TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa VA FA - Giudice rel.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15329 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis. 51 c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/07/2025 da e , chiedevano Parte_1 CP_1 pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli in data 13/09/1997. Aggiungevano che dalla loro unione nascevano due figlie: nata a Persona_1
Napoli il 24/02/1999 e nata a [...] il [...], entrambe maggiorenne ed Persona_2 autosufficienti da un punto di vista economico.
1 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
All'udienza cartolare del 2.10.2025, il Giudice relatore, rilevato che, nonostante le parti fossero state onerate al deposito del ricorso sottoscritto, come prescritto dalla legge, non vi avevano provveduto con il deposito delle note di trattazione scritta per la predetta udienza.
Pertanto, il Giudice, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 28.10.2025, disponendo la trattazione dell'udienza in modalità cartolare ed onerando nuovamente le parti al deposito del ricorso sottoscritto dalle stesse.
All'udienza cartolare del 28.10.2025, il Giudice relatore, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 25.10.2025, preso atto dell'integrazione del ricorso sottoscritto dalle parti, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione familiare;
b) quella che era la casa coniugale sita in Napoli alla Via Dello Sputnik n.
8-Piano Terzo rimane assegnata alla sig.ra in uno al mobilio che la compone, mentre il coniuge CP_1 trasferirà la propria residenza alla Via dello Sputnik n.
8-Piano Terra—Napoli; Parte_1
c)viene stabilito che nulla è dovuto a titolo di mantenimento a favore della sig.ra CP_1
autonoma dal punto di vista economico;
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 65, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1997);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.11.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa VA FA dott. Raffaele Sdino
3