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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2876/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito – prestazione disoccupazione agricola” e vertente
TRA
( ) - avv. SECONDULFO MIRKO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2025, la parte attrice di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 27.06.2024, con la CP_ quale l aveva comunicato all'odierno ricorrente, quale erede di
Pagina 1 di 3 r.g. 2876/2025
, un presunto indebito sulla prestazione di Parte_2 disoccupazione agricola per il periodo intercorrente dall'01.01.2001 al
31.12.2001 pari ad € 676,70 per i seguenti motivi: “corrisposte indennità di CP_ disoccupazione non spettante”. Evidenziava che l si era limitato, mediante la suddetta comunicazione, a riferire in maniera generica e priva di riferimenti normativi che le somme erogate erano poi risultate non spettanti;
che era stato presentato da parte del ricorrente ricorso amministrativo che l'Ente, con delibera del 18.10.2024, aveva rigettato con la seguente motivazione: “L'indebito n. 32084 è dovuto ed è stato notificato CP_ nel rispetto dei termini prescrizionali”; che l'atto con cui l chiedeva la restituzione delle predette somme era datato 27 giugno 2024, mentre le somme erogate e risultate poi non spettanti afferivano al periodo
01.01.2001 al 31.12.2001 e che pertanto, doveva dichiararsi la prescrizione dei crediti in assenza di idonei atti interruttivi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 02.10.2025, eccependo che il debito era derivato dalla cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2001, a seguito di verbale ispettivo per le somme indebitamente percepite dalla moglie, deceduta il 7.9.2017, sulla prestazione di disoccupazione agricola, indebito n. 32084; che a seguito del disconoscimento delle giornate agricole, il 27.10.2009 la pratica era stata riesaminata e le giornate erano state cancellate, generando un debito, il n.
32084; che la comunicazione del disconoscimento era avvenuta in data
23.06.2009 a mezzo raccomandata ar sottoscritta dal medesimo ricorrente, quale coniuge della debitrice;
che nello stesso anno nello stesso anno era stata effettuata richiesta di indebito a mezzo di raccomandata consegnata sempre a mani dell'odierno ricorrente il 17.09.2009; che il successivo sollecito era stato notificato in data 11.09.2014 a mani della intestataria
; che infine, il 27.06.2024 il debito era stato assegnato al Parte_2 ricorrente e la lettera risultava notificata il 17.07.2024, ancorché il ricorrente avesse indicato come data quella del 27.06.2024; che, pertanto,
l'eccezione di prescrizione era totalmente infondata, non essendo mai decorso un decennio tra l'insorgenza del diritto e la ricezione degli atti interruttivi del corso della prescrizione.
Pagina 2 di 3 r.g. 2876/2025
Nel merito, si evidenzia che la procedura di indebito è stata azionata CP_ dall a seguito di disconoscimento delle giornate agricole prestate dalla dante causa nell'anno 2001 alle dipendenze della Agri 200 scarl;
tale provvedimento risulta essere stato comunicato a in Parte_2 data 23.06.2009 (cfr. doc. in atti), ragion per cui le motivazioni sottese alla procedura di indebito erano perfettamente conoscibili dall'odierno ricorrente. CP_ Quanto alla eccezione di prescrizione decennale, l ha documentato che la prestazione previdenziale non dovuta è stata effettivamente erogata in data 24.07.2002; rispetto a tale dies a quo,
l'istituto ha ulteriormente documentato la ricezione in capo alla dante causa della richiesta di pagamento in data 17.09.2009 e del sollecito ricevuto l'11.09.2014, atti che risultano tempestivamente idonei a interrompere il prescritto termine di prescrizione rispetto all'ultimo pacificamente ricevuto quantomeno a luglio 2024. Né la parte ricorrente può invocare l'applicazione della disciplina delle notifiche in materia di comunicazione degli atti esattoriali, atteso che, nel caso di specie, si tratta di richieste di indebito di somme non iscritte negli appositi ruoli;
peraltro, gli avvisi di ricevimento delle missive inoltrate a mezzo posta risultano ritirati da persone familiari e non vi era comunque la necessità dell'ulteriore inoltro della raccomandata informativa.
L'esito della lite, la debenza risalente del credito e il rapporto di successione con la originaria debitrice, che hanno ragionevolmente comportato la non conoscenza di atti interruttivi, costituiscono eccezionali motivi per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2876/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito – prestazione disoccupazione agricola” e vertente
TRA
( ) - avv. SECONDULFO MIRKO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2025, la parte attrice di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 27.06.2024, con la CP_ quale l aveva comunicato all'odierno ricorrente, quale erede di
Pagina 1 di 3 r.g. 2876/2025
, un presunto indebito sulla prestazione di Parte_2 disoccupazione agricola per il periodo intercorrente dall'01.01.2001 al
31.12.2001 pari ad € 676,70 per i seguenti motivi: “corrisposte indennità di CP_ disoccupazione non spettante”. Evidenziava che l si era limitato, mediante la suddetta comunicazione, a riferire in maniera generica e priva di riferimenti normativi che le somme erogate erano poi risultate non spettanti;
che era stato presentato da parte del ricorrente ricorso amministrativo che l'Ente, con delibera del 18.10.2024, aveva rigettato con la seguente motivazione: “L'indebito n. 32084 è dovuto ed è stato notificato CP_ nel rispetto dei termini prescrizionali”; che l'atto con cui l chiedeva la restituzione delle predette somme era datato 27 giugno 2024, mentre le somme erogate e risultate poi non spettanti afferivano al periodo
01.01.2001 al 31.12.2001 e che pertanto, doveva dichiararsi la prescrizione dei crediti in assenza di idonei atti interruttivi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 02.10.2025, eccependo che il debito era derivato dalla cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2001, a seguito di verbale ispettivo per le somme indebitamente percepite dalla moglie, deceduta il 7.9.2017, sulla prestazione di disoccupazione agricola, indebito n. 32084; che a seguito del disconoscimento delle giornate agricole, il 27.10.2009 la pratica era stata riesaminata e le giornate erano state cancellate, generando un debito, il n.
32084; che la comunicazione del disconoscimento era avvenuta in data
23.06.2009 a mezzo raccomandata ar sottoscritta dal medesimo ricorrente, quale coniuge della debitrice;
che nello stesso anno nello stesso anno era stata effettuata richiesta di indebito a mezzo di raccomandata consegnata sempre a mani dell'odierno ricorrente il 17.09.2009; che il successivo sollecito era stato notificato in data 11.09.2014 a mani della intestataria
; che infine, il 27.06.2024 il debito era stato assegnato al Parte_2 ricorrente e la lettera risultava notificata il 17.07.2024, ancorché il ricorrente avesse indicato come data quella del 27.06.2024; che, pertanto,
l'eccezione di prescrizione era totalmente infondata, non essendo mai decorso un decennio tra l'insorgenza del diritto e la ricezione degli atti interruttivi del corso della prescrizione.
Pagina 2 di 3 r.g. 2876/2025
Nel merito, si evidenzia che la procedura di indebito è stata azionata CP_ dall a seguito di disconoscimento delle giornate agricole prestate dalla dante causa nell'anno 2001 alle dipendenze della Agri 200 scarl;
tale provvedimento risulta essere stato comunicato a in Parte_2 data 23.06.2009 (cfr. doc. in atti), ragion per cui le motivazioni sottese alla procedura di indebito erano perfettamente conoscibili dall'odierno ricorrente. CP_ Quanto alla eccezione di prescrizione decennale, l ha documentato che la prestazione previdenziale non dovuta è stata effettivamente erogata in data 24.07.2002; rispetto a tale dies a quo,
l'istituto ha ulteriormente documentato la ricezione in capo alla dante causa della richiesta di pagamento in data 17.09.2009 e del sollecito ricevuto l'11.09.2014, atti che risultano tempestivamente idonei a interrompere il prescritto termine di prescrizione rispetto all'ultimo pacificamente ricevuto quantomeno a luglio 2024. Né la parte ricorrente può invocare l'applicazione della disciplina delle notifiche in materia di comunicazione degli atti esattoriali, atteso che, nel caso di specie, si tratta di richieste di indebito di somme non iscritte negli appositi ruoli;
peraltro, gli avvisi di ricevimento delle missive inoltrate a mezzo posta risultano ritirati da persone familiari e non vi era comunque la necessità dell'ulteriore inoltro della raccomandata informativa.
L'esito della lite, la debenza risalente del credito e il rapporto di successione con la originaria debitrice, che hanno ragionevolmente comportato la non conoscenza di atti interruttivi, costituiscono eccezionali motivi per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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