TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2436 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via R. Piria, n. 9, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Angelo Segnalini, che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
CP_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 16.12.2022 impugnava l'avviso di Parte_1 addebito n. 397 2022 00206324 00 000, con il quale gli aveva richiesto il pagamento di CP_1 contributi accertati e dovuti a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati, IVS coltivatori diretti, per il periodo 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, pari all'importo complessivo di Euro
14.112,10, comprensivo di spese di notifica e degli oneri di riscossione, chiedendo al Tribunale di dichiarane la nullità per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dello stesso.
ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Occorre premettere che parte ricorrente ha formulato nei confronti dell'avviso di addebito n. 397 2022 00206324 00 000 del 24.11.2022 (all. 1) un solo motivo di doglianza volto a sostenere che lo stesso sarebbe indeterminato e interminabile (soprattutto in ragione delle considerazione che TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
non viene indicata la fascia di reddito agrario in cui è stata inquadrata dall' l'azienda del CP_1 ricorrente) al punto tale da non dare la possibilità al di verificare la correttezza dei calcoli Pt_1 effettuati dall' e, quindi, la correttezza delle richieste avanzate e da rendere nullo l'avviso stesso. CP_1
3. Tale risultando il tenore della domanda attorea, osserva il Tribunale che – anche a voler qualificare il vizio denunciato come sostanziale e non formale e, dunque, proponibile nei 40 giorni previsti per l'opposizione all'avviso di addebito a differenza del vizio di motivazione che va proposto nei 20 giorni previsti per l'opposizione agli atti esecutivi, nel caso di specie già decorsi (non avendo il ricorrente neppure dedotto di aver ricevuto l'avviso di addebito in una data successiva rispetto al
24.11.2022) – il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
4. Va, infatti, rammentato che, l'art. 30 del D.L. 31.5.2010 n. 78 (convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010 n. 122), introducendo un sistema di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all' destinato a sostituire il sistema precedente caratterizzato dalla previa CP_1 iscrizione a ruolo del credito contributivo e dalla successiva notifica, ad opera dell'agente della riscossione, della cartella di pagamento, ha espressamente indicato i contenuti essenziali dell'avviso di addebito, prescritti a pena di nullità.
In particolare, la norma prevede che “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”.
Ebbene, la semplice lettura dell'avviso di addebito per cui è causa consente di verificare che esso contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 30 D.L. 78/2010, essendo indicati puntualmente il periodo di riferimento del credito (anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021), la causale del credito
(contributi dovuti alla autonomi e associali) nonché gli importi Parte_2 addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni ex L. 388/2000, oneri di riscossione e spese di notifica.
5. L'aver verificato l'avvenuto rispetto del disposto normativo quanto alla presenza degli elementi essenziali che consentono di identificare il credito di cui richiede il pagamento rende CP_1 evidente l'infondatezza del ricorso in esame.
Non era, infatti, positivamente richiesto ad di provvedere ad una compiuta motivazione CP_1 che procedesse anche ad indicare la fascia di reddito agrario in cui è stata inquadrata dall' CP_1
l'azienda del ricorrente.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Né può ritenersi che ciò abbia determinato una violazione del diritto di difesa perché, proponendo opposizione, parte ricorrente ben avrebbe potuto indicare la fascia di reddito agrario a suo avviso corretta e proporre un alternativo e diverso calcolo dei contributi dovuti, il che avrebbe determinato la verifica giudiziale in ordine alla correttezza dell'importo richiesto.
Invece, essendosi parte ricorrente limitata a censurare l'asserita indeterminatezza dell'avviso di addebito senza neppure dedurre che, sulla scorta della fascia di reddito agrario a suo avviso corretta, il computo dei contributi dovuti sarebbe stato differente, il ricorso deve essere immediatamente respinto.
6. Nulla sulle spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
PQM
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2436 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via R. Piria, n. 9, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Angelo Segnalini, che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
CP_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 16.12.2022 impugnava l'avviso di Parte_1 addebito n. 397 2022 00206324 00 000, con il quale gli aveva richiesto il pagamento di CP_1 contributi accertati e dovuti a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati, IVS coltivatori diretti, per il periodo 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, pari all'importo complessivo di Euro
14.112,10, comprensivo di spese di notifica e degli oneri di riscossione, chiedendo al Tribunale di dichiarane la nullità per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dello stesso.
ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Occorre premettere che parte ricorrente ha formulato nei confronti dell'avviso di addebito n. 397 2022 00206324 00 000 del 24.11.2022 (all. 1) un solo motivo di doglianza volto a sostenere che lo stesso sarebbe indeterminato e interminabile (soprattutto in ragione delle considerazione che TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
non viene indicata la fascia di reddito agrario in cui è stata inquadrata dall' l'azienda del CP_1 ricorrente) al punto tale da non dare la possibilità al di verificare la correttezza dei calcoli Pt_1 effettuati dall' e, quindi, la correttezza delle richieste avanzate e da rendere nullo l'avviso stesso. CP_1
3. Tale risultando il tenore della domanda attorea, osserva il Tribunale che – anche a voler qualificare il vizio denunciato come sostanziale e non formale e, dunque, proponibile nei 40 giorni previsti per l'opposizione all'avviso di addebito a differenza del vizio di motivazione che va proposto nei 20 giorni previsti per l'opposizione agli atti esecutivi, nel caso di specie già decorsi (non avendo il ricorrente neppure dedotto di aver ricevuto l'avviso di addebito in una data successiva rispetto al
24.11.2022) – il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
4. Va, infatti, rammentato che, l'art. 30 del D.L. 31.5.2010 n. 78 (convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010 n. 122), introducendo un sistema di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all' destinato a sostituire il sistema precedente caratterizzato dalla previa CP_1 iscrizione a ruolo del credito contributivo e dalla successiva notifica, ad opera dell'agente della riscossione, della cartella di pagamento, ha espressamente indicato i contenuti essenziali dell'avviso di addebito, prescritti a pena di nullità.
In particolare, la norma prevede che “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”.
Ebbene, la semplice lettura dell'avviso di addebito per cui è causa consente di verificare che esso contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 30 D.L. 78/2010, essendo indicati puntualmente il periodo di riferimento del credito (anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021), la causale del credito
(contributi dovuti alla autonomi e associali) nonché gli importi Parte_2 addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni ex L. 388/2000, oneri di riscossione e spese di notifica.
5. L'aver verificato l'avvenuto rispetto del disposto normativo quanto alla presenza degli elementi essenziali che consentono di identificare il credito di cui richiede il pagamento rende CP_1 evidente l'infondatezza del ricorso in esame.
Non era, infatti, positivamente richiesto ad di provvedere ad una compiuta motivazione CP_1 che procedesse anche ad indicare la fascia di reddito agrario in cui è stata inquadrata dall' CP_1
l'azienda del ricorrente.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Né può ritenersi che ciò abbia determinato una violazione del diritto di difesa perché, proponendo opposizione, parte ricorrente ben avrebbe potuto indicare la fascia di reddito agrario a suo avviso corretta e proporre un alternativo e diverso calcolo dei contributi dovuti, il che avrebbe determinato la verifica giudiziale in ordine alla correttezza dell'importo richiesto.
Invece, essendosi parte ricorrente limitata a censurare l'asserita indeterminatezza dell'avviso di addebito senza neppure dedurre che, sulla scorta della fascia di reddito agrario a suo avviso corretta, il computo dei contributi dovuti sarebbe stato differente, il ricorso deve essere immediatamente respinto.
6. Nulla sulle spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
PQM
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3