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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8906 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 4983/2025 R.G.
posto che con decreto dell'1.7.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino all'1.12.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carotenuto C.F._1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella CP_1 Del Sarto - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.2.2025 l'istante indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della , dal 20/10/2017, con Parte_2 qualifica di operaio metalmeccanico carpentiere in ferro e autista, nonché in precedenza, svolgendo sostanzialmente le medesime mansioni, alle dipendenze delle società e nei periodi indicati in ricorso, in sintesi ha dedotto:
- che in ragione delle mansioni svolte è stato sottoposto a fattori di rischio quali la movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci e l'assunzione di posture incongrue che gli hanno cagionato una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
- che, infatti, è affetto da “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” che, “tenuto conto del tipo di lavoro svolto ed il rischio lavorativo cui è stato esposto, durato per tutto l'iter lavorativo, è chiaramente di origine professionale”;
- che in seguito a denuncia di tale malattia all' quest'ultimo gli ha riconosciuto CP_1 una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 4 %”;
- di aver inutilmente presentato opposizione ex art. 104 del DPR 1124/1065.
- che “nel proprio casellario vede presenti, oltre alla domanda di M.P. CP_1 oggetto di causa alla schiena, i seguenti esiti:
1 a) INF. 504385595 del 06/02/2006 Gestione 110 per “lesione muscolotendinea del t. distale del bicipite brachiale sx con deficit funzionale ed ipostenia” grado 06% in seguito ad opposizione;
b) INF. 517117434 del 30/03/2021 Gestione 110 per “esiti di frattura piatto tibiale ginocchio sx con deficit negli ultimi 20° di flessione” grado 04% c) M.P. 520840696 del 02/10/2024 Gestione 120 per “ernia del disco con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” grado 04% - grado complessivo 12%. Sulla base di tali permesse ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir: CP_1 a) accertare e dichiarare che il signor , a causa della Parte_1 tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura quantomeno superiori allo 04% per la patologia oggetto di causa, ed effettuato calcolo cumulativo quantomeno in misura superiore al 12% complessivo (anche in uno ai precedenti in casellario) a decorrere dal 02/10/2024 (data di denuncia M.P.); b) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. alla CP_1 costituzione di rendita vitalizia o quantomeno venga liquidata la maggiore valutazione delle somme dovute a titolo di indennizzo del danno biologico (in uno ai precedenti in archivio a titolo di infortuni) a far data dalla domanda CP_1 amministrativa del 02/10/2024 e/o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che è pacifica tra le parti l'“l'occasione di lavoro” della malattia in esame, atteso che l' in relazione alla patologia lamentata, ha già riconosciuto un CP_1 indennizzo commisurato ad una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 4%.
È altrettanto pacifico, oltre che risultante dalla documentazione in atti, che in ragione dei precedenti infortuni e della precedente malattia professionale l' gli ha CP_1 riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica di grado complessivo del 12% (cfr. comunicazione datata 30.11.2024).
Ciò posto, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha Persona_1 accertato che la menomazione per cui è causa è valutabile nella misura del 5% e che, la menomazione dell'integrità psicofisica “a seguito di due precedenti danni subiti e già riconosciuti dall' ” è pari al 13%. CP_1
2 Le conclusioni del CTU, essendo basate su precisi e concreti dati obiettivi, ed essendo sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Per tali motivi, l' deve essere condannato a commisurare l'indennizzo già CP_1 liquidato al ricorrente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 13%, con conseguente obbligo di versare in suo favore le differenze economiche tra quanto versatogli e quanto gli avrebbe dovuto versare tenuto conto della maggiore percentuale riconosciuta, oltre interessi legali.
La domanda di rendita vitalizia, invece, deve essere rigettata.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura di un due terzi;
il residuo, secondo il criterio della soccombenza, viene posto a carico dell' e liquidato come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
a) condanna l' a commisurare l'indennizzo già riconosciuto al ricorrente al CP_1 grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 13% e, per l'effetto, condanna tale istituto a pagare al ricorrente le differenze economiche tra quanto versatogli e quanto gli avrebbe dovuto versare tenuto conto della maggiore percentuale riconosciuta, oltre interessi legali;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna l' a pagare al CP_1 ricorrente il residuo;
residuo che liquida in complessivi € 900,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 4983/2025 R.G.
posto che con decreto dell'1.7.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino all'1.12.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carotenuto C.F._1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella CP_1 Del Sarto - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.2.2025 l'istante indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della , dal 20/10/2017, con Parte_2 qualifica di operaio metalmeccanico carpentiere in ferro e autista, nonché in precedenza, svolgendo sostanzialmente le medesime mansioni, alle dipendenze delle società e nei periodi indicati in ricorso, in sintesi ha dedotto:
- che in ragione delle mansioni svolte è stato sottoposto a fattori di rischio quali la movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci e l'assunzione di posture incongrue che gli hanno cagionato una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
- che, infatti, è affetto da “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” che, “tenuto conto del tipo di lavoro svolto ed il rischio lavorativo cui è stato esposto, durato per tutto l'iter lavorativo, è chiaramente di origine professionale”;
- che in seguito a denuncia di tale malattia all' quest'ultimo gli ha riconosciuto CP_1 una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 4 %”;
- di aver inutilmente presentato opposizione ex art. 104 del DPR 1124/1065.
- che “nel proprio casellario vede presenti, oltre alla domanda di M.P. CP_1 oggetto di causa alla schiena, i seguenti esiti:
1 a) INF. 504385595 del 06/02/2006 Gestione 110 per “lesione muscolotendinea del t. distale del bicipite brachiale sx con deficit funzionale ed ipostenia” grado 06% in seguito ad opposizione;
b) INF. 517117434 del 30/03/2021 Gestione 110 per “esiti di frattura piatto tibiale ginocchio sx con deficit negli ultimi 20° di flessione” grado 04% c) M.P. 520840696 del 02/10/2024 Gestione 120 per “ernia del disco con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” grado 04% - grado complessivo 12%. Sulla base di tali permesse ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir: CP_1 a) accertare e dichiarare che il signor , a causa della Parte_1 tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura quantomeno superiori allo 04% per la patologia oggetto di causa, ed effettuato calcolo cumulativo quantomeno in misura superiore al 12% complessivo (anche in uno ai precedenti in casellario) a decorrere dal 02/10/2024 (data di denuncia M.P.); b) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. alla CP_1 costituzione di rendita vitalizia o quantomeno venga liquidata la maggiore valutazione delle somme dovute a titolo di indennizzo del danno biologico (in uno ai precedenti in archivio a titolo di infortuni) a far data dalla domanda CP_1 amministrativa del 02/10/2024 e/o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che è pacifica tra le parti l'“l'occasione di lavoro” della malattia in esame, atteso che l' in relazione alla patologia lamentata, ha già riconosciuto un CP_1 indennizzo commisurato ad una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 4%.
È altrettanto pacifico, oltre che risultante dalla documentazione in atti, che in ragione dei precedenti infortuni e della precedente malattia professionale l' gli ha CP_1 riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica di grado complessivo del 12% (cfr. comunicazione datata 30.11.2024).
Ciò posto, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha Persona_1 accertato che la menomazione per cui è causa è valutabile nella misura del 5% e che, la menomazione dell'integrità psicofisica “a seguito di due precedenti danni subiti e già riconosciuti dall' ” è pari al 13%. CP_1
2 Le conclusioni del CTU, essendo basate su precisi e concreti dati obiettivi, ed essendo sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Per tali motivi, l' deve essere condannato a commisurare l'indennizzo già CP_1 liquidato al ricorrente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 13%, con conseguente obbligo di versare in suo favore le differenze economiche tra quanto versatogli e quanto gli avrebbe dovuto versare tenuto conto della maggiore percentuale riconosciuta, oltre interessi legali.
La domanda di rendita vitalizia, invece, deve essere rigettata.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura di un due terzi;
il residuo, secondo il criterio della soccombenza, viene posto a carico dell' e liquidato come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
a) condanna l' a commisurare l'indennizzo già riconosciuto al ricorrente al CP_1 grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 13% e, per l'effetto, condanna tale istituto a pagare al ricorrente le differenze economiche tra quanto versatogli e quanto gli avrebbe dovuto versare tenuto conto della maggiore percentuale riconosciuta, oltre interessi legali;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna l' a pagare al CP_1 ricorrente il residuo;
residuo che liquida in complessivi € 900,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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