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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4422/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250015776275000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250015776275000 TARI 2017 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 4422/2025, il sig. Ricorrente1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320250015776275000, notificata in data 09.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto IMU e TARI per l'anno d'imposta 2017, per l'importo complessivo di euro 5.372,88, deducendo, tra l'altro, la mancata rituale notificazione degli atti presupposti e l'illegittimità della pretesa.
Si sono costituite Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Acireale, quest'ultimo deducendo di avere emesso e notificato gli avvisi di accertamento relativi ai tributi in contestazione, producendo documentazione postale a sostegno.
La controversia può essere definita in forma semplificata ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, risultando matura per la decisione allo stato degli atti.
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti non risulta validamente perfezionata nei confronti del ricorrente. In particolare, l'attestazione di lavorazione postale relativa alla raccomandata non reca la sottoscrizione del destinatario né di soggetti legittimati alla ricezione, né risulta comprovato l'avvenuto ritiro del plico presso l'ufficio postale, né il perfezionamento della procedura di compiuta giacenza ai sensi della normativa vigente.
La dicitura “consegna da sportello” contenuta nell'attestazione postale non equivale a consegna dell'atto al destinatario, trattandosi di adempimento interno al servizio postale, privo di efficacia notificatoria. In difetto di prova della rituale notificazione, gli avvisi di accertamento devono ritenersi giuridicamente inesistenti o comunque inefficaci nei confronti del contribuente.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata, fondata su atti presupposti non validamente notificati, risulta illegittima e deve essere annullata, restando assorbite le ulteriori eccezioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 10, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al R.G.R. n. 4422/2025, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992:
accoglie il ricorso proposto dal sig. Ricorrente1; per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320250015776275000, notificata in data 09.05.2025, relativa a IMU e TARI per l'anno d'imposta 2017, perché fondata su atti presupposti non validamente notificati al contribuente;
dichiara l'inesistenza giuridica e comunque l'inefficacia, nei confronti del ricorrente, degli avvisi di accertamento posti a base della pretesa, con conseguente venir meno del titolo legittimante la riscossione;
accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente al Comune di Acireale e all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in relazione ai carichi oggetto di causa;
condanna il Comune di Acireale, quale ente impositore e titolare della fase prodromica, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 650,00, oltre accessori di legge se dovuti;
compensa integralmente le spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, attesa la non imputabilità all'Agente della riscossione dei vizi afferenti la fase impositiva antecedente alla consegna del ruolo.
Cosi deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4422/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250015776275000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250015776275000 TARI 2017 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 4422/2025, il sig. Ricorrente1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320250015776275000, notificata in data 09.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto IMU e TARI per l'anno d'imposta 2017, per l'importo complessivo di euro 5.372,88, deducendo, tra l'altro, la mancata rituale notificazione degli atti presupposti e l'illegittimità della pretesa.
Si sono costituite Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Acireale, quest'ultimo deducendo di avere emesso e notificato gli avvisi di accertamento relativi ai tributi in contestazione, producendo documentazione postale a sostegno.
La controversia può essere definita in forma semplificata ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, risultando matura per la decisione allo stato degli atti.
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti non risulta validamente perfezionata nei confronti del ricorrente. In particolare, l'attestazione di lavorazione postale relativa alla raccomandata non reca la sottoscrizione del destinatario né di soggetti legittimati alla ricezione, né risulta comprovato l'avvenuto ritiro del plico presso l'ufficio postale, né il perfezionamento della procedura di compiuta giacenza ai sensi della normativa vigente.
La dicitura “consegna da sportello” contenuta nell'attestazione postale non equivale a consegna dell'atto al destinatario, trattandosi di adempimento interno al servizio postale, privo di efficacia notificatoria. In difetto di prova della rituale notificazione, gli avvisi di accertamento devono ritenersi giuridicamente inesistenti o comunque inefficaci nei confronti del contribuente.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata, fondata su atti presupposti non validamente notificati, risulta illegittima e deve essere annullata, restando assorbite le ulteriori eccezioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 10, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al R.G.R. n. 4422/2025, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992:
accoglie il ricorso proposto dal sig. Ricorrente1; per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320250015776275000, notificata in data 09.05.2025, relativa a IMU e TARI per l'anno d'imposta 2017, perché fondata su atti presupposti non validamente notificati al contribuente;
dichiara l'inesistenza giuridica e comunque l'inefficacia, nei confronti del ricorrente, degli avvisi di accertamento posti a base della pretesa, con conseguente venir meno del titolo legittimante la riscossione;
accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente al Comune di Acireale e all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in relazione ai carichi oggetto di causa;
condanna il Comune di Acireale, quale ente impositore e titolare della fase prodromica, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 650,00, oltre accessori di legge se dovuti;
compensa integralmente le spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, attesa la non imputabilità all'Agente della riscossione dei vizi afferenti la fase impositiva antecedente alla consegna del ruolo.
Cosi deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026