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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4218/2023 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. GERENZANI GABRIELE e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso il suo studio in Milano, Via Renato Fucini 5;
RICORRENTE
contro
, (C.F. , con l'Avv. MORONI MILENA e con domicilio Controparte_1 C.F._2
eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Mascetti in Milano, C.so Vercelli n. 11;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti, con note scritte del 10/03/2025, hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale in locazione sita in ES AR (PV) – Via Bertolieri n. 6, resta assegnata al marito sig. salva la facoltà della sig.ra di Parte_1 Controparte_1
provvedere al ritiro dei propri effetti personali;
- la sig.ra si impegna a trasferire al sig. la proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'autovettura modello Alfa Romeo 147 e targata DJ 639 WM alla stessa intestata ed attualmente in possesso del marito;
- il sig. si impegna a sostenere tutti i costi del passaggio di proprietà del veicolo Parte_1 di cui al punto precedente;
- le parti rinunciano reciprocamente a tutte le domande proposte ed avanzate nei rispettivi atti difensivi, compresa la domanda di addebito della separazione alla moglie;
- le parti con l'adempimento degli accordi di cui alle condizioni della separazione, dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna causa, ragione o titolo derivanti e/o connessi al vincolo matrimoniale e comunque alla loro convivenza;
- spese legali compensate;
- le parti si impegnano a non impugnare la sentenza di separazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Il Tribunale, del resto, prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti ed esulanti dallo specifico oggetto del presente giudizio.
Il fatto che tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , sposatisi in Parte_1 Controparte_1
ES AR (PV) il 18/07/2020, con rito civile, atto iscritto nei registri di Stato
Civile del suddetto Comune al n. 2 parte I, Anno 2020 Atti di Matrimonio;
Pag. 2 di 3 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4218/2023 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. GERENZANI GABRIELE e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso il suo studio in Milano, Via Renato Fucini 5;
RICORRENTE
contro
, (C.F. , con l'Avv. MORONI MILENA e con domicilio Controparte_1 C.F._2
eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Mascetti in Milano, C.so Vercelli n. 11;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti, con note scritte del 10/03/2025, hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale in locazione sita in ES AR (PV) – Via Bertolieri n. 6, resta assegnata al marito sig. salva la facoltà della sig.ra di Parte_1 Controparte_1
provvedere al ritiro dei propri effetti personali;
- la sig.ra si impegna a trasferire al sig. la proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'autovettura modello Alfa Romeo 147 e targata DJ 639 WM alla stessa intestata ed attualmente in possesso del marito;
- il sig. si impegna a sostenere tutti i costi del passaggio di proprietà del veicolo Parte_1 di cui al punto precedente;
- le parti rinunciano reciprocamente a tutte le domande proposte ed avanzate nei rispettivi atti difensivi, compresa la domanda di addebito della separazione alla moglie;
- le parti con l'adempimento degli accordi di cui alle condizioni della separazione, dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna causa, ragione o titolo derivanti e/o connessi al vincolo matrimoniale e comunque alla loro convivenza;
- spese legali compensate;
- le parti si impegnano a non impugnare la sentenza di separazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Il Tribunale, del resto, prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti ed esulanti dallo specifico oggetto del presente giudizio.
Il fatto che tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , sposatisi in Parte_1 Controparte_1
ES AR (PV) il 18/07/2020, con rito civile, atto iscritto nei registri di Stato
Civile del suddetto Comune al n. 2 parte I, Anno 2020 Atti di Matrimonio;
Pag. 2 di 3 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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