sito in Napoli, via Salita Tarsia n. 62, indicata come ricadente in NCEU al foglio 11, particella 233, sub 8; (ii) una porzione dell’area scoperta antistante, identificata nella superficie ricadente al foglio 1000, particella 396 (ex 39), per complessivi mq 120.
A fondamento dell’istanza, la ricorrente ha richiamato un decreto definitivo di espropriazione prot. n. 969 del 22/04/1998, adottato dal Comune di Napoli quale ente subentrato ex art. 22 della legge n. 341/1995, nell’ambito degli interventi ex Titolo VIII della legge n. 219/1981, per la realizzazione del “Parco Pubblico dei Ventaglieri”.
1.2. La parte ricorrente ha sostenuto che i beni interessati dal decreto espropriativo non sarebbero mai stati utilizzati, trasformati o destinati alla progettata opera pubblica, deducendo che la porzione di fabbricato sarebbe rimasta “da sempre” nella disponibilità della NE, con prosecuzione delle attività didattiche, e che l’area scoperta sarebbe rimasta non trasformata.
In tale prospettazione, la NE ha rappresentato di avere, quindi, diffidato l’Amministrazione comunale con l’istanza del 16/10/2024, al fine di ottenere quantomeno l’avvio del procedimento e l’adozione di un provvedimento conclusivo espresso e motivato, comprensivo anche della determinazione del corrispettivo dovuto a titolo di indennità di retrocessione parziale.
Conclusivamente, la ricorrente ha chiesto che fosse accertata l’illegittimità del silenzio (inadempimento o rifiuto) e dichiarato l’obbligo del Comune di avviare il procedimento e definire l’istanza con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 47 del d.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con gli artt. 31 e 117 c.p.a.
La NE ha altresì domandato la nomina di un commissario ad acta, da attivarsi nell’ipotesi di protrazione dell’inerzia oltre il termine che il Tribunale avesse assegnato con sentenza, richiamando la ratio acceleratoria dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
1.3. Nel ricorso è stata inserita anche una contestuale istanza di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, in correlazione con l’art. 116 c.p.a., prospettata nell’ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto non esaustiva la documentazione prodotta dalla NE (ivi richiamata anche una relazione tecnico-stragiudiziale asseverata, nonché il piano descrittivo-particellare allegato al decreto di espropriazione).
In particolare, la NE ha rappresentato, a sostegno della domanda ostensiva, l’omessa originaria notifica, tra gli altri, della ordinanza commissariale/sindacale recante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e dell’originario piano particellare grafico-descrittivo dello esproprio, formulando la richiesta di accesso al Comune.
1.4. Avverso il silenzio, la parte ricorrente muove una sola, articolata, censura.
In particolare, la NE ha dedotto che il silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto) si perfezionerebbe ogniqualvolta la pubblica amministrazione, a fronte di un’istanza di parte volta all’adozione di un provvedimento, ometta di avviare il procedimento e di pronunciarsi con provvedimento espresso nel termine di trenta giorni, richiamando l’art. 2 della legge n. 241/1990.
La ricorrente ha ancorato l’obbligo di provvedere alla posizione giuridica che assume di vantare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 327/2001, qualificata come interesse legittimo pretensivo alla preventiva declaratoria di inservibilità e alla conseguente retrocessione parziale dei cespiti già espropriati e asseritamente non destinati all’opera pubblica, con necessità di definizione mediante atto espresso e motivato (inclusivo, secondo quanto dedotto, anche della determinazione dell’indennità/corrispettivo di retrocessione).
In tale quadro, la NE ha prospettato l’illegittimità dell’inerzia comunale quale violazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e dei canoni del giusto procedimento oltre che della correttezza/efficienza dell’azione amministrativa, insistendo per l’accertamento del silenzio e la condanna dell’Amministrazione all’avvio e alla definizione del procedimento, con richiesta di previsione della nomina di un commissario ad acta in funzione sostitutiva-sanzionatoria.
Sempre in diritto, la parte ricorrente ha contestato che eventuali adempimenti organizzativi interni (quali l’utilizzo di modulistica predisposta dall’Amministrazione) possano incidere sull’obbligo di avvio del procedimento su istanza di parte, richiamando, in via analogica, orientamenti in tema di accesso documentale e di non vincolatività della “modulistica dedicata” quale condizione di ammissibilità/procedibilità della domanda.
1.5. Il Comune di Napoli si è costituito, rappresentando che i servizi competenti avrebbero dato riscontro alle richieste della NE e deducendo, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse (oltre a chiedere il rigetto nel merito).
In particolare, la difesa comunale ha richiamato una nota del Servizio Area Tecnica Patrimonio (PG/2025/452974 del 16/05/2025), con cui sarebbero state esposte le ragioni del mancato riscontro alle istanze della ricorrente, nonché la nota dell’Area Tecnica Patrimonio PG/2025/515568 del 05/06/2025, recante chiarimenti sulle “consistenze immobiliari” oggetto della procedura espropriativa e sulle attività ritenute necessarie (rettifiche/trascrizioni/volture), con invito a presentare l’istanza di retrocessione secondo la modulistica allegata.
Nella nota PG/2025/515568 del 05/06/2025 è altresì riportato che la richiesta di accesso agli atti, “irritualmente inserita” nel ricorso, avrebbe dovuto essere rivolta al competente servizio comunale (URP) secondo le modalità regolamentari indicate dall’Amministrazione.
La difesa comunale ha inoltre richiamato la successiva nota del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio (PG_2025_1050025 del 14/11/2025), adottata a seguito di un’istanza del 06/11/2025 (PG_2025_1023219), con cui è stato comunicato che il Servizio aveva acquisito la documentazione necessaria per procedere agli adempimenti consequenziali e che avrebbe provveduto “quanto prima” alle attività di trascrizione e voltura.
Nelle difese del Comune si dà, infine, conto di una specificazione in ordine all’oggetto dell’esproprio, sostenendosi che l’unità immobiliare censita al foglio 11, particella 233, sub 8 (“scuola”) non sarebbe interessata da alcun procedimento espropriativo, mentre sarebbe interessata la sola area della “vanella” esterna per mq 120 (oggi particella 396 del foglio 100 NCT), oggetto di un decreto di espropriazione progr. annuale n. 47/2004 di rettifica del decreto sindacale n. 969/1998, rilevandosi altresì che la rettifica non sarebbe stata oggetto di trascrizione e voltura, attività indicate come necessarie ai fini delle regolarizzazioni.
1.6. La NE nelle proprie repliche ha insistito per l’accoglimento del ricorso sostenendo che le comunicazioni comunali siano meri atti interlocutori e soprassessori non idonei, con tutta evidenza, a soddisfare l’obbligo di provvedere.
La ricorrente ha inoltre ribadito che la disponibilità di un modello/fac simile per la presentazione dell’istanza costituirebbe un mero strumento organizzativo interno, non idoneo a derogare agli obblighi procedimentali ex art. 2 della legge n. 241/1990.
2. Con memoria depositata il 6 febbraio 2026, la parte ricorrente dava atto della intervenuta trasmissione da parte del Comune di Napoli della nota prot n. PG/2026/38684 del 13/1/2026 (in atti), “recante l’avvio del procedimento di retrocessione dell’ area scoperta previo conseguimento di apposita, ulteriore istanza da parte della richiedente a mezzo di modulistica ad hoc e la contestuale precisazione della prossima definizione, da parte del competente Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio dello stesso Comune di Napoli della pratica di trascrizione e voltura del decreto di rettifica della intestazione della unità immobiliare di proprietà della NE ricorrente erroneamente oggetto di espropriazione”. All’esito, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.
In presenza di siffatta dichiarazione, il Collegio non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso; ciò perché, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , “quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità” (cfr, ex multis , in detti sensi, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224).
Spese compensate in conformità alla richiesta della stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente
UC ES, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ES | PA OR |
IL SEGRETARIO