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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
1254/2024 RGL
Parte_1 contro
CP_1
E
CP_2
All'udienza del 27/02/2025 alle ore 11 sono presenti l'avv. Marino in sostituzione dell'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente, l'avv. Di Gloria per l' e l'avv. CP_1
Maria Grazia Musso in sostituzione dell'avv. Laura Romano, per CP_2
I procuratori concludono insistendo nei rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del
Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n.
1254 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi ed elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, giusta procura agli atti
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Roberto
Fantini, Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. 37875 Raccolta 7313
E
Controparte_3
istituito ai sensi dell'art.
1. comma 3 del D.L.
[...]
22/10/2016 n. 193, convertito dalla L. 1/12/2016 n. 225, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , in Controparte_4 Controparte_5
persona del Responsabile Contenzioso Sicilia, Avv. Giuliana Maria
Sangiorgio, giusta procura per atti Notaio di Roma del Persona_1
22/06/2023, rep. 180134, racc. 12348 rapp.ta e difesa dall'Avv. Laura
Romano, giusta procura in atti - opposti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 27/02/2025 alle ore 15, la causa è stata decisa mediante lettura di
SENTENZA
avente il seguente dispositivo e contenente le ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
59620160007151812, che per l'effetto annulla
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Alessi, antistatario.
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239030567262/000 notificata addì 4.01.2024 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui all'avviso di addebito n. 59620160007151812/000, per un importo di euro
3.841,63 presumibilmente notificata in data 18.11.2016 eccependone la mancata notifica e, pertanto, la prescrizione dei relativi crediti.
Costituitisi ritualmente in giudizio, e contestavano la CP_1 CP_2
fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 27/02/2025, è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Nel caso de quo l' ha documentato la notifica dell'avviso di addebito CP_1
impugnato e la notifica delle cartelle Controparte_3 impugnate.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché l'avviso di addebito opposto inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell'ente previdenziale e dell'ente di Riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato, ma da tale notifica alla notifica dell'intimazione di pagamento nessun atto interruttivo è stato posto in essere con la conseguenza che i crediti in esso contenuto si sono prescritti.
Per tale motivo, il ricorso va accolto .
Le spese di lite vanno posta a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo in data 27/02/2025 IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
1254/2024 RGL
Parte_1 contro
CP_1
E
CP_2
All'udienza del 27/02/2025 alle ore 11 sono presenti l'avv. Marino in sostituzione dell'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente, l'avv. Di Gloria per l' e l'avv. CP_1
Maria Grazia Musso in sostituzione dell'avv. Laura Romano, per CP_2
I procuratori concludono insistendo nei rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del
Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n.
1254 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi ed elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, giusta procura agli atti
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Roberto
Fantini, Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. 37875 Raccolta 7313
E
Controparte_3
istituito ai sensi dell'art.
1. comma 3 del D.L.
[...]
22/10/2016 n. 193, convertito dalla L. 1/12/2016 n. 225, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , in Controparte_4 Controparte_5
persona del Responsabile Contenzioso Sicilia, Avv. Giuliana Maria
Sangiorgio, giusta procura per atti Notaio di Roma del Persona_1
22/06/2023, rep. 180134, racc. 12348 rapp.ta e difesa dall'Avv. Laura
Romano, giusta procura in atti - opposti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 27/02/2025 alle ore 15, la causa è stata decisa mediante lettura di
SENTENZA
avente il seguente dispositivo e contenente le ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
59620160007151812, che per l'effetto annulla
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Alessi, antistatario.
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239030567262/000 notificata addì 4.01.2024 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui all'avviso di addebito n. 59620160007151812/000, per un importo di euro
3.841,63 presumibilmente notificata in data 18.11.2016 eccependone la mancata notifica e, pertanto, la prescrizione dei relativi crediti.
Costituitisi ritualmente in giudizio, e contestavano la CP_1 CP_2
fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 27/02/2025, è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Nel caso de quo l' ha documentato la notifica dell'avviso di addebito CP_1
impugnato e la notifica delle cartelle Controparte_3 impugnate.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché l'avviso di addebito opposto inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell'ente previdenziale e dell'ente di Riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato, ma da tale notifica alla notifica dell'intimazione di pagamento nessun atto interruttivo è stato posto in essere con la conseguenza che i crediti in esso contenuto si sono prescritti.
Per tale motivo, il ricorso va accolto .
Le spese di lite vanno posta a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo in data 27/02/2025 IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio