Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
Il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, lett. b), D.Lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) non si applica al delitto di lesioni volontarie aggravato a norma dell'art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, in quanto esso non appartiene alla competenza del giudice di pace, condizione necessaria per l'applicabilità delle sanzioni previste per i reati rimessi alla cognizione di quest'ultimo.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: se il reato è aggravato non rientra nella competenza del giudice di paceAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di lesioni personali, aggravate a norma dell' art. 585, comma 1, c.p., non si applica il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall' art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 , nei casi di cui all' art. 585, comma 1, c.p. , nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, trattandosi di delitto che esula dalla competenza del giudice di pace (Cassazione penale , sez. V , 27/01/2023 , n. 18796). Fonte: Ced Cassazione Penale 2023 Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2008, n. 46133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46133 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1578
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 4857/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, SEZ. DIST. DI SASSARI;
avverso la sentenza emessa il 6-11-07 dal Tribunale di Sassari;
nel procedimento a carico di:
AL IO, nato il [...].
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 6-11-07 il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, applicava a AL IO - imputato di lesioni guarite in gg. 7, commesse con un coltello a serramanico ai danni di LI AL, (capo A), di porto ingiustificato fuori della propria abitazione di detto coltello (capo B) e di minaccia ai danni del sopracitato soggetto (capo C) - la pena concordemente indicata dalle parti, previo riconoscimento della continuazione e delle attenuanti generiche equivalenti.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto per il reato più grave era stata applicata la pena pecuniaria prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, lett. b per il reato di lesioni di cui all'art. 582 cpv.
c.p. di competenza del giudice di pace, mentre il reato in esame (lesioni aggravate ex art. 582 e 585 c.p.) è sottratto alla competenza di questo giudice, per cui doveva infliggersi la pena detentiva.
La denuncia è fondata.
Invero esula dalla competenza del giudice di pace e non può quindi essere sanzionato con le pene previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 il reato di lesioni aggravate ex art. 585 c.p., nulla rilevando che l'aggravante sia stata, all'esito del giudizio di comparazione, neutralizzata dalla concessione delle attenuanti generiche (Cass. 15-4-04 n. 22830 Rv. 228825). Poiché si verte in situazione di pena illegale s'impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Sassari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008