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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1332/2019 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliata in San Costantino Calabro (VV) Via XXI Aprile n.7, presso il proprio studio legale.
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Controparte_1 C.F._2
Via San Giovanni Bosco n.5, presso lo studio dell'avv. Rosa Chiaravalloti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 8/07/2025, tenuta nelle forme di cui all'art 127 ter., le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'Avv. ha citato in giudizio il Parte_1 sig. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “preliminarmente: disporre Controparte_1 la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata n.1327/2019 depositata il 26 luglio 2019 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia nella persona del dott. Ilario G.
Longo. nel merito: riformare la sentenza n. 1372/2019 di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, impugnata e per l'effetto dichiarare immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo
n.618/2018 emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia dott. De Blasi con la quale l'appellato
[...]
veniva condannato a pagare la somma di € 1.390,00 all'Avv. a titolo di CP_1 Parte_1 onorari professionali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.”.
A fondamento del gravame, la difesa di parte appellante ha dedotto: a) erroneità della valutazione del giudice della contumacia dell'odierna appellante quale atteggiamento disinteressato che avvalorava la pretesa di parte opponente;
b) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, omettendo di valutare che quest'ultimo era basato su prova certa quale la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia per il recupero di onorari professionali e che la somma versata dal debitore con bonifico era inferiore alla somma fatturata;
c) l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha dichiarato improcedibile la domanda di opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
d) l'erroneità della liquidazione delle spese giudiziali, non legata alle tariffe vigenti. Risultando sproporzionata ed abnorme.
Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per difetto di interesse e di legittimazione ad agire attesa la mancata costituzione in primo grado dell'odierna appellante;
e nel merito, l'infondatezza dei motivi proposti, avendo il Giudice di Pace correttamente valutato il materiale probatorio idoneo a dimostrare che l'odierno appellato ha già provveduto a saldare il compenso dovuto all'Avv. Pt_1
Alla prima udienza, tenuta in data 13.1.2020, il Giudice precedente titolare sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Quindi all'udienza dell'8.2.2022 rinviava all'udienza del 12.9.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo in data 25.01.2024, questo giudice all'udienza del 8.7.2025 già fissata per la precisazione delle conclusioni, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare dell'odierna appellante, in quanto rimasta contumace nel giudizio di primo grado.
Invero, è fuor dubbio che anche la parte rimasta contumace in primo grado ha la possibilità di impugnare la sentenza emessa all'esito del giudizio, sia pure entro i termini e con le preclusioni prevista dalla legge ed in tal caso l'interesse nasce dalla soccombenza nel giudizio di primo grado, in considerazione del fatto che la scelta processuale di non costituirsi in giudizio rimane un fatto neutro, rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
Nel merito, in primo grado, con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2018, emesso dal giudice di Pace di Vibo Valentia, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 1.390,00 oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore dell'Avv. Parte_1
A fondamento della propria opposizione, l'opponente, sig. premetteva che: CP_1
-il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base del presunto parziale pagamento di una fattura emessa dall'Avv. per l'attività difensiva svolta nel giudizio n. 2406/20028 R.g. Parte_1 definito con sentenza n. 628/2014 del 9.12.2014 del Tribunale di Vibo Valentia, che lo vedeva soccombente;
- che aveva pagato al proprio difensore Avv. la somma di € 4.080,00 per l'attività Parte_1 professionale svolta, secondo quanto era stato pattuito tra le parti.
In primo grado l'Avv. seppur regolarmente citata, rimaneva contumace. Parte_1
Giova precisare, in punto di diritto, che per consolidata e costante giurisprudenza (Cass. Cass. Civ.
Sez. Unite n. 13533/2001), al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art 2697c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, a seguito di opposizione il giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'impugnazione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore, con posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo ha, in tale fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cass. 4.12.1997;
Cass. Civ. 16340/2009), e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente, spetta la posizione di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l'onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Tanto premesso, come giustamente osservato e concluso dal Giudice di Pace nella sentenza oggetto dell'odierno giudizio di appello, il creditore, attore sostanziale-opposto, oggi appellante, rimanendo contumace nel giudizio di primo grado non ha fornito la prova ex art. 2697 c.c. di quanto dedotto nel giudizio monitorio, non apparendo sufficiente a tal fine la fattura e l'ulteriore documentazione ivi allegata.
Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali,quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto, l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso spetta al creditore opposto.
E' pacifico che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata;
mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Condividendo tali conclusioni, tale documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000; Cass. n. 17050 del 2011).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, l'odierno appellante, rimanendo contumace nel giudizio di primo grado, non ha provato né fornito elementi utili dai quali poter desumere di dover ricevere dall'appellato una somma diversa e ulteriore da quella già versata e documentata in atti.
Parte appellata, infatti, non contesta né il conferimento dell'incarico, né la sua esecuzione, ma unicamente di aver corrisposto quanto dovuto, non riconoscendo il titolo in forza del quale l'avvocato appellante ha richiesto l'ulteriore somma di denaro oggetto della fattura e del decreto ingiuntivo.
In altri termini, la creditrice, a fronte delle difese di controparte, avrebbe dovuto non solo dedurre ma pure dimostrare l'ammontare del quantum richiesto in fattura, essendo sul punto quest'ultima, insufficiente a colmare l'onere probatorio gravante su di lei nella fase di opposizione- cognizione.
Pertanto, non avendo l'opposta assolto all'onere probatorio su di lei gravante, il giudice di prime cure ha legittimamente accolto l'opposizione e disposto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Infondata è l'eccezione di mancato avvio del procedimento di mediazione in primo grado atteso che, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2.
(Corte di Cassazione, Sez.
3 - Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020).
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla liquidazione delle spese di giudizio atteso che, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi di cui al D.M. n. 55/2014, valori medi in relazione al valore della controversia.
In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla
“contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015). La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha ribadito che “L'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 132/2014) di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. (Corte di Cassazione ordinanza n.8273/24).
Appare evidente che la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate.
Per completezza argomentativa, si rileva che l'eccezione di tardività della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo (avanzata solamente nella comparsa conclusionale deposita il 7/10/2025) oltre che inammissibile (per essere stata avanzata in sede di appello) è palesemente infondata atteso che risulta per tabulas che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 8/10/2018 e la relativa opposizione è stata notificata a mezzo pec in data 16/11/2018, pertanto nel pieno rispetto del termine di 40 giorni.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1332/2019:
- Rigetta l'appello avanzato dall'Avv. e per l'effetto: Parte_1
- Conferma la sentenza n. 1372/2019 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa nel procedimento
R.G. n. 315/2019;
- Condanna l'avv. alla refusione delle spese di lite, in favore del sig. Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 1.278,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e Cpa come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 1 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1332/2019 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliata in San Costantino Calabro (VV) Via XXI Aprile n.7, presso il proprio studio legale.
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Controparte_1 C.F._2
Via San Giovanni Bosco n.5, presso lo studio dell'avv. Rosa Chiaravalloti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 8/07/2025, tenuta nelle forme di cui all'art 127 ter., le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'Avv. ha citato in giudizio il Parte_1 sig. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “preliminarmente: disporre Controparte_1 la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata n.1327/2019 depositata il 26 luglio 2019 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia nella persona del dott. Ilario G.
Longo. nel merito: riformare la sentenza n. 1372/2019 di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, impugnata e per l'effetto dichiarare immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo
n.618/2018 emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia dott. De Blasi con la quale l'appellato
[...]
veniva condannato a pagare la somma di € 1.390,00 all'Avv. a titolo di CP_1 Parte_1 onorari professionali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.”.
A fondamento del gravame, la difesa di parte appellante ha dedotto: a) erroneità della valutazione del giudice della contumacia dell'odierna appellante quale atteggiamento disinteressato che avvalorava la pretesa di parte opponente;
b) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, omettendo di valutare che quest'ultimo era basato su prova certa quale la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia per il recupero di onorari professionali e che la somma versata dal debitore con bonifico era inferiore alla somma fatturata;
c) l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha dichiarato improcedibile la domanda di opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
d) l'erroneità della liquidazione delle spese giudiziali, non legata alle tariffe vigenti. Risultando sproporzionata ed abnorme.
Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per difetto di interesse e di legittimazione ad agire attesa la mancata costituzione in primo grado dell'odierna appellante;
e nel merito, l'infondatezza dei motivi proposti, avendo il Giudice di Pace correttamente valutato il materiale probatorio idoneo a dimostrare che l'odierno appellato ha già provveduto a saldare il compenso dovuto all'Avv. Pt_1
Alla prima udienza, tenuta in data 13.1.2020, il Giudice precedente titolare sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Quindi all'udienza dell'8.2.2022 rinviava all'udienza del 12.9.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo in data 25.01.2024, questo giudice all'udienza del 8.7.2025 già fissata per la precisazione delle conclusioni, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare dell'odierna appellante, in quanto rimasta contumace nel giudizio di primo grado.
Invero, è fuor dubbio che anche la parte rimasta contumace in primo grado ha la possibilità di impugnare la sentenza emessa all'esito del giudizio, sia pure entro i termini e con le preclusioni prevista dalla legge ed in tal caso l'interesse nasce dalla soccombenza nel giudizio di primo grado, in considerazione del fatto che la scelta processuale di non costituirsi in giudizio rimane un fatto neutro, rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
Nel merito, in primo grado, con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2018, emesso dal giudice di Pace di Vibo Valentia, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 1.390,00 oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore dell'Avv. Parte_1
A fondamento della propria opposizione, l'opponente, sig. premetteva che: CP_1
-il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base del presunto parziale pagamento di una fattura emessa dall'Avv. per l'attività difensiva svolta nel giudizio n. 2406/20028 R.g. Parte_1 definito con sentenza n. 628/2014 del 9.12.2014 del Tribunale di Vibo Valentia, che lo vedeva soccombente;
- che aveva pagato al proprio difensore Avv. la somma di € 4.080,00 per l'attività Parte_1 professionale svolta, secondo quanto era stato pattuito tra le parti.
In primo grado l'Avv. seppur regolarmente citata, rimaneva contumace. Parte_1
Giova precisare, in punto di diritto, che per consolidata e costante giurisprudenza (Cass. Cass. Civ.
Sez. Unite n. 13533/2001), al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art 2697c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, a seguito di opposizione il giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'impugnazione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore, con posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo ha, in tale fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cass. 4.12.1997;
Cass. Civ. 16340/2009), e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente, spetta la posizione di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l'onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Tanto premesso, come giustamente osservato e concluso dal Giudice di Pace nella sentenza oggetto dell'odierno giudizio di appello, il creditore, attore sostanziale-opposto, oggi appellante, rimanendo contumace nel giudizio di primo grado non ha fornito la prova ex art. 2697 c.c. di quanto dedotto nel giudizio monitorio, non apparendo sufficiente a tal fine la fattura e l'ulteriore documentazione ivi allegata.
Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali,quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto, l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso spetta al creditore opposto.
E' pacifico che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata;
mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Condividendo tali conclusioni, tale documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000; Cass. n. 17050 del 2011).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, l'odierno appellante, rimanendo contumace nel giudizio di primo grado, non ha provato né fornito elementi utili dai quali poter desumere di dover ricevere dall'appellato una somma diversa e ulteriore da quella già versata e documentata in atti.
Parte appellata, infatti, non contesta né il conferimento dell'incarico, né la sua esecuzione, ma unicamente di aver corrisposto quanto dovuto, non riconoscendo il titolo in forza del quale l'avvocato appellante ha richiesto l'ulteriore somma di denaro oggetto della fattura e del decreto ingiuntivo.
In altri termini, la creditrice, a fronte delle difese di controparte, avrebbe dovuto non solo dedurre ma pure dimostrare l'ammontare del quantum richiesto in fattura, essendo sul punto quest'ultima, insufficiente a colmare l'onere probatorio gravante su di lei nella fase di opposizione- cognizione.
Pertanto, non avendo l'opposta assolto all'onere probatorio su di lei gravante, il giudice di prime cure ha legittimamente accolto l'opposizione e disposto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Infondata è l'eccezione di mancato avvio del procedimento di mediazione in primo grado atteso che, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2.
(Corte di Cassazione, Sez.
3 - Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020).
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla liquidazione delle spese di giudizio atteso che, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi di cui al D.M. n. 55/2014, valori medi in relazione al valore della controversia.
In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla
“contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015). La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha ribadito che “L'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 132/2014) di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. (Corte di Cassazione ordinanza n.8273/24).
Appare evidente che la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate.
Per completezza argomentativa, si rileva che l'eccezione di tardività della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo (avanzata solamente nella comparsa conclusionale deposita il 7/10/2025) oltre che inammissibile (per essere stata avanzata in sede di appello) è palesemente infondata atteso che risulta per tabulas che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 8/10/2018 e la relativa opposizione è stata notificata a mezzo pec in data 16/11/2018, pertanto nel pieno rispetto del termine di 40 giorni.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1332/2019:
- Rigetta l'appello avanzato dall'Avv. e per l'effetto: Parte_1
- Conferma la sentenza n. 1372/2019 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa nel procedimento
R.G. n. 315/2019;
- Condanna l'avv. alla refusione delle spese di lite, in favore del sig. Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 1.278,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e Cpa come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 1 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella