Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
È sufficientemente motivato il provvedimento di sequestro preventivo che, pur non recando l'indicazione delle norme che si assumono violate, contenga una compiuta descrizione della condotta, tale da esaurire l'onere di indicazione del titolo del reato per il quale si procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 35481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35481 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 12/07/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1120
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 13777/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LF, nato il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENZO MICHELE;
sentito il Pubblico Ministero Sost. Proc. Gen. Dott. D'ANGELO GIOVANNI, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, Avv. PLACANICA CESARE del Foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 24 ottobre 2006 il P.M. presso il Tribunale di Latina chiedeva al G.I.P. il sequestro preventivo di un manufatto detto "Ponte Rosso", sottoposto a vincolo archeologico e fatto oggetto da parte di SS RI (esecutore) e CA AL (committente) di un intervento manipolativo che aveva alterato in aumento il volume di uno degli archi del ponte, mediante la demolizione della sua parte superiore e la successiva ricostruzione con massetto in cemento. Nella premessa della richiesta venivano rubricati i reati di cui all'art. 110, art. 734, art. 635 c.p., n. 3, D.P.R. n. 380 del 1981, art. 44, lett. c), e D.P.R. n. 146/181, D.Lgs. n. 42 del 2004.
In data 8 marzo 2007 il G.I.P. emanava il decreto di sequestro, nella cui premessa si legge: "esaminata la richiesta in data 24/10/06 di emissione di decreto di sequestro preventivo, richiesta che si intende richiamata e che ai allega ...". Il decreto motivava l'esistenza del periculum in mora in quanto la costruzione che si assumeva abusiva non era ancora terminata e comunque la disponibilità del bene da parte dell'indagato, stante la violazione del vincolo ambientale, protraeva l'offesa del bene protetto dalla norma incriminatrice.
Il decreto veniva impugnato da CA AL con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p., comma 2, e con la proposizione di due motivi:
- violazione di legge e nullità del decreto per omessa indicazione del titolo di reato;
- violazione di legge e nullità del decreto per omessa indicazione del periculum in mora.
Osserva il ricorrente che la legittimità del sequestro è condizionata alla possibilità di sussumere il fatto sotto un'astratta ma determinata ipotesi di reato, cosa che nel caso di specie non era possibile fare perché il corpo del decreto, benché descrivesse la condotta, non conteneva l'indicazione di alcuna norma assunta come violata. Per altro verso la parte motiva del decreto, per la sua essenzialità, non consentiva operazioni ermeneutiche in grado di sopperire alla carenza di indicazioni esplicite. Quanto al secondo profilo, il ricorrente lamenta la mancata indicazione del periculum, nonché l'indicazione delle conseguenze del reato in termini di mera probabilità (probabile aumento dell'altezza tra il pelo dell'acqua e l'intradosso della trave dell'arco centrale).
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve rilevarsi che il ricorrente non fa alcun cenno al fatto che il decreto porta in allegato la richiesta del P.M. nella quale sono precisamente indicati gli articoli di legge che si assumono violati, dichiarando invece che malgrado la presenza di un richiamo, tale atto non risulta di fatto integrato nel provvedimento del G.I.P., frase che non nega inequivocamente la materiale allegazione della richiesta al decreto. In ogni caso, se è ben vero che il provvedimento di sequestro deve recare l'indicazione delle norme che si assumono violate, deve osservarsi che tale prescrizione (affermata in giurisprudenza anche da Cass. sez. 3^, sent. n. 1402 dep. il 15 giugno 1994), si deve alla necessità di evidenziare l'astratta configurabilità del reato e soprattutto di chiarire il nesso pertinenziale tra la cosa e il reato ipotizzato.
Ora, pur ammettendo per ipotesi che la richiesta del P.M. non fosse allegata al decreto del G.I.P., va rilevato che quando il decreto contenga una compiuta descrizione della condotta, essa appare di per sè in grado di esaurire l'onere d'indicazione del titolo del reato per il quale si procede, malgrado l'omessa indicazione degli articoli di legge;
ne deriva che, in presenza di una compiuta descrizione, non si potrà parlare di nullità del decreto, non realizzandosi ne' la totale difformità dell'atto dal suo tipo legale, ne' la violazione di alcun diritto della difesa.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la struttura del decreto consentiva al suo lettore di ottenere tutte le informazioni necessaria e sufficienti sia a sciogliere l'interrogativo circa la sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, sia a verificare la pertinenza tra la res sequestrata e il reato.
Ed infatti, il G.I.P. descrive analiticamente la condotta incriminata (ne da atto lo stesso ricorrente) e ne indica la connotazione penalmente illecita collegandola e facendo esplicito riferimento a due inequivocabili circostanze di fatto:
- mancata autorizzazione dei lavori da parte del Comune competente;
- inclusione del manufatto in zona sottoposta a vincolo archeologico nonché ricadente all'interno del Parco Nazionale del Circeo e dunque tutelata dal R.D. n. 285 del 1934 e R.D. n. 394 del 1991. Tali precise indicazioni sono autonomamente in grado di dar conto senza alcun equivoco di almeno una delle imputazioni provvisorie elevate a carico dello CA (quella di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146 e art. 181), poiché contengono tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, quali l'insistenza dell'area in zona archeologica e l'assenza di autorizzazione ad eseguire i lavori.
Tale violazione è a sua volta in grado di giustificare per sè sola il sequestro adottato, il quale sarebbe perciò munito, quantomeno per quella particolare ipotesi di reato, di ogni possibile requisito formale, e sicuramente idoneo a dare all'interessato le informazioni dovutegli ai sensi di legge. In ogni caso, quando l'assenza di riferimenti legislativi sia bilanciata dalla descrizione della condotta, non può essere sintomatica di altro che di un vizio di motivazione per incompletezza o contraddittorietà, nella misura in cui essa può indurre dubbi di qualificazione del fatto: il vizio non sarebbe perciò comunque deducibile col ricorso per cassazione. Che in materia di misure cautelari reali è limitato alla violazione di legge, o per espressa disposizione dell'art. 325 c.p.p., comma 1, o perché, trattandosi di ricorso per saltum alternativo al riesame, è principio generale, desumibile dall'art. 569 c.p.p., che esso non consente di rilevare i vizi di motivazione (cfr. Cass. sez. 1^, sent. n. 1250 dep. il 24 aprile 1991). Il secondo motivo di ricorso è palesemente inammissibile per difetto di specificità, poiché asserisce genericamente la mancata indicazione del periculum in mora, ignorando del tutto l'esplicita indicazione del decreto che vuole impedire la non ancora verificatasi ultimazione di lavori, e omettendo qualsiasi censura verso tale preciso argomento. In conclusione, tutti gli argomenti illustrati dal ricorrente sono inammissibili o manifestamente infondati, da che discende l'inammissibilità del ricorso. A tale declaratoria consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007