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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON IN, Presidente
MONACIS CI, Relatore
RIZZO ELISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10123 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301601-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301601-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301601-2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 403/2024 depositato il 05/03/2024 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10123 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301610-2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301610-2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301610-2023 IRAP 2018
- sul ricorso n. 407/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10123 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301617-2023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301617-2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301617-2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1289/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ric._1, con sede in Torino, Indirizzo_1, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, difesa dal dott. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1 presso lo studio del quale, in Torino – Indirizzo_2 – ha eletto domicilio, impugna con tre ricorsi differenti, iscritti al Rulo Generale di questa Corte con i numeri 400/2024, 403/2024 e 407/2024 (successivamente riuniti), tre avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate – DP I di Torino, e relativi ad IVA, Ires, IRAP ed altro per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019.
La società chiede alla Corte di annullare gli atti impugnati, con il favore di spese ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in tutti i giudizi chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
La Corte nominava CTU e, all'udienza di discussione dell'11/12/2025, visto l'elaborato peritale e sentite le parti, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio contesta alla ricorrente l'omessa dichiarazione di ricavi e sopravvenienza attive.
I puntuali e specifici rilievi dell'Ufficio non trovano alcun ostacolo documentale di Ric._1 che tenta di invertire l'onere della prova, nonostante la ormai consolidata giurisprudenza.
Ex multis, vale citare la Cassazione n. 31878 del 27/10/2022, che ha così deciso: “peraltro, va precisato che l'art. 7, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130 del 2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, con la conseguenza che, come già detto da questa Corte, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che «L'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni
» non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. E' accaduto, in fatto, che la società ha imputato, in contropartita all'incasso, le somme ricevute a chiusura di un presunto debito nei confronti della Soc._1 srl, movimentando il conto crediti verso clienti per fatture da emettere ed a chiusura di un conto debito, senza emissione di fattura.
Ma c'è di più.
La Ric._1, in alcuni casi, ha registrato sul conto acceso a crediti verso clienti per fatture da emettere, importi per i quali non risultavano crediti nei confronti degli stessi clienti o erano di importo inferiore a quello della fattura.
L'Ufficio ha recuperato a tassazione gli importi che afferiscono a fatture per le quali non è stata fornita alcuna prova di crediti da saldare.
Ciò, in applicazione dell'art. 88 T.U.I.R. che così recita: “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi”.
E' bene precisare, a questo punto, che – dal 2003 – non esiste alcun bilancio depositato dalla ricorrente presso la CCIAA.
Questo impedisce ai terzi di controllare la veridicità e correttezza della situazione patrimoniale – finanziaria di una società.
L'altro rilievo dell'Agenzia riguarda la omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili.
Risulta, dalle argomentazioni dell'Ufficio e dai documenti presenti nei fascicoli, che la contabilità della ricorrente è stata tenuta in maniera raffazzonata.
E' stato fatto, ad esempio, un uso improprio della compensazione.
Ric._1 ha compensato tra loro crediti e debiti, riguardanti – tra l'altro – soggetti diversi e non ha registrato numerose scritture riferibili ad incassi e pagamenti, pur estinguendo – a suo modo – debiti e crediti.
La Corte, ritenuta la complessità e specificità della materia oggetto di causa, ho nominato CTU e formulato allo stesso il seguente quesito: “esaminati gli atti di causa ed acquisiti tutti i documenti necessari relativamente alle imposte per gli anni 2017, 2018 e 2019, verifichi il consulente:
A. Le poste di bilancio di natura patrimoniale;
B. Le fatture emesse e quelle omesse;
C. Le spese di rappresentanza da quelle deducibili a quelle indeducibili;
dica inoltre se, ed in quale misura, è dovuto il credito richiesto dall'ufficio”.
Le operazioni peritali venivano svolte secondo legge ed il CTU, tenuto conto anche delle osservazioni del CTP di Ric._1 e della stessa Agenzia (priva di ctp), depositava la perizia dalla quale emerge che la ricorrente deve all'Erario una somma minore di quella richiesta.
Il fatto che la ricorrente debba comunque una somma, sia pure inferiore a quella richiesta dall'Ufficio con gli atti impugnati, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente i ricorsi riuniti, spese di giudizio compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON IN, Presidente
MONACIS CI, Relatore
RIZZO ELISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10123 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301601-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301601-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301601-2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 403/2024 depositato il 05/03/2024 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10123 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301610-2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301610-2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301610-2023 IRAP 2018
- sul ricorso n. 407/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10123 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301617-2023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301617-2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030301617-2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1289/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Ric._1, con sede in Torino, Indirizzo_1, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, difesa dal dott. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1 presso lo studio del quale, in Torino – Indirizzo_2 – ha eletto domicilio, impugna con tre ricorsi differenti, iscritti al Rulo Generale di questa Corte con i numeri 400/2024, 403/2024 e 407/2024 (successivamente riuniti), tre avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate – DP I di Torino, e relativi ad IVA, Ires, IRAP ed altro per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019.
La società chiede alla Corte di annullare gli atti impugnati, con il favore di spese ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in tutti i giudizi chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
La Corte nominava CTU e, all'udienza di discussione dell'11/12/2025, visto l'elaborato peritale e sentite le parti, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio contesta alla ricorrente l'omessa dichiarazione di ricavi e sopravvenienza attive.
I puntuali e specifici rilievi dell'Ufficio non trovano alcun ostacolo documentale di Ric._1 che tenta di invertire l'onere della prova, nonostante la ormai consolidata giurisprudenza.
Ex multis, vale citare la Cassazione n. 31878 del 27/10/2022, che ha così deciso: “peraltro, va precisato che l'art. 7, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130 del 2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, con la conseguenza che, come già detto da questa Corte, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che «L'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni
» non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. E' accaduto, in fatto, che la società ha imputato, in contropartita all'incasso, le somme ricevute a chiusura di un presunto debito nei confronti della Soc._1 srl, movimentando il conto crediti verso clienti per fatture da emettere ed a chiusura di un conto debito, senza emissione di fattura.
Ma c'è di più.
La Ric._1, in alcuni casi, ha registrato sul conto acceso a crediti verso clienti per fatture da emettere, importi per i quali non risultavano crediti nei confronti degli stessi clienti o erano di importo inferiore a quello della fattura.
L'Ufficio ha recuperato a tassazione gli importi che afferiscono a fatture per le quali non è stata fornita alcuna prova di crediti da saldare.
Ciò, in applicazione dell'art. 88 T.U.I.R. che così recita: “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi”.
E' bene precisare, a questo punto, che – dal 2003 – non esiste alcun bilancio depositato dalla ricorrente presso la CCIAA.
Questo impedisce ai terzi di controllare la veridicità e correttezza della situazione patrimoniale – finanziaria di una società.
L'altro rilievo dell'Agenzia riguarda la omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili.
Risulta, dalle argomentazioni dell'Ufficio e dai documenti presenti nei fascicoli, che la contabilità della ricorrente è stata tenuta in maniera raffazzonata.
E' stato fatto, ad esempio, un uso improprio della compensazione.
Ric._1 ha compensato tra loro crediti e debiti, riguardanti – tra l'altro – soggetti diversi e non ha registrato numerose scritture riferibili ad incassi e pagamenti, pur estinguendo – a suo modo – debiti e crediti.
La Corte, ritenuta la complessità e specificità della materia oggetto di causa, ho nominato CTU e formulato allo stesso il seguente quesito: “esaminati gli atti di causa ed acquisiti tutti i documenti necessari relativamente alle imposte per gli anni 2017, 2018 e 2019, verifichi il consulente:
A. Le poste di bilancio di natura patrimoniale;
B. Le fatture emesse e quelle omesse;
C. Le spese di rappresentanza da quelle deducibili a quelle indeducibili;
dica inoltre se, ed in quale misura, è dovuto il credito richiesto dall'ufficio”.
Le operazioni peritali venivano svolte secondo legge ed il CTU, tenuto conto anche delle osservazioni del CTP di Ric._1 e della stessa Agenzia (priva di ctp), depositava la perizia dalla quale emerge che la ricorrente deve all'Erario una somma minore di quella richiesta.
Il fatto che la ricorrente debba comunque una somma, sia pure inferiore a quella richiesta dall'Ufficio con gli atti impugnati, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente i ricorsi riuniti, spese di giudizio compensate.