Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02650/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2650 del 2025, proposto da
Cecilia Licitra, rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Licitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, in persona del legale rappresentante mandatario senza rappresentanza del Consorzio Sicilia Orientale, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- della sentenza n 100/2024 emessa il 24.1.2024 pubblicata il 29 gennaio 2024 dal Tribunale di Ragusa passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa US LE DO e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa meglio indicata in epigrafe, con la quale il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa è stato condannato al pagamento, in favore della deducente, quale distrattaria, della somma di 2.500,00 euro, oltre accessori di legge; la deducente ha chiesto, altresì, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione intimata alla penalità di mora.
2. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Rileva, infatti, il Collegio che la procedura per l’esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata (giusta notificazione del titolo esecutivo e dichiarazione di irrevocabilità dello stesso), che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato, e che la sentenza per cui è causa risulta tuttora non ottemperata dall’ente intimato.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata, sicché deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare integrale ottemperanza al titolo indicato in epigrafe per le somme dovute, detratte ovviamente le somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del presente ricorso.
L’ente intimato dovrà, pertanto, corrispondere il credito dovuto entro un termine che appare congruo al Collegio fissare in giorni novanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza di parte ricorrente, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di novanta giorni, un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o altro dirigente/funzionario delegato dello stesso ente in possesso della necessaria professionalità.
5. Non si ritiene invece di dover fissare anche l’ulteriore somma richiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per l’eventuale ulteriore violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
6.1. L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe nei termini e modi ivi indicati;
b) per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ragusa o suo delegato perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni novanta (90) a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza;
c) respinge la domanda relativa al riconoscimento della penalità di mora;
d) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge e contributo unificato, nonché al pagamento dei compensi spettanti al Commissario ad acta per la sua attività, da liquidarsi con separato provvedimento ad espletamento del mandato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ RI TA, Presidente
US LE DO, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US LE DO | AZ RI TA |
IL SEGRETARIO