Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , e' sostituito dal seguente:
"Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300".
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , e' sostituito dal seguente:
"Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300".