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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3408/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9893/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipio 74 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 898.2025 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 898.2025 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0343 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1755.2020 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3112 TASI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 606.2021 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Palma Campania e della SO.GE.R.T.
S.p.A., concessionario per la riscossione dei tributi del Comune, ON RO ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2025/898, notificata in data 08/05/2025 dalla SO.GE.R.T. S.p.A., per il recupero di un credito complessivo di € 825,31 a titolo di IMU (2015), TARI (2015) e TASI (2014 e 2015).
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto consequenziale per omessa o irrituale notifica degli atti presupposti (Accertamento esecutivo n. 0343; Accertamento n. 1755/2020; Accertamento n. 3112;
Ingiunzione n. 606/2021) e l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del diritto alla riscossione.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sola SO.GE.R.T. S.p.A., contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. In via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva circa le contestazioni sul merito della pretesa;
nel merito, produceva le relate di notifica comprovanti il regolare perfezionamento degli atti prodromici, deducendo la conseguente inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività della pretesa e la genericità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il Comune di Palma Campania non si è costituito.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via del tutto assorbente, la Corte rileva che la documentazione depositata dalla SO.GE.R.T. S.p.A. smentisce l'eccezione del ricorrente secondo cui gli atti prodromici all'intimazione impugnata non sarebbero mai stati notificati. Dall'esame delle relate di notifica in atti emerge la piena e rituale conoscenza legale degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione in capo al contribuente, perfezionatasi ben prima della notifica dell'atto oggi impugnato.
Nello specifico, le modalità di notifica dei singoli atti prodromici risultano le seguenti:
Avviso di accertamento esecutivo n. 0343 (IMU 2015): L'atto è stato regolarmente notificato in data
14/01/2021 presso la residenza del contribuente in Indirizzo_1. L'atto è stato consegnato a mani di Nominativo_2, qualificatosi come "figlio/a" del destinatario (familiare convivente), come attestato dal Messo Notificatore Nominativo_3. Avviso di accertamento esecutivo n. 3112 (TASI 2015): Parimenti, l'atto risulta regolarmente notificato in data 14/01/2021 al medesimo indirizzo, tramite consegna a mani del figlio Nominativo_2, ad opera del medesimo Messo Notificatore.
Avviso di accertamento n. 1755/2020 (TARI 2015): In data 27/02/2021, il Messo Notificatore constatava la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone idonee a ricevere l'atto ex art. 139 c.p.c.
Conseguentemente, si attivava regolarmente la procedura di compiuta giacenza: l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale/Ufficio in data 10/03/2021 ed è stata contestualmente inviata la prevista
Raccomandata A/R informativa (CAD n. IT0005208107), perfezionando così la notifica ex art. 140 c.p.c. in data 20/03/2021. Ingiunzione di pagamento n. 2021/606 (TASI 2014): L'atto è stato regolarmente notificato in data 14/06/2021
a mani del figlio convivente Nominativo_2, come attestato dalla relata a firma del Messo Notificatore Nominativo_4. (Si rileva altresì, per completezza, che il precedente accertamento n. 1597 fondante tale ingiunzione risulta notificato in data 12/12/2019 a mani della moglie convivente).
Sotto il profilo giuridico, si osserva che la notifica a mani di un familiare convivente (art. 139, comma 2, c.p.
c.) crea una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto e di convivenza. Era onere del ricorrente, che ne contesti la validità, fornire prova rigorosa del contrario (ad esempio, dimostrando l'assoluta occasionalità della presenza del consegnatario), prova che nel caso di specie non è stata in alcun modo fornita né dedotta.
Né, in tali casi, la legge prescrive l'invio di una successiva raccomandata informativa (CAN), obbligatoria solo in caso di consegna a portiere o vicino di casa.
Accertata la validità delle suddette notifiche, i provvedimenti impositivi sono divenuti definitivi e incontestabili stante la mancata impugnazione nei termini di legge ex art. 21 del D. Lgs. 546/1992. Ne consegue l'irretrattabilità del credito in essi cristallizzato e la palese inammissibilità di qualsiasi censura sul merito della pretesa mossa per la prima volta avverso la successiva intimazione di pagamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni in punto di regolarità formale della sequenza procedimentale, risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione. Al di là della sua irrituale genericità, il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. invocato da parte ricorrente è stato ampiamente interrotto dalle valide notifiche compiute nel corso dell'anno 2021 (gennaio, marzo, giugno). Considerando che l'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata in data 08/05/2025, il termine prescrizionale di cinque anni non risulta affatto decorso.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato, assorbendo ciò la decisione sulla carenza di legittimazione passiva sollevata dal Concessionario.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 del D.Lgs. 546/1992 e art. 91 c.p.c.
Tenuto conto del valore modesto della controversia (€ 825,31) e dell'assenza di complessità delle questioni trattate, le stesse vengono liquidate a carico del ricorrente in favore della società SO.GE.R.T. S.p.A. nella misura di € 250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Nominativo_1. Nulla si dispone per il Comune di Palma Campania, non essendosi costituito in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente SO.GE.
R.T. S.p.A., che liquida in € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nominativo_1 dichiaratasi antistataria.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9893/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipio 74 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 898.2025 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 898.2025 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0343 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1755.2020 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3112 TASI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 606.2021 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Palma Campania e della SO.GE.R.T.
S.p.A., concessionario per la riscossione dei tributi del Comune, ON RO ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2025/898, notificata in data 08/05/2025 dalla SO.GE.R.T. S.p.A., per il recupero di un credito complessivo di € 825,31 a titolo di IMU (2015), TARI (2015) e TASI (2014 e 2015).
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto consequenziale per omessa o irrituale notifica degli atti presupposti (Accertamento esecutivo n. 0343; Accertamento n. 1755/2020; Accertamento n. 3112;
Ingiunzione n. 606/2021) e l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del diritto alla riscossione.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sola SO.GE.R.T. S.p.A., contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. In via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva circa le contestazioni sul merito della pretesa;
nel merito, produceva le relate di notifica comprovanti il regolare perfezionamento degli atti prodromici, deducendo la conseguente inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività della pretesa e la genericità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il Comune di Palma Campania non si è costituito.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via del tutto assorbente, la Corte rileva che la documentazione depositata dalla SO.GE.R.T. S.p.A. smentisce l'eccezione del ricorrente secondo cui gli atti prodromici all'intimazione impugnata non sarebbero mai stati notificati. Dall'esame delle relate di notifica in atti emerge la piena e rituale conoscenza legale degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione in capo al contribuente, perfezionatasi ben prima della notifica dell'atto oggi impugnato.
Nello specifico, le modalità di notifica dei singoli atti prodromici risultano le seguenti:
Avviso di accertamento esecutivo n. 0343 (IMU 2015): L'atto è stato regolarmente notificato in data
14/01/2021 presso la residenza del contribuente in Indirizzo_1. L'atto è stato consegnato a mani di Nominativo_2, qualificatosi come "figlio/a" del destinatario (familiare convivente), come attestato dal Messo Notificatore Nominativo_3. Avviso di accertamento esecutivo n. 3112 (TASI 2015): Parimenti, l'atto risulta regolarmente notificato in data 14/01/2021 al medesimo indirizzo, tramite consegna a mani del figlio Nominativo_2, ad opera del medesimo Messo Notificatore.
Avviso di accertamento n. 1755/2020 (TARI 2015): In data 27/02/2021, il Messo Notificatore constatava la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone idonee a ricevere l'atto ex art. 139 c.p.c.
Conseguentemente, si attivava regolarmente la procedura di compiuta giacenza: l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale/Ufficio in data 10/03/2021 ed è stata contestualmente inviata la prevista
Raccomandata A/R informativa (CAD n. IT0005208107), perfezionando così la notifica ex art. 140 c.p.c. in data 20/03/2021. Ingiunzione di pagamento n. 2021/606 (TASI 2014): L'atto è stato regolarmente notificato in data 14/06/2021
a mani del figlio convivente Nominativo_2, come attestato dalla relata a firma del Messo Notificatore Nominativo_4. (Si rileva altresì, per completezza, che il precedente accertamento n. 1597 fondante tale ingiunzione risulta notificato in data 12/12/2019 a mani della moglie convivente).
Sotto il profilo giuridico, si osserva che la notifica a mani di un familiare convivente (art. 139, comma 2, c.p.
c.) crea una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto e di convivenza. Era onere del ricorrente, che ne contesti la validità, fornire prova rigorosa del contrario (ad esempio, dimostrando l'assoluta occasionalità della presenza del consegnatario), prova che nel caso di specie non è stata in alcun modo fornita né dedotta.
Né, in tali casi, la legge prescrive l'invio di una successiva raccomandata informativa (CAN), obbligatoria solo in caso di consegna a portiere o vicino di casa.
Accertata la validità delle suddette notifiche, i provvedimenti impositivi sono divenuti definitivi e incontestabili stante la mancata impugnazione nei termini di legge ex art. 21 del D. Lgs. 546/1992. Ne consegue l'irretrattabilità del credito in essi cristallizzato e la palese inammissibilità di qualsiasi censura sul merito della pretesa mossa per la prima volta avverso la successiva intimazione di pagamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni in punto di regolarità formale della sequenza procedimentale, risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione. Al di là della sua irrituale genericità, il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. invocato da parte ricorrente è stato ampiamente interrotto dalle valide notifiche compiute nel corso dell'anno 2021 (gennaio, marzo, giugno). Considerando che l'intimazione di pagamento impugnata risulta notificata in data 08/05/2025, il termine prescrizionale di cinque anni non risulta affatto decorso.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato, assorbendo ciò la decisione sulla carenza di legittimazione passiva sollevata dal Concessionario.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 del D.Lgs. 546/1992 e art. 91 c.p.c.
Tenuto conto del valore modesto della controversia (€ 825,31) e dell'assenza di complessità delle questioni trattate, le stesse vengono liquidate a carico del ricorrente in favore della società SO.GE.R.T. S.p.A. nella misura di € 250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Nominativo_1. Nulla si dispone per il Comune di Palma Campania, non essendosi costituito in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente SO.GE.
R.T. S.p.A., che liquida in € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nominativo_1 dichiaratasi antistataria.