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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2579/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14493/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240127857024000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240165458136000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10084/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente
IL RICORRENTE DISCONOSCE LE FIRME SUGLI AVVISI DI NOTIFICA ED ECCEPISCE LA NULLITA
DEGLI STESSI IN QUANTO LE FIRME NON GLI APPARTENGONO COME LEGALE
RAPPRESENTANTE E NON E' SPECIFICATA LA QUALITA' DI CHI HA RICEVUTO GLI ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 si opponeva alle cartelle di pagamento n. 9720240127857024 (2012) e n. 9720240165458136 (2013) notificate in data 10 luglio 2024, per complessivi € 414,53 emesse sulla scorta degli avvisi di accertamento n. 201212002028F373784188900
(2012) e n.201313000145F373784188900 (2013) della Agenzia delle Entrate - DP I -di Roma relativi al recupero della tassa di concessione governativa riferita all'utenza telefonica Telefono_1 Società_1.
A sostegno del ricorso eccepiva la nullità della pretesa: 1) per prescrizione sostenendo la mancanza di notifica degli avvisi prodromici;
2) di non aver mai richiesto né attivato l'utenza telefonica Telefono_1 Società_1.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma Ufficio Territoriale di
Roma 1 Trastevere contestando le argomentazioni del ricorrente.
Denunciava la inammissibilità del ricorso in quanto gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento impugnate erano stati tempestivamente notificati allo Ricorrente_1 come da relate di notifica allegate rispettivamente il l'11 marzo 2015 il n. 201212002028F373784188900 (2012) ed il 9 ottobre 2014 il n. 201313000145F373784188900 (2013) e non impugnati consolidando così la pretesa in essa contenuta.
Evidenzia il mancato decorso dei termini di prescrizione decennale soggiungendo che gli avvisi di accertamento sono stati emessi dall'Ufficio su segnalazione della Società_2, che elabora i dati forniti dai Gestori e, attraverso l'invio di tabulati prestampati, comunica i nominativi degli utenti che non hanno provveduto al pagamento della tassa.
Alla odierna udienza la parte ricorrente ha disconosciuto le firme sugli avvisi di notifica ed ha eccepito la nullità degli stessi in quanto le firme non gli appartengono come legale rappresentante e non è specificata la qualità di chi ha ricevuto gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto risultando assorbente evidenziare, al di là di ogni altra considerazione, che sono decorsi i termini di decadenza triennale per la riscossione della tassa di concessione governativa in questione. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.
Roma 16 ottobre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
EL RI RN
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14493/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240127857024000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240165458136000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10084/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente
IL RICORRENTE DISCONOSCE LE FIRME SUGLI AVVISI DI NOTIFICA ED ECCEPISCE LA NULLITA
DEGLI STESSI IN QUANTO LE FIRME NON GLI APPARTENGONO COME LEGALE
RAPPRESENTANTE E NON E' SPECIFICATA LA QUALITA' DI CHI HA RICEVUTO GLI ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 si opponeva alle cartelle di pagamento n. 9720240127857024 (2012) e n. 9720240165458136 (2013) notificate in data 10 luglio 2024, per complessivi € 414,53 emesse sulla scorta degli avvisi di accertamento n. 201212002028F373784188900
(2012) e n.201313000145F373784188900 (2013) della Agenzia delle Entrate - DP I -di Roma relativi al recupero della tassa di concessione governativa riferita all'utenza telefonica Telefono_1 Società_1.
A sostegno del ricorso eccepiva la nullità della pretesa: 1) per prescrizione sostenendo la mancanza di notifica degli avvisi prodromici;
2) di non aver mai richiesto né attivato l'utenza telefonica Telefono_1 Società_1.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma Ufficio Territoriale di
Roma 1 Trastevere contestando le argomentazioni del ricorrente.
Denunciava la inammissibilità del ricorso in quanto gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento impugnate erano stati tempestivamente notificati allo Ricorrente_1 come da relate di notifica allegate rispettivamente il l'11 marzo 2015 il n. 201212002028F373784188900 (2012) ed il 9 ottobre 2014 il n. 201313000145F373784188900 (2013) e non impugnati consolidando così la pretesa in essa contenuta.
Evidenzia il mancato decorso dei termini di prescrizione decennale soggiungendo che gli avvisi di accertamento sono stati emessi dall'Ufficio su segnalazione della Società_2, che elabora i dati forniti dai Gestori e, attraverso l'invio di tabulati prestampati, comunica i nominativi degli utenti che non hanno provveduto al pagamento della tassa.
Alla odierna udienza la parte ricorrente ha disconosciuto le firme sugli avvisi di notifica ed ha eccepito la nullità degli stessi in quanto le firme non gli appartengono come legale rappresentante e non è specificata la qualità di chi ha ricevuto gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto risultando assorbente evidenziare, al di là di ogni altra considerazione, che sono decorsi i termini di decadenza triennale per la riscossione della tassa di concessione governativa in questione. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.
Roma 16 ottobre 2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
EL RI RN