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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/11/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1214/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Catini Maria Luisa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione decreto revoca ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato in data 27.12.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo la revoca del decreto di rigetto n. cronol. 5424/2023 del 23/10/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Avezzano, con conseguente ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento iscritto al n. R.G. C.C. 553/2019 del Tribunale di Avezzano. Ha chiesto altresì la liquidazione del compenso dovuto al difensore per l'attività professionale da questi svolta nel suddetto pagina 1 di 5 procedimento, in conformità all'istanza già in atti o, comunque, nella misura ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver depositato, in data 29.3.2019, ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, iscritto al R.G. del contenzioso civile n. 553/2019 del Tribunale di Avezzano, in relazione al quale era stata ammessa in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, su domanda depositata in data 26.3.2019, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano del 11.4.2019, e di avere chiesto, a seguito della definizione del relativo procedimento, la liquidazione del compenso ex art. 82 d.P.R. 115/2002.
Con provvedimento comunicato in data 4.4.2023, il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, aveva ordinato alla di produrre, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, la Pt_1
documentazione puntualmente elencata (“- certificato di stato di famiglia storico;
- copia delle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità come sopra determinate (o copia dei CUD qualora la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata o attestazione sottoscritta dalla parte di non aver percepito redditi o sussidi); - copia delle dichiarazioni dei redditi riferite al medesimo arco temporale, come sopra individuato, degli eventuali familiari conviventi in base alle risultanze del certificato di famiglia storico (o copia dei CUD qualora la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata o attestazione sottoscritta dalla parte di non aver percepito redditi o sussidi); - copia codice fiscale di ciascun familiare eventualmente convivente;
- certificato del casellario giudiziale;
- ogni altra documentazione necessaria”) onde verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti reddituali per la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano.
Con provvedimento pubblicato il 23.10.2023, il Tribunale, rilevato l'inutile decorso del termine per il deposito della documentazione, senza che la stessa fosse stata prodotta dalla parte, aveva disposto la revoca dell'ammissione al PSS.
L'odierna ricorrente ha impugnato tale decreto, rilevando di aver provveduto al deposito della documentazione richiesta dal Collegio, nel rispetto dei termini indicati dal Tribunale, e che da tale documentazione si evinceva la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente diritto del difensore ad ottenere la liquidazione degli onorari a lui spettanti ex art. 82 d.P.R. 30.05.2001 n.115.
2. E' rimasto contumace il resistente , benché regolarmente notiziato del Controparte_1
ricorso. pagina 2 di 5 3. La causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2025.
* ** * ** *
A. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti che dappresso si andrà a enucleare.
E' anzitutto emerso per tabulas che il tempestivo deposito della documentazione integrativa richiesta dal Collegio nel procedimento n. 553/2019 R.G., effettuato dal difensore della ricorrente in data
31.5.2023 e, dunque, entro il termine di 60 giorni indicato nel provvedimento del 4.4.2023, fu accettato/lavorato dalla cancelleria solo in data 17.7.2023.
Per tale ragione, il Collegio, con provvedimento del 28.6.2023 (depositato in data 30.6.2023, pubblicato in data 23.10.2023), non essendo a conoscenza del deposito della documentazione, dispose la revoca dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'intera Parte_1
durata del procedimento n. 553/2019 R.G. sopra menzionato.
Come detto, la aveva in realtà provveduto a produrre la documentazione richiesta in data Pt_1
31.5.2023 e, dunque, entro il termine di 60 giorni stabilito dal Tribunale, non potendosi pertanto addebitare alla parte il ritardo dell'ufficio nella accettazione/lavorazione degli atti tempestivamente depositati (cfr. storico del fascicolo 553/2019 R.G. allegato al ricorso).
Nel merito, la documentazione prodotta dalla ricorrente risulta esauriente ai fini del riconoscimento del beneficio, considerato che, sebbene non siano state prodotte le dichiarazioni fiscali (per mancanza di reddito) sono state prodotte le autocertificazioni ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e ammesse dall'art. 79, comma 1, lett. c) del T.U.S.G., inerenti la situazione reddituale della beneficiaria e del suo nucleo familiare.
La permanenza del requisito reddituale è infatti dimostrabile non solo attraverso le dichiarazioni reddituali, ma anche attraverso l'autocertificazione suddetta (cfr. Cass. Pen., sez. 3, n. 22904/2025).
Dalla riscontrata sussistenza del requisito reddituale per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - fatta salva la previsione dell'art. 125 d.P.R. n. 115/2002 - nonché dalla tempestiva produzione della ulteriore documentazione richiesta (cfr. certificato del casellario, stato di famiglia e codici fiscali dei familiari conviventi), discende l'accoglimento della domanda volta a ottenere l'annullamento del decreto di rigetto n. cronol. 5424/2023 del 23/10/2023, con ammissione della parte al beneficio predetto.
B. Non può invece essere accolta la domanda della tesa a ottenere la liquidazione al difensore Pt_1
dei compensi per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 553/2019 R.G.
pagina 3 di 5 Invero, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020,
n. 15699; Cass. Sez. 6 - 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, n. 21997), in materia di patrocinio a spese dello Stato, con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio, sussiste la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, come avvenuto nella specie.
Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per le controversie in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n.
26907/2016).
Ne discende che il giudice che accolga l'opposizione ex artt. 99, 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo tale liquidazione avvenire nelle forme di cui agli artt. 82 ss. del d.P.R. n. 11572002.
La domanda di liquidazione del compenso per l'attività prestata dal difensore deve essere pertanto respinta.
C. Nulla sulle spese, in considerazione della contumacia del resistente e del parziale rigetto CP_1
delle domande avanzate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1214/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE parzialmente il ricorso, per le causali di cui in motivazione, e, per l'effetto, revoca il decreto n. cronol.
5424/2023, del 30.6.2023, pubblicato il 23.10.2023, ammettendo la ricorrente al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
RIGETTA la domanda di liquidazione dei compensi professionali in favore dell'avvocato Catini Maria Luisa.
NULLA sulle spese di lite.
Avezzano, 06.11.2025. pagina 4 di 5 Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1214/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Catini Maria Luisa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione decreto revoca ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato in data 27.12.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo la revoca del decreto di rigetto n. cronol. 5424/2023 del 23/10/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Avezzano, con conseguente ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento iscritto al n. R.G. C.C. 553/2019 del Tribunale di Avezzano. Ha chiesto altresì la liquidazione del compenso dovuto al difensore per l'attività professionale da questi svolta nel suddetto pagina 1 di 5 procedimento, in conformità all'istanza già in atti o, comunque, nella misura ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver depositato, in data 29.3.2019, ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, iscritto al R.G. del contenzioso civile n. 553/2019 del Tribunale di Avezzano, in relazione al quale era stata ammessa in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, su domanda depositata in data 26.3.2019, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano del 11.4.2019, e di avere chiesto, a seguito della definizione del relativo procedimento, la liquidazione del compenso ex art. 82 d.P.R. 115/2002.
Con provvedimento comunicato in data 4.4.2023, il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, aveva ordinato alla di produrre, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, la Pt_1
documentazione puntualmente elencata (“- certificato di stato di famiglia storico;
- copia delle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità come sopra determinate (o copia dei CUD qualora la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata o attestazione sottoscritta dalla parte di non aver percepito redditi o sussidi); - copia delle dichiarazioni dei redditi riferite al medesimo arco temporale, come sopra individuato, degli eventuali familiari conviventi in base alle risultanze del certificato di famiglia storico (o copia dei CUD qualora la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata o attestazione sottoscritta dalla parte di non aver percepito redditi o sussidi); - copia codice fiscale di ciascun familiare eventualmente convivente;
- certificato del casellario giudiziale;
- ogni altra documentazione necessaria”) onde verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti reddituali per la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano.
Con provvedimento pubblicato il 23.10.2023, il Tribunale, rilevato l'inutile decorso del termine per il deposito della documentazione, senza che la stessa fosse stata prodotta dalla parte, aveva disposto la revoca dell'ammissione al PSS.
L'odierna ricorrente ha impugnato tale decreto, rilevando di aver provveduto al deposito della documentazione richiesta dal Collegio, nel rispetto dei termini indicati dal Tribunale, e che da tale documentazione si evinceva la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente diritto del difensore ad ottenere la liquidazione degli onorari a lui spettanti ex art. 82 d.P.R. 30.05.2001 n.115.
2. E' rimasto contumace il resistente , benché regolarmente notiziato del Controparte_1
ricorso. pagina 2 di 5 3. La causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2025.
* ** * ** *
A. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti che dappresso si andrà a enucleare.
E' anzitutto emerso per tabulas che il tempestivo deposito della documentazione integrativa richiesta dal Collegio nel procedimento n. 553/2019 R.G., effettuato dal difensore della ricorrente in data
31.5.2023 e, dunque, entro il termine di 60 giorni indicato nel provvedimento del 4.4.2023, fu accettato/lavorato dalla cancelleria solo in data 17.7.2023.
Per tale ragione, il Collegio, con provvedimento del 28.6.2023 (depositato in data 30.6.2023, pubblicato in data 23.10.2023), non essendo a conoscenza del deposito della documentazione, dispose la revoca dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'intera Parte_1
durata del procedimento n. 553/2019 R.G. sopra menzionato.
Come detto, la aveva in realtà provveduto a produrre la documentazione richiesta in data Pt_1
31.5.2023 e, dunque, entro il termine di 60 giorni stabilito dal Tribunale, non potendosi pertanto addebitare alla parte il ritardo dell'ufficio nella accettazione/lavorazione degli atti tempestivamente depositati (cfr. storico del fascicolo 553/2019 R.G. allegato al ricorso).
Nel merito, la documentazione prodotta dalla ricorrente risulta esauriente ai fini del riconoscimento del beneficio, considerato che, sebbene non siano state prodotte le dichiarazioni fiscali (per mancanza di reddito) sono state prodotte le autocertificazioni ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e ammesse dall'art. 79, comma 1, lett. c) del T.U.S.G., inerenti la situazione reddituale della beneficiaria e del suo nucleo familiare.
La permanenza del requisito reddituale è infatti dimostrabile non solo attraverso le dichiarazioni reddituali, ma anche attraverso l'autocertificazione suddetta (cfr. Cass. Pen., sez. 3, n. 22904/2025).
Dalla riscontrata sussistenza del requisito reddituale per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - fatta salva la previsione dell'art. 125 d.P.R. n. 115/2002 - nonché dalla tempestiva produzione della ulteriore documentazione richiesta (cfr. certificato del casellario, stato di famiglia e codici fiscali dei familiari conviventi), discende l'accoglimento della domanda volta a ottenere l'annullamento del decreto di rigetto n. cronol. 5424/2023 del 23/10/2023, con ammissione della parte al beneficio predetto.
B. Non può invece essere accolta la domanda della tesa a ottenere la liquidazione al difensore Pt_1
dei compensi per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 553/2019 R.G.
pagina 3 di 5 Invero, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020,
n. 15699; Cass. Sez. 6 - 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, n. 21997), in materia di patrocinio a spese dello Stato, con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio, sussiste la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, come avvenuto nella specie.
Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per le controversie in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n.
26907/2016).
Ne discende che il giudice che accolga l'opposizione ex artt. 99, 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo tale liquidazione avvenire nelle forme di cui agli artt. 82 ss. del d.P.R. n. 11572002.
La domanda di liquidazione del compenso per l'attività prestata dal difensore deve essere pertanto respinta.
C. Nulla sulle spese, in considerazione della contumacia del resistente e del parziale rigetto CP_1
delle domande avanzate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1214/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE parzialmente il ricorso, per le causali di cui in motivazione, e, per l'effetto, revoca il decreto n. cronol.
5424/2023, del 30.6.2023, pubblicato il 23.10.2023, ammettendo la ricorrente al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
RIGETTA la domanda di liquidazione dei compensi professionali in favore dell'avvocato Catini Maria Luisa.
NULLA sulle spese di lite.
Avezzano, 06.11.2025. pagina 4 di 5 Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
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