Art. 5.
I sostituti portalettere gia' iscritti nel relativo elenco provinciale di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , se residenti in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, continueranno a prestare servizio nella provincia ai sensi dell'art. 9, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752.
Il personale di cui al comma precedente, non residente in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, e' trasferito nell'elenco dei sostituti portalettere di altra provincia indicata dagli interessati mantenendo l'anzianita' di iscrizione nell'elenco.
Il personale di cui al primo comma, qualora abbia i prescritti requisiti, e' ammesso al concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 2 , bandito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .
I sostituti portalettere gia' iscritti nel relativo elenco provinciale di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , se residenti in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, continueranno a prestare servizio nella provincia ai sensi dell'art. 9, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752.
Il personale di cui al comma precedente, non residente in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, e' trasferito nell'elenco dei sostituti portalettere di altra provincia indicata dagli interessati mantenendo l'anzianita' di iscrizione nell'elenco.
Il personale di cui al primo comma, qualora abbia i prescritti requisiti, e' ammesso al concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 2 , bandito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .