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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1428/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6035/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320219002008810 TASSA AUTO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della della sentenza e la conferma dell'avviso di intimazione, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, in persona del direttore provinciale e legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1 nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era l'intimazione di pagamento n. 810, notificata il 4.10.2021, con la quale l'ADER chiedeva il pagamento di complessivi €.359,89 in relazione alla cartella di pagamento n. 3854, emessa a seguito del mancato pagamento della tassa auto per l'anno di imposta 2013, che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso compensando le spese di lite tra le parti, perché l'intimazione di pagamento sarebbe stata notificata quando già era maturata la prescrizione, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, lamentava l'omessa pronuncia della decisione impugnata relativamente all'eccezione di sospensione del termini, perché la prescrizione non era maturata per effetto della sospensione dei termini in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria relativa al covid 19, come espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 d.l. n. 18/2020)
e il 31 agosto 2021. L'atto presupposto alla cartella di pagamento era stato notificato a mani dell'odierna ricorrente in data 14.06.2016, mentre la cartella di pagamento era stata recapitata, a mezzo raccomandata
A/R, in data 8.1.2018, ma non consegnata per assenza del destinatario. Dell'avvenuto deposito era stata poi data comunicazione al destinatario in pari data. L'intimazione di pagamento era stata notificata in data
4.10.2021. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con la conferma dell'intimazione e vittoria di spese.
Si costituiva Resistente_1, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo che la prescrizione del credito nel caso de quo era maturata già alla data dell'08.01.2021, allorché la sospensione dei termini prescrizionali conseguente all'emergenza Covid non era ancora in vigore essendo stata emanata successivamente per il periodo dall'8.03.2020 al 31.12.2021.
Il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
E' corretto quanto articolato dall'Agenzia appellante, secondo cui è stato espresso nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l'avviso che vi era la sospensione dei termini per il periodo intercorrente tra l'8 marzo
2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 d.l. n. 18/2020) e il 31 agosto 2021. L'atto presupposto alla cartella di pagamento era stato notificato a mani dell'odierna ricorrente in data 14.06.2016, mentre la cartella di pagamento era stata recapitata, a mezzo raccomandata A/R, in data 8.1.2018, ma non consegnata per assenza del destinatario. Dell'avvenuto deposito era stata poi data comunicazione al destinatario in pari data. L'intimazione di pagamento era stata notificata in data 4.10.2021.
Per converso è del tutto sfornito di fondatezza l'argomento speso da parte appellata secondo cui nel momento della notifica dell'atto non sarebbe ststa operativa la sospensione dei termini, posto quanto sopra rilevato.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata e l'avviso di intimazione confermato. La soccombenza governa il regolamento delle spese e pertanto parte appellata va condannata alla rifusione, in favore della parte appellante delle spese di sentrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano in euro 240,00 per il primo grado e in euro 250,00 per questo grado, tenuto conto della riduzione di legge.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida come in motivazione. Catania, 6.02.2026 Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6035/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320219002008810 TASSA AUTO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della della sentenza e la conferma dell'avviso di intimazione, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, in persona del direttore provinciale e legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1 nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era l'intimazione di pagamento n. 810, notificata il 4.10.2021, con la quale l'ADER chiedeva il pagamento di complessivi €.359,89 in relazione alla cartella di pagamento n. 3854, emessa a seguito del mancato pagamento della tassa auto per l'anno di imposta 2013, che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso compensando le spese di lite tra le parti, perché l'intimazione di pagamento sarebbe stata notificata quando già era maturata la prescrizione, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, lamentava l'omessa pronuncia della decisione impugnata relativamente all'eccezione di sospensione del termini, perché la prescrizione non era maturata per effetto della sospensione dei termini in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria relativa al covid 19, come espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 d.l. n. 18/2020)
e il 31 agosto 2021. L'atto presupposto alla cartella di pagamento era stato notificato a mani dell'odierna ricorrente in data 14.06.2016, mentre la cartella di pagamento era stata recapitata, a mezzo raccomandata
A/R, in data 8.1.2018, ma non consegnata per assenza del destinatario. Dell'avvenuto deposito era stata poi data comunicazione al destinatario in pari data. L'intimazione di pagamento era stata notificata in data
4.10.2021. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con la conferma dell'intimazione e vittoria di spese.
Si costituiva Resistente_1, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo che la prescrizione del credito nel caso de quo era maturata già alla data dell'08.01.2021, allorché la sospensione dei termini prescrizionali conseguente all'emergenza Covid non era ancora in vigore essendo stata emanata successivamente per il periodo dall'8.03.2020 al 31.12.2021.
Il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
E' corretto quanto articolato dall'Agenzia appellante, secondo cui è stato espresso nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l'avviso che vi era la sospensione dei termini per il periodo intercorrente tra l'8 marzo
2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 d.l. n. 18/2020) e il 31 agosto 2021. L'atto presupposto alla cartella di pagamento era stato notificato a mani dell'odierna ricorrente in data 14.06.2016, mentre la cartella di pagamento era stata recapitata, a mezzo raccomandata A/R, in data 8.1.2018, ma non consegnata per assenza del destinatario. Dell'avvenuto deposito era stata poi data comunicazione al destinatario in pari data. L'intimazione di pagamento era stata notificata in data 4.10.2021.
Per converso è del tutto sfornito di fondatezza l'argomento speso da parte appellata secondo cui nel momento della notifica dell'atto non sarebbe ststa operativa la sospensione dei termini, posto quanto sopra rilevato.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata e l'avviso di intimazione confermato. La soccombenza governa il regolamento delle spese e pertanto parte appellata va condannata alla rifusione, in favore della parte appellante delle spese di sentrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano in euro 240,00 per il primo grado e in euro 250,00 per questo grado, tenuto conto della riduzione di legge.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida come in motivazione. Catania, 6.02.2026 Il Presidente